PDL 1808

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1808

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DEIDDA, CIABURRO, FRASSINETTI, MOLLICONE, OSNATO, VARCHI

Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi

Presentata il 30 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende adeguare il trattamento economico riservato al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione e la neutralizzazione di ordigni esplosivi e per la bonifica in caso di ritrovamento di ordigni esplosivi. Com'è noto, al citato personale non è mai stata riconosciuta una specifica indennità di rischio, fondamentale, operativa, supplementare o di trascinamento, ma, esclusivamente, il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359. Peraltro, il citato premio – allo stato quantificato nell'importo lordo di 103,29 euro e la cui rivalutazione è bloccata dal 1996 – per un verso, viene riconosciuto esclusivamente a seguito di un intervento di antisabotaggio, eseguito in condizioni di «rischio reale», situazione che deve essere dichiarata nella relazione tecnica sull'antisabotaggio redatta dal militare operante e valutata dal comando di competenza; per un altro verso, non è cumulabile né con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, né con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.
Non c'è dubbio che tale trattamento economico risulti inadeguato rispetto all'attività prestata dal personale in questione, anche in considerazione della differenza di trattamento che si rinviene dal raffronto con gli altri operatori impiegati in altre specialità, già peraltro inadeguati. Ciò, a maggior ragione, nel caso di specie, laddove la specializzazione di artificiere, al pari di altre specializzazioni (quali tecnico telematico, analista di laboratorio, programmatore junior e senior, tecnico di radiologia medica, infermiere professionale, operatore del Gruppo intervento speciale dell'Arma dei carabinieri, pilota e tecnico specialista di elicottero, operatore subacqueo, paracadutista), risulta essere compresa tra quelle a più alto contenuto tecnico: prova ne sia che per il conseguimento di tale specializzazione è previsto il possesso di tutta una serie di requisiti, tra i quali l'impossibilità di essere esonerati dalla medesima attività se non dopo un periodo di otto-dieci anni dal conseguimento della specializzazione. Inoltre, proprio in ragione del citato livello di specializzazione, la quasi totalità del personale in possesso della predetta qualifica in servizio presso le Forze di polizia è impiegata, ad «incarico esclusivo», presso i comandi provinciali e le questure, all'interno dei rispettivi nuclei, presso i quali gli addetti sono chiamati a svolgere, tra l'altro: a) decine di interventi di antisabotaggio pro capite, nell'arco di un anno, in condizioni di «rischio reale»; b) il trasporto giornaliero di esplosivi e capsule esplosive; c) interventi di bonifica, con ricerca di esplosivi ed ordigni esplosivi artigianali e no, prescindendo dalle condizioni di tempo e di luogo; d) attività di formazione continua nel corso della quale vengono manipolati ed utilizzati esplosivi, capsule esplosive e cartucce con innesco per la neutralizzazione di ordigni esplosivi; e) interventi a supporto dell'autorità giudiziaria, dei reparti territoriali e di altri corpi militari dello Stato nella ricerca, prelievo, stoccaggio e distruzione di esplosivi, detonatori, fuochi pirotecnici illegali ed altri materiali similari.
Sennonché, come si è già accennato, a fronte di tali, fondamentali compiti affidati al personale in questione, le uniche indennità riconosciute agli operatori, allo stato, risultano essere, per un verso, quella prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1990, n. 147, pari a pari a 25,82 euro mensili lordi, a prescindere dal grado rivestito; per un altro verso, il citato premio di disattivazione.
Dunque, la presente proposta di legge intende intervenire al fine di migliorare il trattamento economico del personale interessato, con il riconoscimento sia degli stessi emolumenti tabellari economici (fondamentale, supplementare e di trascinamento) già riconosciuti in favore del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori; sia della cumulabilità del premio di disattivazione con la nuova indennità e con l'indennità di rischio da radiazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, le parole: «di lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale specializzato che svolge l'attività di cui all'articolo 1 è riconosciuta l'indennità percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso di brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori.
2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è cumulabile con il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della presente legge e con l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1990, n. 147.
3. Il personale che ha percepito l'indennità di cui al comma 1, al momento in cui cessa di percepire l'indennità medesima, ha diritto alla corresponsione una tantum di una somma pari a un ventesimo dell'intero importo della medesima indennità in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione dell'indennità stessa e fino a un massimo di venti anni. Ai fini del presente comma sono computati anche i periodi di attività, svolta alle condizioni previste dal presente articolo, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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