PDL 183

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — I consumatori, oggi più di ieri, cercano prodotti locali e pertanto è necessario avere una chiara indicazione sulla loro provenienza. Tra l'altro un maggiore consumo di prodotti del territorio, che non risolve certamente i numerosi problemi del settore primario italiano, può contribuire comunque a garantire un reddito più elevato ai produttori locali. Questi i motivi che hanno spinto la scrittura di questo testo.
La presente proposta di legge mira a dare delle definizioni precise di filiera corta, caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore, e di chilometro zero o utile, da intendersi come la distanza massima di 70 chilometri tra area di produzione e trasformazione e quella di vendita, quando le stesse aree non siano ricomprese nei territori di comuni confinanti.
Gli articoli 1 e 2 recano quindi norme riguardanti l'oggetto e la finalità della proposta di legge oltreché le opportune definizioni.
L'articolo 3, dispone norme in materia di vendita diretta presso i mercati alimentari dei prodotti a chilometro zero o utile, disponendo che i comuni riservino agli imprenditori agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

c) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 3.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

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