PDL 1811

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1811

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BURATTI, DEL BARBA, CARÈ, LUCA DE CARLO, DE MENECH, DEL BASSO DE CARO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRI, FIANO, FRAGOMELI, FUSACCHIA, GADDA, GARIGLIO, MELILLI, MORETTO, MORGONI, UBALDO PAGANO, PELLICANI, PETTARIN, PEZZOPANE, PLANGGER, ROSATO, ROSSI, SCALFAROTTO, SENSI, SPENA, TRANCASSINI, UNGARO, ZUCCONI

Modifiche al codice civile in materia di luogo della celebrazione del matrimonio

Presentata il 30 aprile 2019

torna su

Onorevoli Colleghi! – Una più partecipe attenzione alla vita della famiglia non può prescindere da un approccio più moderno al momento che determina formalmente la nascita di questa istituzione: il matrimonio e le forme della sua celebrazione.
Appare dunque necessario trasformare anche il matrimonio civile da un puro atto formale davanti all'ufficiale dello stato civile ad un momento in cui la celebrazione rappresenti un'occasione di felicità e di affermazione di libertà sia per gli attori sia per l'officiante. L'articolo 106 del codice civile (Luogo della celebrazione) prevede che il matrimonio civile debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale dall'ufficiale dello stato civile (il sindaco o un suo delegato). Gli articoli 109 e 110 dello stesso codice stabiliscono quando tale celebrazione può avvenire – in maniera eccezionale – in un luogo diverso, ossia, nello specifico, in un comune diverso o fuori della casa comunale. In particolare, per quest'ultima ipotesi, il codice cita espressamente il caso in cui uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, si trovi nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale. In quel caso è l'ufficiale dello stato civile che si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito. La tassatività dell'ipotesi prevista dall'articolo 110 si è molto attenuata nel corso degli anni, sotto lo stimolo delle continue richieste dei nubendi di avere una «sede» esteticamente idonea dove sposarsi e dall'accondiscendenza di alcuni amministratori locali ben disposti ad includere nel concetto di casa comunale altri siti. A tale scopo sono state utilizzate le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rubricato «Uffici separati», in base alla quale «1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto». Da un uso inizialmente abbastanza timido delle citate disposizioni, si è via via passati ad un proliferare di sedi comunali aggiunte, individuate soprattutto nei luoghi esteticamente più rilevanti e fotograficamente più appetibili fra quelli rientranti nelle proprietà o disponibilità dei comuni, a tale scopo utilizzando anche siti all'esterno di tali edifici (parchi e giardini) che, anche etimologicamente, difficilmente possono rientrare nel concetto di «casa». La circolare n. 10 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici è tornata sulla possibilità di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico. Confermando quanto già indicato nel Massimario dello stato civile, il Ministero ha dato una risposta positiva purché il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinato alle celebrazioni.
La presente proposta di legge vuole superare il limite della normativa vigente che, con l'articolo 106 del codice civile, prevede la celebrazione del matrimonio presso la casa comunale, specificando che si può celebrare il matrimonio al di fuori della casa comunale anche presso siti non appartenenti al comune.
Ogni comune d'Italia, infatti, possiede molti luoghi dal valore anche storico, come palazzi d'epoca, palazzi rinascimentali, ville secentesche, antichi casali, cantine storiche ed edifici, che possono essere considerati luoghi ufficiali del rispettivo comune.
Nella regione Toscana, ad esempio, un sito d'eccellenza è rappresentato dalle numerose cantine, con strutture prestigiose dal punto di vista storico, artistico, architettonico ed ambientale, che negli ultimi anni hanno visto aumentare la richiesta di celebrazione dei matrimoni presso di esse.
In molti comuni, importanti mete di turismo balneare, le giunte, con proprie deliberazioni, hanno consentito la celebrazione di matrimoni civili anche negli stabilimenti balneari.
In particolare, nelle località marittime sono state presentate sempre più frequentemente richieste per celebrare il matrimonio anche presso strutture balneari nonché presso siti non rientranti nella proprietà comunale che, per la loro attrattiva estetica, storica o ambientale, hanno una destinazione turistica e sono aperti al pubblico.
Ad esempio, molti cittadini o turisti che vivono e amano la Versilia chiedono che il loro matrimonio sia ufficiato fuori della casa comunale e delle sue pertinenze. Per ciò che riguarda la città di Forte dei Marmi, spesso si chiede che i matrimoni vengano celebrati sulle sue bellissime spiagge.
L'obiettivo della presente proposta di legge, quindi, è anche quello di promuovere una componente importante della nostra economia, il turismo matrimoniale, uno dei settori più importanti e in crescita nel nostro Paese, mettendo in piedi una rete ad hoc di marketing, valorizzazione e promozione del territorio, con il coinvolgimento delle nostre strutture per offrire una risposta alle esigenze delle coppie italiane e straniere che scelgono l'Italia come luogo dove celebrare il proprio matrimonio.
D'altra parte, abolendo il vincolo della celebrazione nella casa comunale non viene meno il requisito della pubblicità, garantito dalla pubblicazione mediante affissione alla porta della casa comunale, come stabilito dagli articoli 93 e seguenti del codice civile, permettendo invece la celebrazione in locali magari più spaziosi e adeguati. A tali fini, si aggiunge un comma all'articolo 93 nel quale si specifica che l'ufficiale dello stato civile deve specificare nella pubblicazione se la celebrazione del matrimonio avviene fuori della casa comunale.
È inoltre necessario modificare l'articolo 106 del codice civile eliminando il vincolo della celebrazione nella casa comunale e permettendo così ai sindaci e agli sposi di scegliere il luogo, per loro significativo, dove celebrare il matrimonio; spetterà alle amministrazioni comunali organizzare nel miglior modo possibile l'esercizio di questa funzione trasformando quello che era un onere in un onore. La presente proposta di legge è composta da tre articoli che modificano gli articoli 93, 106 e 110 del codice civile.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 93 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'atto di pubblicazione deve essere specificato se la celebrazione avviene fuori della casa comunale».

Art. 2.

1. All'articolo 106 del codice civile, le parole: «nella casa comunale» sono soppresse.

Art. 3.

1. L'articolo 110 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 110. – (Celebrazione fuori della casa comunale) – Se intendono celebrare il matrimonio fuori della casa comunale, gli sposi devono farne richiesta all'ufficiale dello stato civile almeno trenta giorni prima della data prevista per il matrimonio stesso».

torna su