PDL 182

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI

Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è di notevole importanza per il cittadino consumatore, che ritiene la qualità della materia prima, l'indicazione della provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione elementi imprescindibili da riportare nell'etichetta.
Le finalità richiamate sono contenute nella legge 3 febbraio 2011, n. 4, che, innovando rispetto all'impianto normativo fino a quel momento in vigore, recita testualmente all'articolo 4, comma 1, che ai consumatori va assicurata «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari».
I commi 3 e 4 del citato articolo 4 demandano ai competenti Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico l'emanazione dei decreti attuativi per definire le effettive modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e, in conformità alla normativa europea, dell'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare.
Attraverso tali decreti si stabiliscono, inoltre, i prodotti alimentari soggetti agli obblighi di trasparenza e di etichettatura, oltre che le modalità di definizione del requisito della prevalenza della materia prima utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
Ad oggi tali decreti non risultano emanati. Inoltre il regolamento (UE) n. 1169/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ha confermato e ampliato gli obblighi riferiti all'etichettatura dei prodotti alimentari, premettendo testualmente, al considerando 26, che: «Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che la buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari».
A tale fine la presente proposta di legge, modificando il citato articolo 4, dispone un termine certo di sessanta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della legge, per l'emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire la trasparenza dell'intera filiera di trasformazione e di etichettatura dei prodotti alimentari a tutela dei consumatori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, anche tenendo conto della normativa di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I decreti di cui al comma 3 sono emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

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