PDL 1824-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                      Articolo 3  
                    Articolo 2                       Articolo 4  
                    Articolo 3                       Articolo 5  
                    Articolo 4                       Articolo 6  
                    Articolo 5                       Articolo 7  
                    Articolo 6                       Articolo 8  
                    Articolo 7                       Articolo 9  
                    Articolo 8                       Articolo 10  
                    Articolo 9    
                    Articolo 10                       Articolo 11  
                    Articolo 11                       Articolo 12  
                    Articolo 12                       Articolo 13  
                    Articolo 13                       Articolo 14  
                    Articolo 14                       Articolo 15  
                    Articolo 15                       Articolo 16  
                      Articolo 17  
                    Articolo 16                       Articolo 18  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1824-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LIUNI, VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LOLINI, LO MONTE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BORDONALI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GIACOMETTI, GRIMOLDI, LOCATELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MORELLI, PANIZZUT, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

Presentata il 3 maggio 2019

(Relatrici: LOSS e GADDA )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 23 settembre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;

segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;

rilevato come l'articolo 7 modifichi, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa, in contrasto con le indicazioni contenute nella lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale prescrive, al paragrafo 3, lettera e), di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, considerato inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri siano disciplinate con regolamenti di delegificazione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti sul comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera e)); l'organizzazione amministrativa (lettera g)); l'ordinamento civile e penale (lettera l)); nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera q)) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s));

considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2; il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;

b) con riferimento all'articolo 7, il quale interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa;

c) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3;

d) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1824 Liuni recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente il 10 settembre scorso;

evidenziato che il provvedimento reca disposizioni che investono la competenza della Commissione Ambiente, in ragione della connessione tra il florovivaismo e la valorizzazione delle aree verdi, in particolare nel tessuto urbano;

richiamati gli articoli 9 e 14 che affidano, rispettivamente, al Ministro delle politiche agricole la predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico e l'adozione di un regolamento in materia di rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde;

rilevato che, per le finalità e i contenuti dei suddetti atti, appare opportuno prevedere che sia acquisito per la loro adozione anche il concerto del Ministero dell'ambiente;

rilevato altresì che nel citato articolo 9 non viene esplicitato il riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, in materia di prevenzione alla introduzione accidentale di specie esotiche invasive di interesse unionale, di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014, in particolare per quanto attiene l'articolo 7, commi 1 e 2, relativi ai vettori di introduzione accidentale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

a) all'articolo 9 dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che sul decreto del Ministro delle politiche agricole che adotta il Piano nazionale del settore florovivaistico venga previamente acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente;

b) al medesimo articolo 9, dopo il comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il seguente comma aggiuntivo: «2-bis. Il Piano deve tener conto del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), ed in particolare dell'articolo 7, commi 1 e 2, riguardanti il Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive»;

c) all'articolo 14, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che sul decreto del Ministro delle politiche agricole che emana il regolamento ivi previsto sia previamente acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente, atteso che quest'ultimo ha adottato a sua volta il decreto 10 marzo 2020, recante criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 1824, recante disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità di valorizzazione del settore florovivaistico del provvedimento in esame;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 10 recano una disciplina di analogo contenuto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare necessario un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 10, che prevedono entrambe l'individuazione, in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del Piano Nazionale per il settore florovivaistico, dei siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo e dei collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dall'approvazione delle proposte emendative;

preso atto che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento intende costituire un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico;

considerato che gli ambiti di competenza della Commissione risultano limitati alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, e all'articolo 14, che prevede l'adozione di un regolamento per l'attuazione della disciplina delle modalità di effettuazione dei corsi finalizzati all'ottenimento dell'attestato di idoneità dell'attività di manutentore del verde,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;

segnalato che le coltivazioni intensive che utilizzano prodotti fitosanitari con l'uso improprio d'insetticidi e altri prodotti chimici determinano l'inquinamento del suolo e dell'aria, con conseguenti problemi anche per la salute umana;

apprezzato, pertanto, il fatto che dal testo originario del provvedimento in esame sia stato eliminato il riferimento alla floricoltura intensiva;

rilevato positivamente che all'articolo 6 del provvedimento si preveda l'istituzione del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, prevedendo anche la partecipazione di due rappresentanti del Ministero della salute;

osservato che tra le funzioni del predetto organismo rientra un'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie;

sottolineato che la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute al Tavolo tecnico appare fondamentale al fine di una maggiore tutela della salute umana, anche in relazione alla gestione di tali emergenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni ed altri recante «Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico»;

preso atto che, secondo stime della Commissione europea, il settore florovivaistico ha subito nel 2020 un calo dell'80 per cento della domanda sul mercato dell'Unione, rendendo ad esempio necessario un intervento della stessa Commissione, che, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione, del 30 aprile 2020, ha introdotto deroghe temporanee al regime della libera concorrenza, consentendo accordi tra i produttori per sostenere il prezzo dei prodotti deperibili e limitare le perdite;

considerato il carattere strategico del settore florovivaistico ai fini dello sviluppo di tecnologie innovative per il miglioramento della sostenibilità ambientale, come nell'ambito delle pratiche colturali fuori suolo, che hanno un'elevata efficienza in termini di risparmio idrico, nonché ai fini della riqualificazione ecologica delle aree fortemente antropizzate, cui contribuisce con la riduzione delle isole di calore, con la captazione degli inquinanti in atmosfera e con un miglioramento della qualità dell'aria;

rilevato, altresì, che le menzionate caratteristiche del settore florovivaistico, ne fanno un destinatario eleggibile ai fini dei finanziamenti europei previsti dallo strumento Next Generation EU e che sarebbe pertanto auspicabile l'inclusione nell'ambito del prossimo Piano nazionale per la ripresa e la resilienza anche di interventi a sostegno degli investimenti nel settore florovivaistico;

preso atto del richiamo, contenuto nell'articolo 11 del provvedimento, al rispetto della normativa dell'Unione europea con riferimento all'eventuale istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici;

tenuto conto altresì del richiamo, indicato all'articolo 19, al rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in relazione alla destinazione di risorse in favore del settore florovivaistico e osservato che tale richiamo debba intendersi riferito anche al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazioni della Commissione del 19 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) e successive integrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;

segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera e)), l'organizzazione amministrativa (lettera g)), l'ordinamento civile e penale (lettera l)), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera q)), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s));

considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 13 che prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;

b) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3.

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Definizione delle attività
del settore florovivaistico)

Art. 1.
(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del settore florovivaistico e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale.

2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.

3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi:

3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:

a) floricoltura intensiva, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

a) floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovvero semi o sementi, o agamica, ovvero bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;

b) identica;

c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;

c) identica;

d) vivaismo frutticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione in vaso o piena terra di piante frutticole;

d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione in vaso o in piena terra di piante frutticole;

e) vivaismo non ornamentale, concernente la produzione di piante e semi per il ripristino ambientale, materiali forestali di moltiplicazione, piante da arredo urbano e da bosco, piantine ortive e piante officinali.

e) identica.

4. Il settore florovivaistico comprende altresì attività di tipo agricolo, industriale e di servizio e in particolare:

4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali condizionati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere;

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:

b) identica.

1) mercati, pubblici e privati;

2) progettisti del verde;

3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;

4) fioristi e fiorai;

5) punti vendita e spacci aziendali;

6) centri per il giardinaggio;

7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di bricolage;

8) gli ambulanti e i chioschi;

9) i rivenditori e gli impiantisti.

5. Nell'ambito del settore florovivaistico, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella gestione dei brevetti per le novità vegetali e i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano e forestale, quali i manutentori del verde e degli impianti frutticoli.

5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

Art. 2.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un Programma per l'istituzione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, in particolare, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia rurale sia urbano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;

b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale per il settore florovivaistico di cui all'articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 3.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, per macroaree, all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro 500 annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

Art. 2.
(Attività agricola florovivaistica)

Art. 4.
(Attività agricola florovivaistica)

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale e, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, per operatore professionale si intende un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge, a titolo professionale, una o più delle seguenti attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti:

2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale.

a) impianto;

b) riproduzione;

c) produzione, compresi la coltivazione, la ricoltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;

d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione europea e in uscita dal territorio dell'Unione;

e) messa a disposizione sul mercato;

f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 13, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico e privato.

3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione di cui all'articolo 14, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico e privato.

4. Le aziende vivaistiche che già operano nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione, nonché la collocazione funzionale nel settore florovivaistico dei centri per il giardinaggio di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

Art. 3.
(Distretti florovivaistici)

Art. 5.
(Distretti florovivaistici)

1. Tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Nei distretti florovivaistici sono previste azioni finalizzate alla salvaguardia delle aziende florovivaistiche con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Le aree agricole, coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni sono equiparate ai distretti florovivaistici.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, possono individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Le aree agricole destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni sono equiparate ai distretti florovivaistici, purché siano conformi ai contenuti dei piani locali di gestione del territorio che hanno valenza di piano paesaggistico.

2. Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono consentite azioni volte alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, di possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

2. Nelle aree destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, di possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

3. Nei distretti florovivaistici, oltre alle attività vivaistiche, possono essere favorite, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali agriturismi.

3. Nei distretti florovivaistici, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali agriturismi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione.

Art. 4.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

Art. 6.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo», con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio in materia di florovivaismo. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo».

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'export, firmato l'8 giugno 2020;

c) monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 8;

d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 10;

e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;

g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;

h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del tavolo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012.

2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, competenti per gli uffici fitosanitario, biologico e delle politiche comunitarie, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), delle università competenti, della Società di ortoflorofrutticoltura italiana, dei mercati, dei consorzi e distretti florovivaistici e delle strutture associative più rappresentative degli operatori economici del settore.

4. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;

i) due rappresentanti della cooperazione;

l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;

m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

Vedi comma 2.

5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

a) dei consorzi nazionali;

b) dei mercati nazionali;

c) dei distretti nazionali;

d) dei sindacati dei lavoratori;

e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

n) delle università.

6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati dal comma 4, nonché di altri esperti di settore.

3. Ai partecipanti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 7. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti protetti, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.

8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione; l'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.

5. Gli esperti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 6. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

9. I componenti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati dai commi 4 e 5, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

6. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in considerazione del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, il contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per l'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la qualità dei materiali vivaistici, di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde e di esprimere pareri.

10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale; l'Osservatorio si occupa delle questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.

7. Gli esperti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 4. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

11. I componenti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati dai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

8. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

9. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione.

13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9 e partecipano alla sua approvazione.

10. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

Art. 5.
(Istituzione di un ufficio
per il settore florovivaistico)

Art. 7.
(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo, dotato di personale tecnico e amministrativo facente parte del medesimo Ministero, quale organo di rappresentanza e di supporto a livello nazionale e di Unione europea per il settore florovivaistico.

1. L'ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019, assume la seguente denominazione: «PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo».

2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo, sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.
(Rapporti con le amministrazioni centrali)

Art. 8.
(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

1. In considerazione delle competenze del settore florovivaistico, il Tavolo è consultato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, al fine di fornire i relativi pareri tecnici sulle tematiche di competenza individuate dall'articolo 1 della presente legge.
2. Il Tavolo è, altresì, consultato sulle tematiche relative ai criteri ambientali minimi, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, per il verde pubblico e appalti a verde in conformità all'obbligo previsto dalla legislazione vigente di inserire le specifiche tecniche e le clausole contrattuali nelle gare d'appalto, nonché di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, è istituito un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

Art. 7.
(Piano nazionale del settore florovivaistico)

Art. 9.
(Piano nazionale del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato «Piano», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato «Piano».

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

3. Il Piano individua le tematiche da affrontare per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha una durata triennale.

3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.

4. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Identico.

Art. 8.
(Qualità delle produzioni e marchi)

Art. 10.
(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo promuove il marchio nazionale «VivaiFiori» che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nell'ambito del settore florovivaistico.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche nell'ambito del settore florovivaistico.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

Art. 9.
(Assistenza all'importazione
e all'esportazione)

1. L'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione, di cui all'articolo 4, comma 4, segue i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea, coordinandosi con la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché gli aspetti relativi ai Codici doganali internazionali, coordinandosi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Soppresso

2. All'Osservatorio di cui al comma 1 partecipa, in qualità di esperto, un funzionario del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il compito di raccordo con l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e con le attività svolte nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, resa esecutiva dalla legge 9 marzo 1955, n. 471.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 cura la pubblicazione della normativa vigente per il settore florovivaistico in uno specifico portale web «www.phytoweb.it», accessibile tramite il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 10.
(Comunicazione e promozione)

Art. 11.
(Piano di comunicazione e promozione)

1. Ai fini della diffusione delle tematiche del settore florovivaistico, sono periodicamente divulgati per via informatica gli aggiornamenti utili a informare i portatori di interesse del medesimo settore. Nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla sezione «Piani di settore», la pagina relativa al settore florovivaistico, che consente l'accesso ai principali siti internet nazionali e internazionali di interesse, viene aggiornata periodicamente.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di comunicazione e promozione» che individua in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6, avvalendosi dell'ufficio di cui all'articolo 7.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, su indicazione del Tavolo, predispone il Piano fieristico nazionale, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e attiva ulteriori iniziative di interesse nazionale e internazionale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può partecipare agli eventi di cui al periodo precedente anche in collaborazione con altre amministrazioni o enti pubblici.

Soppresso.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, inoltre, può attivare iniziative di comunicazione e di promozione stipulando convenzioni ovvero prevedendo collaborazioni con i media radio-televisivi.

Soppresso.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 11.
(Centri per il giardinaggio)

Art. 12.
(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio sono aziende agricole che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotate di punto vendita, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo, impegnate in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. Sono luoghi aperti al pubblico, normalmente dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore.

1. I centri per il giardinaggio che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita, svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, di norma forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.

2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 12.
(Esercizio dell'attività
di manutentore del verde)

Art. 13.
(Esercizio dell'attività
di manutentore del verde)

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che competono alla figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo 8 giugno 2017 sullo «Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde», approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 13.
(Contratti di coltivazione)

Art. 14.
(Contratti di coltivazione)

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano nonché del ruolo della coltivazione e dell'accrescimento in vivaio sulle caratteristiche degli stessi e al fine di favorire la stipulazione di contratti di coltivazione, le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la durata massima di sette anni. Il contratto di coltivazione può essere stipulato con aziende florovivaistiche che attuino direttamente la coltivazione, la preparazione della pianta, la fornitura, la sistemazione del sito d'impianto, la messa a dimora della pianta e la cura della stessa fino al momento dell'attecchimento. Il contratto di coltivazione si applica esclusivamente per la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione può essere soggetto a subappalto nella quota massima del 30 per cento, ad esclusione della fornitura, della messa dimora e della successiva cura dell'alberatura, che non possono essere subappaltate.

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche degli esemplari stessi, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche che provvedono direttamente alla coltivazione, alla preparazione della pianta, alla fornitura, alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento.
2. I contratti di coltivazione di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire la fruizione estetica e ricreativa delle aree verdi da parte dei cittadini.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo sponsor pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale.

4. Al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti, i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 14.
(Creazione e finalità
delle organizzazioni di produttori)

Art. 15.
(Creazione e finalità
delle organizzazioni di produttori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

Art. 15.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

Art. 16.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, si coordina con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

2. Le regioni provvedono a dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 17.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

Art. 18.
(Copertura finanziaria)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 2 milioni di euro, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte dal Tavolo.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata annualmente, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.

2. Una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.

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