PDL 1817

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1817

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BOLDI, BORDONALI, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche agli articoli 3 e 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di esercizio dell'attività di consulente finanziario, abilitato all'offerta fuori sede, da parte di soggetti costituiti in forma societaria

Presentata il 2 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge contiene disposizioni integrative del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «TUF», volte a dare piena ed effettiva applicazione all'istituto dell'agente collegato delle imprese di investimento, previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa al mercato degli strumenti finanziari, nota come «direttiva MiFID II» (ove MiFID è acronimo di Markets in financial instruments directive). Tale direttiva ha, tra le sue principali finalità, la tutela del risparmiatore attraverso l'affidamento dei contraenti, la trasparenza ed efficienza degli operatori e l'equilibrio dei mercati, i quali rappresentano i princìpi fondamentali per lo sviluppo del sistema finanziario a sostegno delle potenzialità di crescita del Paese.
Al fine di consentire la piena ed effettiva realizzazione dei predetti princìpi, il legislatore nazionale è chiamato a garantire le pari opportunità tra i Paesi membri dell'Unione europea, dando così attuazione alle libertà fondamentali del mercato interno sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e salvaguardando la concorrenza e la libertà di impresa sul proprio territorio, come previsto anche dall'articolo 41 della Costituzione.
Le disposizioni della citata direttiva 2014/65/UE e, in particolare, l'articolo 29, recante la specifica disciplina dell'agente collegato (cosiddetto tied agent), sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129. Tale recepimento non risulta tuttavia pienamente coerente con i princìpi anzidetti, in quanto l'Italia rappresenta l'unico Stato membro dell'Unione europea a non prevedere la figura dell'agente collegato abilitato all'offerta fuori sede in forma di persona giuridica e, dunque, a non aver recepito integralmente l'istituto del tied agent. Tale mancanza discrimina, pertanto, gli operatori del settore residenti e operanti nel territorio italiano e non è giuridicamente motivabile, considerando, altresì, che l'obiettivo del legislatore deve essere l'incremento dell'efficienza del sistema distributivo dei servizi e degli strumenti finanziari, che ormai ha integrato, ai sensi della normativa europea, la prestazione della consulenza finanziaria.
Occorre, inoltre, evidenziare che, rispetto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nota come «direttiva MiFID I», si riscontra una significativa evoluzione, la quale emerge dal confronto testuale tra le due direttive. Se, infatti, nella direttiva MiFID I gli Stati membri potevano decidere di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati, nella direttiva MiFID II viene stabilito che gli Stati membri permettono alle imprese di investimento di nominare agenti collegati, passando, cioè, da una forma verbale che esprime possibilità ad un vero e proprio obbligo. Tale evoluzione rappresenta la volontà del legislatore europeo di trasformare l'agente collegato da figura meramente eventuale ad un istituto giuridico necessariamente presente in ogni Stato membro, rafforzandone così il ruolo svolto nella società contemporanea.
L'unica figura esistente in Italia con le caratteristiche dell'agente collegato è quella del consulente finanziario, il quale è abilitato all'offerta fuori sede, ma che, secondo le norme del TUF, può essere unicamente una persona fisica. L'anomalia dell'ordinamento italiano ha come conseguenza che, mentre gli agenti collegati degli altri Paesi dell'Unione europea, in virtù del regime di libera prestazione dei servizi, possono operare nel nostro Paese avvalendosi di ambedue le forme giuridiche – persona fisica o giuridica –, analoga facoltà è negata ai consulenti finanziari italiani, i quali hanno a disposizione un'unica soluzione organizzativa – cioè la persona fisica – con un'evidente disparità di trattamento.
La presente proposta di legge intende porre rimedio a tale disparità, equiparando i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede italiani a quelli di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e consentendo anche agli operatori del nostro Paese di organizzarsi sotto forma di persona giuridica, oltre che di operare in qualità di persona fisica, come attualmente previsto in via esclusiva. L'impiego della forma societaria si coniuga e, anzi, salvaguarda l'effettività dei capisaldi essenziali dell'attività del consulente finanziario abilitato: riserva dell'attività di offerta fuori sede, carattere personalistico della prestazione, requisiti di onorabilità e professionalità, responsabilità solidale dell'intermediario preponente e, dunque, tutela degli investitori. Al contempo, tale forma organizzativa determina un potenziale miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, mediante la condivisione di esperienze e di competenze diverse tra professionisti. Si agevolerebbe, in tal modo, anche l'avviamento dei giovani alla professione tramite l'affiancamento da parte di figure più esperte, rispondendo alle esigenze di ricambio generazionale del settore, nel quale si riscontra un progressivo invecchiamento.
È altresì importante osservare che la possibilità di costituire società tra consulenti abilitati è da interpretare come una facoltà e non come un obbligo, restando ferma l'autonomia organizzativa dei singoli intermediari.
Con la presente proposta di legge si vuole preservare, inoltre, la piena applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 31, comma 3, del TUF in merito alla responsabilità solidale degli intermediari, al fine di assicurare, al contempo, la tutela nei confronti del cittadino e la capacità giurisdizionale nell'esercizio del controllo da parte degli intermediari medesimi sull'attività degli operatori.
In particolare, l'articolo 1 introduce nell'ordinamento italiano la figura del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in forma di persona giuridica.
L'articolo 2 modifica e integra l'articolo 31, comma 5, del TUF, affidando la disciplina della forma e delle modalità amministrative e operative del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in forma di persona giuridica a un successivo intervento regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione della figura del consulente finanziario, abilitato all'offerta fuori sede, in forma di persona giuridica)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-septies.3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5-septies.3. Per “consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede” si intende l'agente collegato, persona fisica o giuridica, iscritto nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4. L'agente collegato che svolge l'attività in forma di persona fisica può esercitare professionalmente l'offerta fuori sede in qualità di agente, dipendente o mandatario»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è integrata da un elenco speciale a cui sono iscritte le società costituite secondo le previsioni del comma 5, lettera b), del presente articolo e ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.3».

Art. 2.
(Disciplina della forma giuridica e delle modalità amministrative e operative del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

1. Il comma 5 dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina:

a) i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative;

b) la forma giuridica, ai sensi delle disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile, e le modalità amministrative e operative dei consulenti finanziari persone giuridiche abilitati all'offerta fuori sede».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta le disposizioni regolamentari previste dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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