PDL 1824

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1824

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LIUNI, VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LOLINI, LO MONTE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BORDONALI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GIACOMETTI, GRIMOLDI, LOCATELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MORELLI, PANIZZUT, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

Presentata il 3 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il florovivaismo si distingue all'interno del sistema agricolo per la complessità che lo caratterizza, sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale e organizzativo. Nonostante le superfici limitate – si stima che siano meno di 30.000 gli ettari destinati sia alla floricoltura intensiva che al vivaismo floro-ornamentale – il settore vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e impiega oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende. L’export, inoltre, rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in Italia. I prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentano una delle tradizionali eccellenze italiane, anche se il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale hanno portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici.
I prodotti del florovivaismo e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentano un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile.
Uno dei comparti produttivi che tradizionalmente ha costituito l'ossatura del settore, cioè quello dei fiori recisi, da alcuni anni vive una situazione di estrema difficoltà determinata da ragioni congiunturali e strutturali. Da un punto di vista congiunturale, la riduzione dei consumi causata dalle crisi economiche che si sono succedute negli ultimi anni, a livello internazionale e nazionale, ha avuto un forte impatto negativo sull'intera filiera del reciso, dalla produzione fino alla commercializzazione. Dal punto di vista strutturale, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di standard condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, troppo dipendenti da un mercato che si attiva solo in concomitanza di alcune ricorrenze, l'assenza di un supporto normativo e la disomogeneità delle norme edilizie relative alle serre nelle regioni italiane sono condizioni che il comparto vive con particolare gravità e che investono tutto il settore nel suo complesso.
La notevole articolazione territoriale del settore, da una parte consente di valorizzare le condizioni pedoclimatiche di alcuni comprensori per la produzione di fiori e di fronde recise, di piante in vaso da interni e di piante da destinare agli spazi a verde e dall'altra è da ricondurre al significativo impiego di apprestamenti di protezione, in grado di attenuare i vincoli connessi con le condizioni climatiche non favorevoli. Ciò determina, soprattutto per il comparto della floricoltura intensiva, il ricorso generalizzato alle serre, con conseguenti aggravi energetici.
Grazie all'attività del vivaismo ornamentale che fornisce piante idonee, anche di provenienza locale, è possibile qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, contribuendo all'equilibrio ecologico dei territori urbani e al benessere degli abitanti, diventando motore di sviluppo sostenibile. Le sempre più frequenti invasioni di parassiti alieni, con elevata capacità distruttiva, devono spingere ad accrescere la biodiversità degli impianti a verde, grazie all'impiego di specie o cultivar, con differenti o complementari caratteri di resistenza o tolleranza ai parassiti. Le piante ornamentali possono anche essere utilizzate nella ricomposizione ambientale di aree degradate, nel risanamento dei suoli degradati e nella fitodepurazione delle acque reflue.
Si deve anche sottolineare la forte spinta che deriva dal settore e in particolare dal mercato nei confronti di materiale certificato, oltre che dal punto di vista qualitativo (marchi) e fitosanitario, anche sotto il profilo della sostenibilità ecologica dei processi produttivi (uso razionale di acqua e delle risorse naturali, assenza di torba dai substrati, colture ecocompatibili, biologiche eccetera). La messa a punto di protocolli di produzione biologica è un'istanza in atto fortemente avvertita dal settore.
A causa dell'intenso turn-over dei prodotti, della rapida obsolescenza delle tecnologie e dei mezzi di produzione coinvolti (valgano per tutti gli apprestamenti di protezione, spesso condizionati, che devono essere considerati strumenti operativi indispensabili per l'esercizio del florovivaismo) e dell'elevato livello delle competenze tecniche e commerciali che gli imprenditori devono possedere, il settore esprime numerose istanze, che sono richiamate nei piani di settore, elaborati a cadenza triennale, che riportano, tra gli altri, le istanze di ricerca e di sviluppo del settore nel suo complesso, dalla floricoltura intensiva al vivaismo ornamentale, alla realizzazione degli spazi a verde.
La presente proposta di legge, composta da sedici articoli, costituisce un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.
In particolare, l'articolo 1 reca la definizione del settore produttivo, che tiene conto dell'elevata articolazione del settore stesso e dell’ intensa innovazione biologica e tecnica che lo caratterizza, in conformità alla definizione prevista dall'Associazione internazionale dei produttori ortoflorovivaistici (AIPH – The International Association of Horticultural Producers). Nell'ottica della multifunzionalità, tutto il settore contribuisce al miglioramento della qualità della vita della popolazione, per gli aspetti estetici e di fruizione dell'ambiente, di assorbimento dell'anidride carbonica, di intercettazione delle polveri sottili e in genere di disinquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, nonché di creazione di barriere visive e acustiche nel contesto del tessuto urbano. Il settore florovivaistico è suddiviso in cinque macro-comparti produttivi, ognuno dei quali fa capo a un elevato numero di specie, varietà e cultivar, nell'ordine di diverse migliaia, annuali, biennali, poliennali, erbacee, arbustive e arboree, che si rinnovano con rapidità e continuità.
A causa della complessità del comparto, si comprende l'esigenza, di cui all'articolo 2, di definire cosa si intenda con attività agricola florovivaistica, accanto ai riferimenti classici (articolo 2135 del codice civile, articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 2016/2031), e di definire, in maniera univoca, le principali figure professionali che sono coinvolte nel settore; tale definizione, che deve essere il frutto di un'attenta analisi, è demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
All'articolo 3 si analizza la distribuzione territoriale delle attività florovivaistiche. In numerosi comprensori regionali, infatti, il florovivaismo rappresenta uno dei settori trainanti dell'agricoltura e costituisce un elemento identificativo di alcune realtà territoriali: si pensi al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, al Veneto, alla Toscana, alla Campania, al Lazio, alla Puglia, alla Sicilia eccetera, e talvolta, grazie al valore estetico delle piante e delle colture, rappresenta una reale possibilità di ampliamento dell'offerta turistica. Anche per questi motivi si avverte l'esigenza, per le regioni e i comprensori in cui queste attività sono consolidate anche a livello territoriale e storico, di individuare le zone vocate e i «distretti florovivaistici».
Nell'articolo 4 viene ridefinito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico dando ad esso un'organizzazione più agile, attraverso l'istituzione di un Osservatorio per i dati statistici ed economici, che analizza anche l'aspetto dell’import-export e di un Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in considerazione del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita.
La complessità di prodotti e tecnologie e degli equilibri di questi all'interno del settore e dei rapporti con altri settori richiede l'istituzione di un Ufficio del settore florovivaistico (articolo 5), con il compito di rappresentare e di supportare a livello nazionale e internazionale il settore florovivaistico.
Un aspetto che viene sottolineato è quello dei rapporti con le altre amministrazioni centrali (articolo 6), in particolare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si occupano di problematiche sovrapponibili a quelle del settore del florovivaismo. L'esempio dei criteri ambientali minimi (CAM), elaborati all'interno del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), esprime bene l'esigenza di tenere in debito conto le competenze del settore florovivaistico, senza le quali si rischia di elaborare norme che, nei fatti, non possono essere applicate.
Un'esigenza che il settore esprime è quella di adottare un Piano nazionale del settore florovivaistico (articolo 7) con il quale programmare gli interventi a sostegno del settore e soprattutto di quei comparti che avvertono maggiormente la crisi.
Il Piano è uno strumento fondamentale per condividere le azioni operative della filiera: in tale ambito, ad esempio, la fase operativa, durata quattro anni, ha coinvolto direttamente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per il settore dei codici doganali della Nomenclatura combinata, l'ISMEA e l'ISTAT che hanno collaborato all'elaborazione del documento presentato alla Commissione europea e dal 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore i nuovi codici doganali a livello mondiale, sulla proposta italiana di aggiornamento del capitolo 6 «Piante vive e prodotti della floricoltura» della Nomenclatura combinata riguardanti ranuncoli, agrumi in vaso e contenitore nonché conifere e sempreverdi in vaso e contenitore. Tale distinzione tra alberi, arbusti e arboscelli in vaso o contenitore, per la maggior parte destinati alla casa e al cortile, e quelli per suolo, destinati alla creazione e al mantenimento di giardini e spazi verdi, compresi gli spazi pubblici, è di particolare importanza poiché permette di identificare l'uso finale del prodotto ovvero di consentire una valutazione più realistica dei flussi di mercato, sia a livello statistico che conoscitivo, di studio e sviluppo delle tendenze portando forti benefìci alle imprese nelle analisi dei mercati, nel marketing di prodotto e nella programmazione della produzione.
Un'istanza particolarmente avvertita è quella della definizione della qualità delle produzioni e dei marchi (articolo 8), in grado di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche.
A seguito dell'elevato livello dell’import ed export e delle possibili collegate conseguenze di carattere fitosanitario, il settore deve poter contare su un'idonea assistenza, non solo logistica, ma anche informativa e tecnologica (articolo 9).
In un settore così articolato e innovativo la comunicazione e la promozione (articolo 10) appaiono strategiche e devono essere adeguatamente supportate dal punto di vista finanziario.
Uno dei punti chiave ai quali la presente proposta di legge risponde è la definizione dei centri per il giardinaggio (articolo 11), che sono aziende agricole che provvedono alla produzione di piante e di fiori recisi, alla loro commercializzazione e forniscono beni e servizi connessi all'attività di giardinaggio, sia specializzata che hobbistica.
Nell'ottica di un corretto sviluppo del verde pubblico e privato, si rende necessario individuare e normare l'attività di manutentore del verde (articolo 12). Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo deve predisporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un apposito provvedimento per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.
L'articolo 13 interviene sui contratti di coltivazione e accrescimento in vivaio delle piante da utilizzare nel verde pubblico. L'esigenza di intervenire in merito è palese laddove si considerino le peculiarità del sistema «infrastruttura urbana» costituito da elementi viventi (le piante e in particolare gli alberi) e l'enorme benefìcio che lo stesso apporta alla salubrità dell'aria e alla salute dei cittadini. Poter disporre di piante idonee alle condizioni di impianto risponde pienamente ai criteri di efficienza ed efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Ad oggi, la maggioranza degli interventi risente di cure carenti nelle fasi di messa a dimora e di cura post impianto. Ne consegue che il numero delle piante che attecchiscono risulta compromesso così come la qualità stessa degli esemplari arborei e la possibilità di vegetare e svilupparsi in modo ottimale. Questo strumento potrebbe favorire la predisposizione di un Piano strategico nazionale per incrementare il patrimonio arboreo delle città, proteggendole dalle isole di calore e da altri eccessi climatici e per favorire il rinnovo delle vecchie e rischiose alberate stradali.
Se si vuole rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso occorre (articolo 14) favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP) che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende di più piccole dimensioni, i passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale. La gestione dei rapporti con il mercato è, infatti, l'attività più critica che oggi l'imprenditore florovivaistico deve affrontare perché il valore aggiunto delle produzioni dipende da quanto riesce a qualificare il proprio prodotto. Le opportunità fornite dall'aggregazione in OP sono molte: riduce i passaggi commerciali, allarga i possibili mercati, soprattutto quelli esteri, amplia la gamma dei vegetali e dei prodotti vegetali potenzialmente disponibili, consente di ottenere garanzie sui crediti e condizioni di pagamento più vantaggiose, di gestire direttamente le fasi di trasformazione del prodotto, di programmare la produzione in funzione degli accordi commerciali, di predisporre servizi di assistenza tecnico-economica, di sviluppare tecnologie innovative e di gestire sistemi di qualità e certificazioni.
Un altro aspetto complesso, particolarmente avvertito dagli imprenditori agricoli del settore, le cui aziende sono spesso caratterizzate da superfici modeste, è quello del valore dei titoli della Politica agricola comune (PAC) e della modalità con cui si definiscono i punteggi per l'accesso ai finanziamenti del Piano strategico nazionale (PSN) all'interno dei programmi di sviluppo rurale (PSR). Si chiede, in particolare, che le regioni, nei propri PSR annuali e pluriennali, tengano conto delle peculiarità delle aziende florovivaistiche (articolo 15).
A causa dell'intenso turn-over dei prodotti, della rapida obsolescenza delle tecnologie e dei mezzi di produzione coinvolti e dell'elevato livello delle competenze tecniche e commerciali che gli imprenditori devono possedere, il settore necessita di continuo aggiornamento tecnologico, di ricerca e di sviluppo nel suo complesso, dalla floricoltura intensiva al vivaismo ornamentale, alla realizzazione degli spazi a verde. A tali fini si prevede un'idonea copertura finanziaria (articolo 16).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione delle attività
del settore florovivaistico)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del settore florovivaistico e, in particolare, la coltivazione, la promozione, la valorizzazione, la comunicazione, la commercializzazione, la qualità e l'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale.
3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi:

a) floricoltura intensiva, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovvero semi o sementi, o agamica, ovvero bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;

c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;

d) vivaismo frutticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione in vaso o piena terra di piante frutticole;

e) vivaismo non ornamentale, concernente la produzione di piante e semi per il ripristino ambientale, materiali forestali di moltiplicazione, piante da arredo urbano e da bosco, piantine ortive e piante officinali.

4. Il settore florovivaistico comprende altresì attività di tipo agricolo, industriale e di servizio e in particolare:

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali condizionati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:

1) mercati, pubblici e privati;

2) progettisti del verde;

3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;

4) fioristi e fiorai;

5) punti vendita e spacci aziendali;

6) centri per il giardinaggio;

7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di bricolage;

8) gli ambulanti e i chioschi;

9) i rivenditori e gli impiantisti.

5. Nell'ambito del settore florovivaistico, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella gestione dei brevetti per le novità vegetali e i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano e forestale, quali i manutentori del verde e degli impianti frutticoli.

Art. 2.
(Attività agricola florovivaistica)

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale e, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, per operatore professionale si intende un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge, a titolo professionale, una o più delle seguenti attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti:

a) impianto;

b) riproduzione;

c) produzione, compresi la coltivazione, la ricoltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;

d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione europea e in uscita dal territorio dell'Unione;

e) messa a disposizione sul mercato;

f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 13, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico e privato.
4. Le aziende vivaistiche che già operano nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione, nonché la collocazione funzionale nel settore florovivaistico dei centri per il giardinaggio di cui all'articolo 11.

Art. 3.
(Distretti florovivaistici)

1. Tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Nei distretti florovivaistici sono previste azioni finalizzate alla salvaguardia delle aziende florovivaistiche con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Le aree agricole, coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni sono equiparate ai distretti florovivaistici.
2. Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono consentite azioni volte alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, di possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.
3. Nei distretti florovivaistici, oltre alle attività vivaistiche, possono essere favorite, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali agriturismi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione.

Art. 4.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo», con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio in materia di florovivaismo. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, competenti per gli uffici fitosanitario, biologico e delle politiche comunitarie, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), delle università competenti, della Società di ortoflorofrutticoltura italiana, dei mercati, dei consorzi e distretti florovivaistici e delle strutture associative più rappresentative degli operatori economici del settore.
3. Ai partecipanti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 7. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti protetti, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.
5. Gli esperti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 6. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
6. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in considerazione del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, il contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per l'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la qualità dei materiali vivaistici, di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde e di esprimere pareri.
7. Gli esperti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 4. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
8. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
9. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione.
10. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

Art. 5.
(Istituzione di un ufficio
per il settore florovivaistico)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo, dotato di personale tecnico e amministrativo facente parte del medesimo Ministero, quale organo di rappresentanza e di supporto a livello nazionale e di Unione europea per il settore florovivaistico.

Art. 6.
(Rapporti con le amministrazioni centrali)

1. In considerazione delle competenze del settore florovivaistico, il Tavolo è consultato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, al fine di fornire i relativi pareri tecnici sulle tematiche di competenza individuate dall'articolo 1 della presente legge.
2. Il Tavolo è, altresì, consultato sulle tematiche relative ai criteri ambientali minimi, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, per il verde pubblico e appalti a verde in conformità all'obbligo previsto dalla legislazione vigente di inserire le specifiche tecniche e le clausole contrattuali nelle gare d'appalto, nonché di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 7.
(Piano nazionale del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato «Piano», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
3. Il Piano individua le tematiche da affrontare per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha una durata triennale.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo promuove il marchio nazionale «VivaiFiori» che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nell'ambito del settore florovivaistico.

Art. 9.
(Assistenza all'importazione
e all'esportazione)

1. L'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione, di cui all'articolo 4, comma 4, segue i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea, coordinandosi con la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché gli aspetti relativi ai Codici doganali internazionali, coordinandosi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. All'Osservatorio di cui al comma 1 partecipa, in qualità di esperto, un funzionario del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il compito di raccordo con l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e con le attività svolte nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, resa esecutiva dalla legge 9 marzo 1955, n. 471.
3. L'Osservatorio di cui al comma 1 cura la pubblicazione della normativa vigente per il settore florovivaistico in uno specifico portale web «www.phytoweb.it», accessibile tramite il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 10.
(Comunicazione e promozione)

1. Ai fini della diffusione delle tematiche del settore florovivaistico, sono periodicamente divulgati per via informatica gli aggiornamenti utili a informare i portatori di interesse del medesimo settore. Nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla sezione «Piani di settore», la pagina relativa al settore florovivaistico, che consente l'accesso ai principali siti internet nazionali e internazionali di interesse, viene aggiornata periodicamente.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, su indicazione del Tavolo, predispone il Piano fieristico nazionale, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e attiva ulteriori iniziative di interesse nazionale e internazionale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può partecipare agli eventi di cui al periodo precedente anche in collaborazione con altre amministrazioni o enti pubblici.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, inoltre, può attivare iniziative di comunicazione e di promozione stipulando convenzioni ovvero prevedendo collaborazioni con i media radio-televisivi.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio sono aziende agricole che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotate di punto vendita, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e dell'orto-floro-vivaismo, impegnate in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. Sono luoghi aperti al pubblico, normalmente dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore.
2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 12.
(Esercizio dell'attività
di manutentore del verde)

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che competono alla figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo 8 giugno 2017 sullo «Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde», approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.

Art. 13.
(Contratti di coltivazione)

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano nonché del ruolo della coltivazione e dell'accrescimento in vivaio sulle caratteristiche degli stessi e al fine di favorire la stipulazione di contratti di coltivazione, le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la durata massima di sette anni. Il contratto di coltivazione può essere stipulato con aziende florovivaistiche che attuino direttamente la coltivazione, la preparazione della pianta, la fornitura, la sistemazione del sito d'impianto, la messa a dimora della pianta e la cura della stessa fino al momento dell'attecchimento. Il contratto di coltivazione si applica esclusivamente per la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione può essere soggetto a subappalto nella quota massima del 30 per cento, ad esclusione della fornitura, della messa dimora e della successiva cura dell'alberatura, che non possono essere subappaltate.

Art. 14.
(Creazione e finalità
delle organizzazioni di produttori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

Art. 15.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, si coordina con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.
2. Le regioni provvedono a dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 2 milioni di euro, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo.
2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata annualmente, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.

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