PDL 1807

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo II
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                Capo III
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                Capo IV
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                        Articolo 46
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                        Articolo 49
                        Articolo 50
                        Articolo 51

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e dal ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Presentato il 30 aprile 2019

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Onorevoli Deputati! – Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, di cui il presente disegno di legge chiede la conversione in legge.

CAPO I. Misure fiscali per la crescita economica.

Art. 1. (Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi).

La disposizione reintroduce, a partire dal 1° aprile 2019, la misura del cosiddetto «super ammortamento» con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Art. 2. (Revisione mini-IRES).

La norma in esame sostituisce l'agevolazione prevista attualmente dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) – cosiddetta mini-IRES – con un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.
La nuova aliquota ridotta dell'IRES, applicabile al reddito di impresa dichiarato, è correlata quindi al solo reimpiego degli utili. Si prevede a regime l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Nell'ultimo periodo del comma 1 è introdotta una disposizione in tema di addizionale all'IRES finalizzata a lasciare invariato il livello di imposizione per il settore bancario.
Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’«incremento di patrimonio netto» registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (id est, il 2018 nella generalità dei casi). Ovviamente, l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente «agevolabile» negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.
Ai sensi del comma 2, l’«incremento di patrimonio netto» è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e

il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.

Come si può notare, si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora sostanzialmente «per masse» e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – ad esempio apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di cash flow eccetera).
Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, in particolare, il reddito è inferiore all'importo dell'utile rilevante. Per tale motivo, al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell'eventuale eccedenza di utili. Si tenga presente, inoltre, che il soggetto potrebbe anche avere perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l'ammontare. Il riporto, pertanto, dell'eccedenza, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.
Sono stabilite, ai commi 4 e 5, disposizioni di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.
Il comma 6 amplia l'ambito soggettivo interessato dalle disposizioni estendendo il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa in contabilità ordinaria.
Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni previste dal presente articolo con altri benefìci concessi, fatta eccezione per quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax, dei cosiddetti «forfetari», di coloro che determinano il reddito su base catastale) e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

Art. 3. (Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi).

La disposizione incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo – già aumentato al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – nella misura del 70 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2022).
In via transitoria, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure:

50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Art. 4. (Modifiche alla disciplina del Patent box).

La disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosidetto regime «Patent box»), ha richiesto sia un consistente impiego di risorse da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia un rilevante impegno da parte dei contribuenti, in considerazione della complessità e delicatezza della materia. Il predetto impegno, in particolare, si è concentrato, a decorrere dal 2015, sulla stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del relativo reddito agevolabile.
I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d'impresa agevolabile, hanno dato luogo a tempi di attesa non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.
La norma ha l'obiettivo di consentire ai contribuenti di accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.
Pur tuttavia, al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, si prevede che, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongano a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idoneità della documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
La disciplina è alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull'accordo disciplinato dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e si applica, per tutti i contribuenti che intendano beneficiare dell'agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.
Il comma 5 mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione. Tale facoltà, tuttavia, viene concessa qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Sia per i soggetti che esercitano l'opzione a regime ai sensi del comma 1, sia per i soggetti che esercitano l'opzione per le annualità pregresse ai sensi del comma 4, l'agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.
In particolare, per i soggetti che esercitano l'opzione ai sensi del comma 1, la variazione in diminuzione deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
Per i soggetti che esercitano l'opzione ai sensi del comma 4, l'agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, ovverosia a quelli compresi fra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione. Tale somma deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
Resta ferma l'ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 5. (Rientro dei cervelli).

La norma apporta significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
In particolare, nei commi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;

si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;

si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Inoltre, alla lettera d) del comma 1 si introduce il comma 5-ter dell'articolo 16, il quale prevede che possono accedere ai benefìci fiscali i cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai cittadini italiani impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 16. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.
Nei commi 4 e 5, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019:

si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Inoltre, si dispone che possono accedere ai benefìci fiscali di cui all'articolo 44 del decreto-legge n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Art. 6. (Modifiche al regime dei forfetari).

La norma adegua il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a seguito delle modifiche allo stesso apportate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
In particolare, in considerazione della possibilità che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario potranno avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori – conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfetario – viene chiarito che i contribuenti che applicano il regime forfetario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali. Peraltro, si sottolinea che, dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, questi ha già, comunque, l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versando tramite modello F24 gli stessi, nonché presentando tutte le relative comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza. Conseguentemente per il datore di lavoro non si configura un sostanziale aggravio di adempimenti.
Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, la disposizione prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Al comma 3, la disposizione integra la disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, di cui all'articolo 1, commi 17 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (disposizione la cui efficacia è rinviata al 2020) chiarendo che i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Art. 7. (Incentivi per la valorizzazione edilizia).

Da tempo è evidente la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana. Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.
Tuttavia, l'attuale regime fiscale prevede l'applicazione dell'imposta di registro pari al 9 per cento del valore dell'immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro. Si tratta di imposte indetraibili per l'impresa che, come tali, incidono fortemente sui costi di costruzione. È, quindi, evidente la necessità di neutralizzare l'incidenza della variabile fiscale nella fase iniziale e propedeutica all'attuazione dei programmi.
Pertanto, allo scopo di rendere economicamente sostenibili le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia, dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si renda disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali, a condizione di demolirli e ricostruirli (anche con variazioni di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.
Per questo, con la norma acclusa, s'intende introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.
Viene, altresì, previsto un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.

Art. 8. (Sisma bonus).

La modifica persegue la finalità di estendere, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni previste nel comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e consistenti nel diritto alla detrazione del 75 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione.

Art. 9. (Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili).

La disposizione prevede un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determinino la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.
Con tale modifica normativa si estende a tutti gli strumenti finanziari con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azioni il trattamento fiscale già previsto dall'articolo 2, comma 22-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa europea e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP. Contestualmente, si prevede l'abrogazione di tale disposizione specifica.
La modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, che ha avviato un'indagine nei confronti della citata disposizione nazionale vigente ritenendo che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disposizione concederebbe un vantaggio selettivo a banche e assicurazioni soggette a vigilanza, prevedendo la non tassazione delle sopravvenienze nel patrimonio netto, che sarebbero invece di regola soggette a tassazione. Le autorità europee hanno pertanto chiesto di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o di svalutazione di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche, chiunque sia l'emittente. L'indagine effettuata dalla Commissione europea ha riguardato altri Stati membri dell'Unione europea, cui pure sono state chieste modifiche alle normative nazionali sul trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni ritenute non compatibili con le regole europee sulla concorrenza tra imprese già a partire dal 2019, ragione dell'urgenza per l'adozione della misura in questione.
A tal fine, con il comma 1 viene stabilito che, a determinate condizioni, sia i maggiori valori connessi con le ricordate insussistenze di passività, sia, simmetricamente, i minori valori (riconducibili al ripristino, parziale o totale, del valore degli strumenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
Il particolare trattamento fiscale previsto dal comma 1 si applica solo qualora: a) la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari derivi dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali; b) gli strumenti finanziari siano diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari; c) gli strumenti finanziari abbiano le caratteristiche indicate nel comma 2.
Più specificamente, secondo il comma 2, gli strumenti finanziari in esame non possono essere sottoscritti o acquistati dalla società emittente o da sue controllate o collegate e il loro acquisto non può essere finanziato dalla società emittente. Riguardo alla durata, gli strumenti devono essere perpetui e non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dall'emissione. Le disposizioni che disciplinano questi strumenti devono prevedere una serie di limitazioni dei diritti del sottoscrittore: in caso di liquidazione dell'attivo, i diritti dei sottoscrittori sono subordinati rispetto a quelli di tutti gli altri creditori dell'emittente; inoltre, eventuali opzioni di riacquisto o di rimborso anticipato possono essere esercitate unicamente dall'emittente; deve essere, infine, prevista anche la possibilità per l'emittente di annullare le distribuzioni relative a questi strumenti e, qualora le distribuzioni siano annullate, le somme non distribuite non possono essere cumulate con quelle successive, né la mancata distribuzione può costituire un caso di insolvenza dell'emittente.
È inoltre previsto che gli strumenti finanziari possono essere oggetto, alternativamente, di: a) riduzione, temporanea o permanente, del valore nominale; b) conversione in azioni; c) meccanismi con effetti equivalenti alla riduzione del valore o alla conversione in azioni. Questi eventi devono essere esplicitamente previsti dalle disposizioni che governano gli strumenti finanziari e possono essere riconducibili unicamente al verificarsi di un evento connesso al livello di patrimonializzazione della società, come ad esempio la riduzione sotto un certo livello del rapporto tra patrimonio netto e attivo di bilancio.
Al fine di prevenire condotte abusive o elusioni poste in essere attraverso l'emissione di strumenti finanziari disciplinati dal presente articolo, il comma 3 fissa due condizioni che gli emittenti devono rispettare per potersi avvalere della disciplina prevista dal comma 1.
Anzitutto, gli emittenti devono comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari per i quali richiedono l'applicazione della disciplina di cui al comma 1. Tale comunicazione deve essere effettuata indicando di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'emissione stessa è avvenuta. Inoltre, i maggiori o minori valori che, per l'applicazione del comma 1, non concorrono alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP devono essere separatamente evidenziati nella relativa dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES e nella dichiarazione ai fini dell'IRAP.
Con il comma 4 viene abrogato il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto superato dalla presente disposizione; nel contempo si prevede una disposizione transitoria con la quale si estende il regime della segnalazione nella dichiarazione degli strumenti di cui al comma 3 della previsione in commento anche a quelli emessi in virtù del comma 22 dello stesso articolo 2.

Art. 10. (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico).

Con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Art. 11. (Aggregazioni d'imprese).

Al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale, l'articolo, nel riproporre il cosiddetto «bonus aggregazione» che fu introdotto con l'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, ancor prima, dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, la norma, reintroducendo la deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento, nonché ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta.

Art. 12. (Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino).

La norma intende modificare le modalità tramite le quali vengono posti in essere gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, relativamente agli obblighi di fatturazione relativi ai rapporti di scambio fra l'Italia e San Marino.
In particolare, tenuto conto della peculiarità degli scambi fra l'Italia e San Marino, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarità, nonché dell'entrata in vigore, già a partire dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, la norma intende prevedere anche nei rapporti commerciali tra l'Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal citato decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993.
L'intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quanto semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolida i rapporti economici tra i due Stati e introduce uno strumento di compliance più efficace nel corretto assolvimento dell'imposta nell'interesse di entrambi gli Stati.
Restano in ogni caso ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge, tra le quali quelle previste per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per il 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.
L'efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle richieste degli operatori di applicare la fatturazione elettronica anche alle operazioni attive e passive tra l'Italia e San Marino.
Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 13. (Vendita di beni tramite piattaforme digitali).

La norma proposta è finalizzata a favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Quest'ultima disposizione, anticipando in modo parziale il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, previsto per il 2021, attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale.
In considerazione della necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/2245, l'efficacia delle previsioni di cui al citato articolo 11-bis, che attribuiscono alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d'imposta per le vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare, è differita al 1°gennaio 2021.
Ritenendo tuttavia utile, nelle more del completo recepimento delle citate disposizioni unionali, avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop, la norma pone a carico di dette piattaforme obblighi di natura informativa.
In particolare, il comma 1 dispone che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La accezione di vendite a distanza comprende sia i beni importati sia i beni che sono all'interno dell'Unione europea.
Il comma 2 dispone che il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio.
Il comma 3 prevede che tale soggetto passivo sia responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
Il comma 4 differisce l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, al 1° gennaio 2021. Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, indicate dal citato articolo 11-bis ed effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, le piattaforme sono tenute all'invio dei relativi dati nel mese di luglio 2019, secondo modalità indicate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 5 prevede che le disposizioni in esame si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Art. 14. (Enti Associativi Assistenziali).

La disposizione in esame ricomprende nel novero degli enti associativi di cui al comma 3 dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che fruiscono del regime della «decommercializzazione», le associazioni con fini assistenziali.

Art. 15. (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

La disposizione in esame introduce la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni.
In particolare, il comma 1 prevede che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Il comma 2 dispone che gli enti territoriali stabiliscono, con l'atto di cui al comma 1, anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Ai sensi del comma 3, a seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
Il comma 4 precisa che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Il comma 5 dispone che si applicano le disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che prevedono, rispettivamente, l'esclusione dalla definizione agevolata per talune somme e specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Il comma 6 prevede, infine, che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 16. (Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante).

I commi 922 e 923 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti.
Quindi, dalla predetta data sia la deduzione ai fini delle imposte dirette che la detraibilità IVA dei costi relativi agli acquisti di carburante rimangono subordinate alla circostanza che l'acquisto sia effettuato con mezzi di pagamento elettronici.
Il comma 924 del medesimo articolo 1, a fronte del prevedibile aumento delle predette operazioni di acquisto attraverso mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi (commissioni bancarie) a carico dei distributori di carburante, ha introdotto in favore dell'esercente dell'impianto di distribuzione un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.
Sebbene la relazione tecnica relativa a tale disposizione avesse commisurato il credito d'imposta alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, dubbi sono sorti in ordine al perimetro del credito d'imposta atteso che il dettato normativo non escludeva esplicitamente le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi.
Con il presente intervento, avente natura interpretativa, si intende chiarire che il credito d'imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla citata legge di bilancio 2018. Inoltre, si chiarisce come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta (per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti). In tale caso il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Capo II. Misure per il rilancio degli investimenti privati

Art. 17. (Garanzia sviluppo media impresa).

Il comma 1 introduce una forma di garanzia pubblica, concessa da una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia (FCG) che opera esclusivamente su singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, destinata agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (il credito fondiario ed edilizio, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e small mid cap, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni. La garanzia del FCG (protetto dalla garanzia di ultima istanza dello Stato) concessa in agevolazione o a parametri di mercato potrebbe assicurare l'accesso al credito delle medie imprese e delle Small Mid Cup anche per finanziare investimenti di più lungo periodo (e la crescita delle piccole e medie imprese (PMI)).
Il comma 2 innalza a 3,5 milioni l'importo massimo garantito dal Fondo centrale di garanzia PMI per operazioni su portafogli di finanziamento.

Art. 18. (Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI).

Con riferimento ai commi 1 e 2 si richiama l'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che, nell'elencare le funzioni amministrative conservate allo Stato, alla lettera r) menziona «la gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», disponendo altresì che «Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (...)».
Obiettivo primario della disposizione è di conservare la gestione «accentrata» del Fondo di garanzia per le PMI. Il legislatore ha, dunque, scartato la scelta della «regionalizzazione» del Fondo di garanzia per le PMI, nella consapevolezza che un fondo di garanzia è tanto più efficace ed efficiente quanto più il suo portafoglio garanzie è esteso, granulare e differenziato (settorialmente, geograficamente eccetera), delineando un sistema in cui l'intervento nazionale di garanzia può ritrarsi davanti a un sistema regionale della garanzia che risulti solido, strutturato ed efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle PMI.
Tuttavia, molte regioni stanno recentemente facendo ricorso alla lettera r) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Infatti, con l'attivazione della lettera r), le PMI regionali possono accedere al Fondo di garanzia solo se si associano a un confidi (sostenendone i relativi costi), restando precluso l'intervento diretto tramite la banca finanziatrice.
Nelle regioni che hanno, finora, fatto ricorso alla lettera r) si è osservato un netto calo dell'operatività del Fondo di garanzia. In questi termini, l'attivazione della lettera r) introduce un barriera all'accesso al Fondo di garanzia (nella modalità della «garanzia diretta») e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.
Pertanto, si abroga il secondo periodo della citata disposizione, lasciando che le misure di sostegno all'attività dei confidi – attori sicuramente importanti per ampliare e facilitare l'accesso al credito delle PMI – trovino una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate e mai a danno delle imprese. La norma ha comunque cura di consentire un congruo periodo di adeguamento nei territori regionali che già hanno aderito alla facoltà prevista dalla lettera r), prevedendo che la limitazione dell'intervento del Fondo alla controgaranzia rimanga in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.
Al riguardo, si rileva che il Governo, anche nell'ambito del recente progetto di riforma del Fondo di garanzia, ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo nuovi e importanti spazi per l'operatività proprio dei confidi.
Il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100 per cento in favore dei confidi più solidi, le «operazioni a rischio tripartito», la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa «delega» nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese start-up e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90 per cento se co-finanziata con risorse regionali, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi, rappresentano strumenti in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi.
Soluzioni, quelle elencate, che fanno leva su meccanismi di incentivazione e di premialità e non, come nel caso della lettera r), su anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza e che, soprattutto, offrono nuove opportunità anche alle imprese, favorendole e non danneggiandole.
I commi da 3 a 6 si occupano della disciplina del social lending e del crowdfunding che rappresentano due tra i fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario.
Attraverso il social lending una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. Invece, con lo strumento del crowdfunding, famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on line, da una pluralità di investitori.
In Italia, il social lending e il crowdfunding non sono ancora particolarmente sviluppati, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi.
Di social lending e di crowdfunding si è recentemente occupata anche la Banca d'Italia, emanando specifiche disposizioni (vedi provvedimento dell'8 novembre 2016) per lo svolgimento di dette attività.
Tutto ciò premesso – in un contesto in cui l'accesso al credito bancario per le imprese italiane di piccola dimensione continua a essere, come evidenziato da tutte le più recenti analisi, particolarmente difficile – , il ricorso al social lending e al crowdfunding può rappresentare, sulla scia delle positive esperienze internazionali, un canale alternativo e strategico di accesso ai capitali da parte delle PMI.
La norma proposta è finalizzata a sostenere lo sviluppo, in Italia, del social lending e del crowdfunding, valorizzando le potenzialità del nuovo mercato in termini di ampliamento e diversificazione dei canali di finanziamento a disposizione delle PMI.
A tal fine, è prevista la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 in relazione, appunto, a finanziamenti erogati, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding, alle PMI.
La concessione della garanzia del Fondo, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore, può costituire, in tale ottica, una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del social lending e crowdfunding in Italia.
Tuttavia, l'estensione della garanzia ai finanziamenti di social lending e crowdfunding impone anche alcune cautele, connesse ai possibili rischi associati al social lending e crowdfunding. Tra questi, ad esempio, il rischio di un'allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l'operatività e compromettendone la stabilità). Altro importante rischio, che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori, può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate al prestito.
A tal riguardo, la norma prevede che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le piattaforme di social lending e di crowdfunding debbano essere preventivamente accreditate, a seguito di un'apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.
La norma rinvia, infine, a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo, la determinazione della misura massima della garanzia concedibile, nonché i criteri per l'accreditamento delle piattaforme di social lending e di crowdfunding, stabilendo, al riguardo, che tra tali criteri debbano comunque figurare, in considerazione dei rischi potenziali sopra richiamati, la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

Art. 19. (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa).

Il Fondo di garanzia per la prima casa è stato istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato.
Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari di importo non superiore ad euro 250.000, connessi al solo acquisto, ovvero all'acquisto unitamente ad interventi di ristrutturazione con accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari non di lusso, site nel territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, che non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo.
A fronte di un garantito in essere di 4,5 miliardi di euro, le risorse del Fondo, in assenza di rifinanziamento, si esauriranno entro i prossimi due mesi.
Oltre al rifinanziamento si interviene sugli accantonamenti oggi fissati al 10 per cento (percentuale troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo), liberando così risorse.

Art. 20. (Modifiche alla misura Nuova Sabatini).

La misura «Beni strumentali – Nuova Sabatini» costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti «ordinari» e al 3,575 per cento per gli investimenti «Impresa 4.0»). Tale contributo è erogato alle PMI beneficiarie secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge. Proprio in connessione a tale modalità di erogazione del contributo (in sei quote annuali), nonché ai diversi rifinanziamenti della misura operati dal legislatore nel corso degli anni, si è determinato un aumento esponenziale del numero di istanze che ha aggravato gli oneri amministrativi e generato prevedibili ritardi nei pagamenti alle PMI.
In base alle disposizioni normative attualmente vigenti, il finanziamento può essere accordato a ciascuna impresa da un minimo di 20.000 euro fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell'intervento agevolativo. Tale limite, introdotto per consentire la massima fruizione del beneficio in considerazione di una limitata dotazione finanziaria inizialmente stanziata per l'attuazione della misura, genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché al raggiungimento del suddetto massimale, sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l'intero periodo di operatività della misura (quasi cinque anni di operatività della misura), l'impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. In particolare, il massimale di 2 milioni di euro risulta restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità.
La norma de qua è finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso:

a) l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio sopra esposti, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di bilancio 2019;

b) la previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall'accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessita di anticipazioni di cassa.

Art. 21. (Sostegno alla capitalizzazione).

Le imprese italiane presentano, mediamente, un basso indice di capitalizzazione, anche e soprattutto rispetto alla situazione riscontrabile nei principali Paesi industrializzati. Le cause di questa cronica situazione di sottocapitalizzazione sono da ricercare, principalmente, nella preferenza che le aziende italiane hanno sempre mostrato per il finanziamento attraverso capitale di debito – soprattutto bancario, tanto da far qualificare, da molti studiosi e osservatori, il nostro sistema produttivo come «banco-centrico» – rispetto al capitale di rischio.
Il tema della sottocapitalizzazione e dell'eccessiva dipendenza dal canale di finanziamento bancario riguarda, principalmente, le imprese di minore dimensione.
Accanto alla descritta situazione di strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, negli ultimi anni, si è registrata, per gli effetti innescati dalla crisi economica e finanziaria, anche una consistente contrazione degli investimenti produttivi. Questa forte riduzione è legata anche alle maggiori difficoltà di accesso al credito riscontrate dalle imprese, connesse anche a una più restrittiva politica di concessione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari.
L'intervento mira a incidere sulla situazione sopra rappresentata, incentivando le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese.
L'intervento de quo è attuato ricorrendo al collaudato schema della «Nuova Sabatini». Alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – viene riconosciuto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci.
Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell'impresa.

Art. 22. (Tempi di pagamento tra le imprese).

La disposizione è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, muovendo dal presupposto che la manifestazione all'esterno dei tempi medi di pagamento dell'impresa può costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società.
La conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni costituisce, pertanto, un parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società – i quali potranno pertanto venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente – e, al tempo stesso, può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.
Nel dettaglio, si prevede che nel bilancio sociale le società devono dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese.
Inoltre, nel bilancio, deve essere riportato il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi indicati all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi.

Art. 23. (Cartolarizzazioni).

La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha disciplinato l'operazione di cartolarizzazione che, molto sinteticamente, si realizza in un procedimento attraverso il quale un gruppo di crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco, viene ceduto a titolo oneroso a una società cessionaria (denominata «società per la cartolarizzazione dei crediti» e genericamente conosciuta nel linguaggio economico come società veicolo o SPV, dall'inglese Special Purpose Vehicle), che ha come scopo esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di titoli che incorporano i crediti ceduti. Gli acquirenti dei titoli obbligazionari sono i destinatari finali delle somme corrisposte dai debitori ceduti in relazione ai crediti oggetto di cessione.
Tale schema è incentrato sulla separazione del patrimonio costituito dai crediti, che fa capo alla società veicolo, i cui proventi sono destinati esclusivamente al rimborso dei portatori dei titoli e al pagamento dei costi dell'operazione.
Nel tempo la legge n. 130 del 1999 ha subìto alcune modifiche, essenzialmente per tenere la legge al passo con l'evoluzione della pratica commerciale.
Più recentemente la legge n. 130 del 1999 è stata modificata dall'articolo 60-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto l'articolo 7.1. Tale articolo disciplina specificamente la cartolarizzazione di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari, legata al problema della mole dei crediti deteriorati che, a seguito della crisi finanziaria e della successiva crisi economica, appesantiscono il bilancio delle banche italiane. Come noto, il problema del volume degli asset deteriorati è all'attenzione delle istituzioni europee e internazionali ed è richiesta alle banche una gestione attiva dei crediti deteriorati, ma anche una più veloce dismissione, ovvero una più rigorosa svalutazione del loro valore.
In considerazione della limitatezza del mercato secondario dei crediti deteriorati, sostanzialmente oligopolistico, è necessario ampliare il range degli strumenti a disposizione delle banche per la cessione dei crediti deteriorati.
Uno dei tool a disposizione è quello della cartolarizzazione dei crediti deteriorati: con l'intervento legislativo de quo, il legislatore si è posto l'obiettivo di consentire operazioni di cartolarizzazione, più complesse di quelle della cartolarizzazione del credito in bonis, volte a migliorare le prospettive di recupero e incasso del credito attraverso interventi mirati alla disciplina relativa alle cartolarizzazioni contenuta nella legge n. 130 del 1999.
Da ultimo, è intervenuta la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con aggiustamenti mirati relativi: (i) alle cartolarizzazioni il cui sottostante non sono crediti, bensì titoli obbligazionari; (ii) alla platea di destinatari di finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (iii) alle cartolarizzazioni sintetiche; (iv) previsioni di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili.
L'intervento in esame è diretto a completare il processo di riforma e, a tal fine, esso prevede misure specifiche volte a: (i) facilitare le operazioni di trasferimento delle posizioni classificate come inadempienze probabili (UTP); (ii) ampliare le modalità con cui le società di cartolarizzazione possono intervenire a sostegno dei debitori ceduti; (iii) consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, invece di una sola, come previsto dall'articolo 7.1 vigente, per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione; (iv) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni (tipicamente immobili) a garanzia dei crediti cartolarizzati; (v) introdurre una modalità di cartolarizzazione che ha come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.

Modifiche all'articolo 4, comma 4-ter.

Le modifiche sono volte a facilitare le operazioni di trasferimento, in particolare delle posizioni classificate come inadempienze probabili (UTP), evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito, permettendo il trasferimento degli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario e consentendo il mantenimento del conto presso la banca cedente.

Modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis).

Modifica volta a coordinare la disposizione in oggetto con l'articolo 7.2, di nuova introduzione, che disciplina in maniera specifica le cartolarizzazioni di beni immobili.

Modifiche all'articolo 7.1.

1. Modifiche al comma 3.

Il comma 3 è modificato per aggiornare i riferimenti normativi al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e per permettere la concessione di finanziamenti ad assuntori di passività dei debitori ceduti (si pensi, ad esempio, ai fideiussori), ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (si pensi ai gruppi di imprese).

2. Modifiche al comma 4.

Il comma 4 è sostituito, al fine di consentire la costituzione anche di più di una società veicolo di appoggio per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione. Inoltre, si è inteso applicare ai trasferimenti a favore delle società veicolo d'appoggio le modalità di cessione di cui all'articolo 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario». Infine, si chiarisce che il regime di segregazione si estende non solo alle somme rinvenienti dalla gestione di beni e diritti da parte delle società veicolo d'appoggio, bensì anche ai beni e diritti stessi. Tale previsione consente altresì di rimuovere eventuali dubbi sull'applicabilità anche alla società veicolo d'appoggio dell'impostazione contabile e, con essa, del regime di neutralità fiscale applicabile alla società di cartolarizzazione in vigenza dell'operazione a cui la società stessa è funzionale.

3. Introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4–quinquies.

Le previsioni dei commi da 4-bis a 4-quinquies hanno ad oggetto il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d'appoggio, in modo da garantire la neutralità fiscale di tali operazioni anche ai fini delle imposte indirette. Viene previsto, infatti, che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, è disposto che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa o di organismi di investimento collettivo del risparmio, della proprietà o di diritti reali sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa nel caso ricorrano le condizioni previste per godere delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.
Inoltre, viene chiarito che anche alla società veicolo d'appoggio l'imposizione in misura fissa in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale.

4. Modifiche al comma 5.

Le modifiche al comma 5 sono di mero allineamento con le modifiche di cui al comma 4.
Il comma 5 già chiariva la circostanza che le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio in conformità non comportano l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario. Ciò in quanto esse non sono realmente dei soggetti autonomi che abbisognano delle normali procedure di iscrizione e di autorizzazione, bensì strutture societarie create appositamente per un'operazione e come tali consolidate nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario. La disposizione vigente menziona solo il consolidamento nel bilancio di una banca: si è quindi colmata la lacuna normativa includendo anche il consolidamento nel bilancio di un intermediario finanziario.

Introduzione dell'articolo 7.2.

L'articolato introduce l'articolo 7.2 alla legge n. 130 del 1999. Esso è rubricato «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati» e consiste in una nuova modalità di cartolarizzazione, che ha come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni. L'articolo 7.2 enuclea le caratteristiche di tali società in linea con quanto previsto per le società di cartolarizzazione e di appoggio.

Art. 24. (Sblocca investimenti idrici nel sud).

Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società alla quale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dovranno essere trasferite le funzioni al momento in capo allo stesso ente, l'articolo 24 modifica il citato articolo 21, comma 11, prevedendo, in particolare, che:

il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio di concerto con il Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario sono estinte dall'ente posto in liquidazione, che vi provvede con le risorse finanziarie nella propria disponibilità;

i diritti su beni demaniali già attribuiti all'ente, in forza di provvedimenti concessori, si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione;

al fine di accelerare le procedure di liquidazione e snellire il contenzioso in essere, i crediti e i debiti di cui è titolare l'ente, unitamente ai beni immobili di natura non strumentale all'esercizio delle relative funzioni, non sono trasferiti al patrimonio della nuova società; inoltre, si prevede che i rapporti giuridici, anche processuali, di cui è titolare l'ente producono effetti esclusivamente nei suoi confronti;

la procedura di liquidazione dell'ente si completa con la presentazione, da parte del commissario liquidatore, del bilancio finale di liquidazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e il Mezzogiorno, colmando, in tal modo, la lacuna presente nel testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non chiarisce quale organo debba approvare il predetto bilancio e attraverso quale forma.

Art. 25. (Dismissioni immobiliari enti territoriali).

La proposta ha l'obiettivo di estendere agli enti territoriali il perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018), ampliando e rafforzando in tal modo gli strumenti a disposizione del Governo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. In effetti, secondo i dati contenuti nell'ultimo Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche, oltre l'80 per cento di tali beni risulta di proprietà degli enti locali.
In conseguenza di tale modifica è stato anche emendato il comma 425 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, mediante la riformulazione dell'ultimo periodo. Tale modifica è finalizzata ad allineare la norma alla giurisprudenza costituzionale (inter alia, sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 9 giugno 2015), secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 26. (Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare).

La cosiddetta «economia circolare» mira, attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate e meno impattanti per l'ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti. Il passaggio dall'attuale modello di economia «lineare» a quella «circolare» richiede un cambiamento delle strategie di policy e dei modelli di mercato al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali.
Il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica costituisce, pertanto, un fattore decisivo per dare impulso alla predetta transizione, che concorre – tra le altre cose – anche a modernizzare il comparto industriale, apportando benefìci sia all'economia che all'ambiente.
La proposta normativa si pone l'obiettivo di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un'economia circolare, fornendo sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore.
Nell'ottica di garantire il più ampio accesso allo strumento agevolativo, la misura di aiuto in argomento non prevede particolari restrizioni in merito alla tipologia di soggetti proponenti, che possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria [attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1), 3) e 5)], nonché centri di ricerca. Possono essere soggetti co-proponenti di progetti congiunti (fino a tre soggetti) anche gli organismi di ricerca.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila euro e 2 milioni di euro.
L'intervento sarà attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, nel quale confluiranno le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a coprire la quota di contributo diretto alla spesa. L'intervento rientra, infatti, perfettamente nella prima finalità prevista dalla citata norma istitutiva del Fondo, che individua, al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 23, la finalità di «promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo (...)».
Tenuto conto dell'associazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, allocato nella gestione separata di Cassa depositi e prestiti (CDP), la procedura seguirà gli schemi già sperimentati adottati ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile».
Sulla base della predetta disciplina, tra l'altro, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, stipuleranno un'apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, cui potranno aderire gli istituti di credito («banche finanziatrici») che concorreranno alla copertura dei costi dei programmi di investimenti proposti dalle imprese tramite l'erogazione di finanziamenti bancari a tasso di mercato e che, in virtù dell'adesione, assumeranno gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio.
La convenzione impegnerà, con la previsione di specifiche disposizioni, anche il soggetto gestore, da individuare, come per tutti gli interventi in ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile, nel raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara indetta nel 2014 dal Ministero dello sviluppo economico per l'affidamento del servizio di gestione di detti interventi, avente come mandataria Banca del Mezzogiorno – MedioCredito centrale e come mandanti diversi istituti bancari e il Centro nazionale delle ricerche, competente, quest'ultimo, per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti.
L'intervento sarà realizzato con procedura valutativa a sportello.
Quanto alla consistenza dell'agevolazione, oltre al riconoscimento di una quota di contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili, la norma prevede che il finanziamento agevolato copra una percentuale delle spese pari al 50 per cento. A detto finanziamento agevolato, come detto, deve essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice scelta dall'impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) sono poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell'ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10 per cento delle spese ammissibili.

Art. 27. (Società di investimento semplice – SIS).

Al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese (PMI) non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è introdotta la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, di seguito denominato «TUF», che introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la cosiddetta società di investimento semplice (SIS).
Le SIS sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.
Tenuto conto che l'attività della SIS rientra nella definizione di «gestione collettiva del risparmio» prevista dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di seguito denominata «AIFM», e dall'articolo 32 del TUF, la SIS rientra tra i gestori ai sensi del TUF; in particolare, la SIS è costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF.
Per rientrare nella definizione di SIS l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;

b) la sottoscrizione delle azioni ovvero degli strumenti finanziari partecipativi SIS deve essere riservata agli investitori professionali;

c) il patrimonio netto non deve eccedere i 25 milioni di euro;

d) deve avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività (intese, quindi, come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni);

e) non ricorrere alla leva finanziaria;

f) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni (50mila euro).

Ai nuovi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35-undecies del TUF è disciplinato il regime applicabile alle SIS.
Nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, è previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFM per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (gestori sotto-soglia).
In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 35-undecies prevede la disapplicazione alle SIS delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e Consob, di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del TUF.
In un'ottica di salvaguardia degli interessi degli investitori, il nuovo comma 2 prevede che le SIS devono adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, devono stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.
Nell'ottica di semplificare il regime applicabile, il nuovo comma 3 prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale del TUF sulle Sicaf. In particolare, è previsto che:

a fini autorizzativi i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all'articolo 14 del TUF;

la denominazione sociale della SIS deve contenere l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

La presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 28. (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area).

La norma proposta prevede modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle iniziative agevolate nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662 del 1996, più volte oggetto di interventi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del legislatore.
Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un'intensa attività di gestione, con circa 1.300 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari 12.000 interventi agevolati a partire dagli anni 1997 e 1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi risiedono, in particolare, nelle complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti, nonché nella progressiva rarefazione dell'operatività di taluni soggetti responsabili e responsabili unici, che, nonostante detengano una posizione di centralità funzionale nell'ambito dei rispettivi strumenti, in alcuni casi ritardano e omettono l'emissione di determinazioni di propria competenza mentre, in altri casi, dismettono la propria attività causando considerevoli ritardi nella definizione dell’iter procedimentale.
Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo, in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti.
La proposta normativa in argomento, anche alla luce della pregressa esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità di erogazione delle agevolazioni, riducendone i tempi, e prevedendo, altresì, procedure semplificate per accertare la decadenza dai benefìci per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 28 consente al Ministero dello sviluppo economico di autorizzare l'erogazione del contributo sulla base di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dalle imprese interessate nei termini, nelle modalità e secondo gli schemi adottati con circolare ministeriale, attestante, fra l'altro, l'ultimazione dell'intervento nonché la regolarità dei pagamenti dei relativi titoli di spesa.
Il contributo è riconosciuto nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per le imprese che non abbiano provveduto all'invio della predetta dichiarazione sostitutiva, si prevede che il Ministero accerti la decadenza dai benefìci attraverso l'adozione di un provvedimento che riguarderà l'insieme delle imprese interessate e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, salvaguardando gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenuti dalle imprese.
Tale disposizione consente, pertanto, di procedere alla definitiva chiusura dei procedimenti amministrativi ricompresi nei due strumenti negoziali, con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministrativo.
Al fine di evitare che la semplificazione si risolva in uno strumento di elusione delle condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni, il comma 2 dell'articolo 28 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, proceda a successivi accertamenti sugli investimenti realizzati. Nell'eventualità di riscontro di comportamenti elusivi da parte delle imprese interessate, oltre alla revoca del contributo secondo le procedure previste dalle norme di riferimento, è irrogata all'impresa responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascun anno, redige una relazione di sintesi relativa agli esiti dei controlli svolti.
Infine, il comma 3 della disposizione proposta incide sulla destinazione delle risorse, impegnate per iniziative imprenditoriali e interventi infrastrutturali dei patti territoriali, risultate disponibili ovvero che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazioni dei contributi. La disposizione fa salvi gli impegni finanziari già assunti dal Ministero per la realizzazione delle iniziative produttive nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali già approvati. Tali risorse saranno utilizzate dalle regioni per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. I criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse, nonché i princìpi per l'attuazione e la gestione dei richiamati progetti di sviluppo da parte delle regioni, sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche valorizzando, secondo una logica di continuità operativa, i modelli gestionali efficienti e le positive capacità organizzative dei soggetti che hanno garantito la funzionalità dei patti territoriali. Resta impregiudicata l'assegnazione, prevista dalla vigente normativa, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, delle economie riferibili allo strumento dei contratti d'area.

Art. 29. (Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation).

Commi 1 e 2 (Nuove imprese a tasso zero).

La disposizione è volta a consentire un'opera di revisione della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile, di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le cosiddette «nuove imprese a tasso zero», al fine di ampliarne la capacità di intervento e di renderla maggiormente attrattiva per le imprese, eliminando anche gli elementi di rigidità che ne minano l'efficacia e la stessa capacità di raggiungimento del fine di sviluppo perseguito.
Tra le principali criticità della norma attuale vi è, infatti, la previsione di requisiti di accesso eccessivamente restrittivi, tali da generare un basso tasso di ammissione rispetto alle domande presentate, in contrasto con gli obiettivi della stessa. A tal fine si propone, in primo luogo, di ampliare il novero dei potenziali beneficiari della misura, innalzando il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa. Saranno ammesse alla presentazione della domanda le imprese che siano costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione, modificando il limite di 12 mesi previsti dalla vigente disposizione.
Con riguardo ai programmi di investimento ammissibili, si dispone l'aumento della percentuale di copertura delle spese ammissibili, innalzandola al 90 per cento del totale, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, con eventuale applicazione del regime di esenzione per gli investimenti delle PMI, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. La durata del mutuo agevolato viene inoltre aumentata da 8 anni a 10 anni.
All'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, viene poi aggiunta la previsione circa l'importo massimo delle spese ammissibili, innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento agevolato avvenga anche attraverso l'utilizzo di un finanziamento bancario ordinario, lo stesso potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Alcune disposizioni di maggiore dettaglio sono poi rimesse a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con l'attuale assetto di competenze, con il quale verrà disposto, tra l'altro, che per le imprese di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sia prevista l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Si segnala che dette modifiche non incidono sulla forma dell'aiuto e sulla natura rotativa dell'intervento, per cui le agevolazioni continueranno a essere corrisposte nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.
La norma, così come riformulata, consente di ampliare la platea dei soggetti beneficiari, fronteggiando le difficoltà di accesso al credito da parte di soggetti considerati maggiormente vulnerabili, come le PMI a prevalente composizione giovanile o femminile. L'aumento delle soglie temporali relative alla costituzione delle imprese, consente poi di estendere l'intervento alle imprese di recente costituzione già presenti sul mercato, non solo promuovendo la fase di start up dell'impresa, ma anche sostenendo lo sviluppo della stessa.
La disciplina in questione andrà a sostituire le vigenti disposizioni attuative, già adottate, per l'attuazione della misura.

Commi 3 e 4 (Smart & Start Italia).

La norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a provvedere, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dettata per gli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi alla legge n. 181 del 1989 e a quella relativa alla misura «Smart & Start Italia» destinata alle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014.
Si tratta, in entrambi i casi, di misure che rispondono a finalità strategiche di sostegno al tessuto imprenditoriale e che, tuttavia, necessitano di un intervento di rafforzamento volto a consentirne un utilizzo più diffuso da parte delle imprese e una maggiore efficacia, anche in termini di alleggerimento degli oneri gravanti sulle stesse imprese beneficiarie, che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica, scontano il peso di maglie troppo ristrette per l'accesso agli strumenti di sostegno, che risulta insufficiente a fronte degli oneri a loro carico.
Al fine, pertanto, di rendere più efficace il sostegno pubblico nel contesto delle citate misure, la norma detta al comma 4 i criteri cui deve essere improntata l'opera di revisione, che, in linea con le finalità perseguite dalle disposizioni del presente decreto-legge dedicate agli strumenti di incentivo alle imprese, richiedono la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e l'individuazione di modalità di intervento idonee a consentire, tra l'altro, l'ampia partecipazione dei soggetti interessati.
Tra le principali criticità delle misure vi è infatti l'eccessiva articolazione delle procedure, degli adempimenti amministrativi necessari e dei criteri di valutazione delle domande.
Nel caso degli interventi agevolati ai sensi della legge n. 181 del 1989, si registra una particolare articolazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi necessari per l'ottenimento delle agevolazioni, oltre che un limitato appeal della misura (specialmente nelle aree del centro-nord), a causa della preponderanza del finanziamento agevolato rispetto al fondo perduto, cui si aggiunge la difficoltà dei proponenti (essenzialmente PMI) di fare fronte agli impegni finanziari richiesti.
Attraverso la semplificazione dell’iter agevolativo e una revisione del mix di agevolazioni concedibili, accompagnate da una più mirata attività di coinvolgimento degli enti territoriali (regioni, province, comuni, locali associazioni di categoria, eccetera) e dei sistemi locali del credito, potrà garantirsi un'accelerazione dei tempi di attuazione delle iniziative e un aumento dell'efficacia generale della misura, che potrà consentire anche una maggiore condivisione dei risultati con il territorio e i suoi attori di riferimento.
Nel caso della misura Smart & Start Italia, l'intervento di semplificazione consentirà di porre rimedio all'eccessiva declinazione dei criteri di valutazione delle domande, rispetto all'esigenza di focalizzazione sull'effettiva validità dei progetti, e sarà volto a limitare gli oneri amministrativi della misura mutuati da misure agevolative più tradizionali e poco aderenti all'obiettivo del sostegno alle start-up innovative. In tale contesto, potrà anche provvedersi a una revisione dei costi ammissibili in un'ottica di ampliamento, al fine di cogliere alcune difficoltà strutturali del target di imprese beneficiarie dell'intervento (ad esempio, includendo i costi del personale interno per l'attività di progettazione e sviluppo svolte internamente e la previsione di una percentuale accessoria di costi di gestione, non soggetti a rendicontazione analitica, per soddisfare il fabbisogno di circolante delle start-up).
L'efficientamento delle procedure istruttorie, di rendicontazione e di erogazione consentirà una maggiore attenzione alla valutazione complessiva del progetto e all'effettiva realizzazione dello stesso, evitando, ove non richiesto dalla normativa applicabile, un'eccessiva rappresentazione analitica dei costi di gestione, in coerenza con le finalità degli aiuti alle nuove imprese, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Commi da 5 a 8 (Digital Transformation)

La trasformazione tecnologica e digitale rappresenta un'opportunità e una sfida alla quale è chiamato tutto il sistema economico italiano. Il cambiamento richiesto, non procrastinabile, è orientato al ripensamento nello stile di vita delle attività economiche alla luce delle potenzialità offerte dall'ultima ondata di tecnologie digitali.
Integrare le nuove tecnologie in tutti gli aspetti del business aziendale permette di adattarsi a un sistema economico più flessibile, mutevole e fondato su una stretta collaborazione fra persone e unità robotiche, fra strumenti tangibili e ambienti virtuali. Per sfruttare al meglio le tecnologie emergenti e la loro rapida espansione, un'impresa deve essere in grado di reinventarsi, trasformando radicalmente tutti i suoi modelli di organizzazione e di produzione, con l'effetto di creare valore per sé stessa, per i clienti, per i fornitori e per tutti gli altri stakeholder aziendali.
La trasformazione tecnologica e digitale rende tutti i processi aziendali più efficienti e le imprese in grado di ottenere un vantaggio competitivo derivante dall'aumento della produttività, dal miglioramento della qualità interna del lavoro e della qualità percepita dagli stakeholder esterni all'impresa.
Il piano nazionale «Impresa 4.0», varato dal Governo all'inizio del 2017, che costituisce una specifica declinazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, rappresenta, a livello nazionale, il quadro di riferimento strategico per l'attuazione delle politiche di ricerca, sviluppo e innovazione mirate alla trasformazione tecnologica e digitale.
Le misure del piano Impresa 4.0 sono declinate secondo quattro direttrici strategiche:

investimenti innovativi: stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologica e digitale e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete secondo logiche fiber to the factory, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali;

competenze: creare competenze necessarie e stimolare la formazione su tematiche 4.0;

awareness e governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La prima quantificazione di interesse, riferita alla diffusione delle tecnologie che caratterizzano il nuovo paradigma del piano Impresa 4.0, rileva sul totale della popolazione dell'industria in senso stretto (indicatore di tipo proxy sulla valutazione nei diversi settori) che l'8,4 per cento delle imprese utilizza almeno una delle tecnologie abilitanti; a questa quota si aggiunge un ulteriore 4,7 per cento di imprese che, anche se non coinvolte attualmente, hanno in programma investimenti specifici nel prossimo triennio. Le imprese che potrebbero essere definite tradizionali, ovvero che non utilizzano tecnologie 4.0 né hanno in programma interventi futuri, rappresentano la grande maggioranza della popolazione industriale, pari all'86,9 per cento del totale.
La proiezione futura non potrà che caratterizzarsi per una crescente propensione verso la digitalizzazione dei processi produttivi: la percentuale di imprese non ancora coinvolte che ha dichiarato di avere in programma interventi rappresenta il 4,7 per cento delle aziende, con una proiezione di crescita futura particolarmente accentuata per le piccole (9,4 per cento) e medie imprese (8,2 per cento).
Naturalmente, la propensione verso queste tecnologie aumenta in maniera significativa al crescere delle dimensioni aziendali, a dimostrazione dell'importante fenomeno di digital divide tra PMI e grandi imprese; la variabile rilevante che ostacola la proiezione verso la digitalizzazione dei processi produttivi è costituita dagli elevati costi di realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale, chiaramente più onerosi da sostenere per le imprese di minore dimensione e fonte di generalizzato disinteresse all'investimento da parte degli operatori privati.
Gli strumenti di supporto, indirizzati in una logica 4.0, messi in campo dal Governo italiano, hanno mostrato efficacia realizzativa e ricadute positive sullo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale, lasciando aperta la porta a nuove iniziative coerenti con le finalità del piano Impresa 4.0, nonché integrate e complementari con le azioni già in essere.
La norma proposta è finalizzata a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione in coerenza con il piano Impresa 4.0.
L'accesso all'agevolazione è subordinato alla realizzazione di un progetto strutturato di trasformazione tecnologica e digitale che verte sull'implementazione, nei processi aziendali, delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics).
Le agevolazioni finanziarie previste dalla norma sono concesse nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, su una spesa, sostenuta per la realizzazione del suddetto progetto, di un importo almeno pari a euro 200.000.
Le micro, piccole e medie imprese a cui la richiamata norma si rivolge sono quelle operanti nel settore manifatturiero o nel settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere per le quali è più marcato il necessario coinvolgimento nelle tecnologie 4.0, considerando sia le tecnologie più strettamente connesse alla produzione (robot interconnessi, manifattura additiva, simulazioni, realtà aumentata) sia quelle rappresentative dello sfruttamento intensivo di informazioni e dati (integrazione orizzontale o verticale delle informazioni, cloud, big data, analytics).
L'adozione del criterio di selezione dei beneficiari, basato sul conseguimento, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, di un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, consente di adottare, per l'attuazione della misura, una procedura valutativa in grado di ordinare le imprese in funzione del merito, ciò al fine di scremare le imprese target sul potenziale di crescita e di sviluppo, misurato, appunto, attraverso tale specifico criterio.
La norma rinvia a un decreto ministeriale la disciplina dei criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.
In ogni caso, trattandosi di intervento adottato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quadro normativo generale di riferimento sarà costituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013.
Per detto tipo di intervento non si prevede l'affidamento della gestione a un soggetto esterno, mentre si prevede di utilizzare quale modulo procedimentale per la concessione delle agevolazioni una procedura di tipo valutativo a sportello.
L'intervento prevede la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato. Il mix tra le due forme agevolative sarà definito nelle successive disposizioni attuative, nel rispetto delle modalità operative del Fondo per la crescita sostenibile.

Art. 30. (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile).

La norma è volta a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile.
Gli interventi finanziati si pongono in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (vedi, ad esempio, la Strategia energetica nazionale e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di energia e di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero. La norma mira, altresì, allo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi in ambito sociale (ad esempio, abbattimento barriere architettoniche), messa in sicurezza del patrimonio pubblico e mobilità sostenibile.
La norma destina 500 milioni di euro per l'anno 2019 a tutte le amministrazioni comunali per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
Il Ministero dello sviluppo economico procede all'assegnazione automatica dei contributi, a favore delle amministrazioni comunali, in proporzione al numero di abitanti, da un minimo di euro 50.000 ad un massimo di euro 250.000 (per amministrazioni comunali con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

Capo III. Tutela del made in italy.

Art. 31. (Marchi storici).

La cronaca economico-finanziaria di questi anni mostra che più volte marchi storici italiani sono diventati facile preda di soggetti esteri, che, una volta ottenuta la proprietà dei marchi, hanno poi diluito, se non annullato, l'italianità dei prodotti contraddisti da quei brand, chiudendo gli stabilimenti produttivi in Italia e spostando la produzione all'estero. Tale fenomeno, nel tempo, impatta sulla ricchezza del Paese con rilevanti conseguenze sul piano occupazionale.
L'intervento, valorizzando, su ispirazione tratta dalla disciplina prevista per i beni culturali, la rilevanza della storicità dei marchi detenuti da aziende italiane, prevede che gli stessi confluiscano in un apposito registro e mira a disincentivare iniziative che prevedono la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro.
A tal fine, si prevede anzitutto l'introduzione di disposizioni ad hoc all'interno del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, volte a far emergere i marchi storici di interesse nazionale, definiti, ai sensi del nuovo articolo 11-ter del citato codice, come «marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale».
I titolari e licenziatari di marchi storici di interesse nazionale potranno utilizzare il logo «Marchio storico di interesse nazionale» per finalità commerciali o promozionali, così valorizzando i propri marchi. Il logo avrà verosimilmente impatto sulle scelte dei consumatori, evidenziando adeguatamente la storicità dei marchi italiani.
Ai sensi del nuovo articolo 185-bis del citato codice è istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, sul quale sono iscritti i marchi storici su istanza dei titolari o dei licenziatari esclusivi.
È introdotto, infine, l'articolo 185-ter, che prevede l'istituzione di un apposito Fondo per la tutela dei marchi storici presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04).
Inoltre, viene prevista un'apposita procedura al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale dell'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intenda cessare l'attività svolta o delocalizzare la stessa al di fuori del territorio nazionale. A tal fine, l'impresa deve notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o di delocalizzazione dello stabilimento. Il Ministero dello sviluppo economico e l'impresa procedono all'individuazione di un eventuale soggetto acquirente o, in caso negativo, di interventi per la reindustrializzazione e per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

Art. 32. (Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi).

Commi da 1 a 4 (aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all’Italian sounding).

Il fenomeno dell’Italian sounding colpisce in maniera molto forte i nostri prodotti (soprattutto quelli tipici), che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le nostre imprese devono agire per via giudiziaria, con rilevanti costi da sostenere, che a volte rendono difficile seguire questa strada.
Per sostenere le nostre PMI in questo ambito, con il presente articolo si intende costituire un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari.

Comma 5 (divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia).

La proposta mira a tutelare maggiormente i segni riconducibili alle Forze dell'ordine e alle Forze armate e i nomi di Stati, regioni e comuni, esplicitandone la tutela e si introduce l'impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.
Spesso, infatti, si evidenziano, specialmente sui mercati esteri, beni che evocano l'Italia (Italian sounding) con marchi contenenti parole (ad esempio: «mafia»), raddoppiando il danno per l'immagine del Paese.
L'esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimarne una maggiore difesa all'estero.

Comma 6 (estensione della competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione alla tutela dell’Italian sounding; estensione della composizione del Consiglio nazionale anticontraffazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

La proposta mira ad includere il contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana nell'ambito delle competenze del Consiglio nazionale anticontraffazione, di cui all'articolo 145 del citato codice della proprietà industriale, prevedendo anche un cambio di denominazione. Tale inserimento si rende necessario alla luce della rilevanza che sempre più va assumendo il fenomeno della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti, causa di una sleale concorrenza alle imprese italiane che investono nella qualità, con conseguenti rilevanti perdite per le imprese italiane.
La disposizione prevede inoltre l'inserimento tra i membri effettivi del Consiglio nazionale anticontraffazione anche di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a fronte della crescente necessità di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti.

Commi da 7 a 10 (voucher 3I – investire in innovazione).

Il processo di valorizzazione dell'innovazione può risultare oneroso per le imprese e, in particolare, per le start up. Ancora di più questo processo è inderogabile per le start up innovative, che incontrano ostacoli nella valorizzazione delle loro invenzioni, anche e soprattutto nella prima fase di questo processo, cioè nella brevettazione.
Pertanto si intende supportare questo percorso attraverso l'istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti, in particolare, a tre attività:

1) verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

2) stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

3) estensione all'estero della domanda presentata a livello nazionale.

I servizi possono riguardare una o più delle predette attività.
La definizione delle modalità attuative è demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, che può prevedere l'utilizzo sia di un soggetto gestore che dei consulenti in proprietà industriale e avvocati che, in base alla normativa vigente, possono svolgere l'attività di mandatario per il deposito delle domande di brevetto.
Il voucher 3I è concesso all'impresa che lo utilizza per il pagamento dei predetti servizi.
Con il voucher 3I si agevolano le start up innovative a intraprendere la prima fase del percorso di valorizzazione delle proprie invenzioni, basilari per il loro sviluppo, e si completa il raggio di azione di intervento del programma Smart & Start destinato alle start up innovative, anzi in alcuni casi può rappresentarne la parte propedeutica.

Comma 11 (interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale - brevetti, marchi, disegni).

Con l'atto di programmazione introdotto dal presente articolo si intende:

a) definire preventivamente l'attuazione delle misure, consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure di sostegno e agevolando le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

b) conformare i bandi alle esigenze delle PMI, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche con la previsione di agevolazioni che possono rendere più agevole l'accesso al sistema della proprietà industriale, soprattutto in riferimento ai brevetti.

Commi da 12 a 14 (agevolazioni all'uso di marchi collettivi e di certificazione).

La disposizione in esame si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati, finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani.
Il quadro normativo comunitario, infatti, osta all'adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l'adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all'iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell'Unione europea, oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile o equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza dei disciplinari.

Commi 16 e 17 (apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il patent cooperation treaty).

Le disposizioni prevedono l'introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (fase nazionale) in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta «fase regionale». A tal fine vengono previste modifiche all'articolo 55 del citato codice della proprietà industriale e l'introduzione dell'articolo 160-bis.
Tali modifiche consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto – prevista dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno 1970 e ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260 – che abbia designato l'Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta «fase regionale» (Euro-PCT phase). La legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante le norme di attuazione del citato Trattato di cooperazione internazionale in tema di brevetti, abrogata dal codice della proprietà industriale, aveva previsto che la designazione o l'elezione dell'Italia dovesse essere interpretata come equivalente ad una designazione o elezione di domanda di brevetto europeo nella quale fosse designata l'Italia. Ciò in quanto, all'epoca, non era in vigore in Italia una procedura di esame di merito delle domande di brevetto italiane e il legislatore aveva preferito l'utilizzo della sola procedura del brevetto europeo, che, attraverso l'esame di merito, costituiva un filtro delle domande che avrebbero potuto poi essere oggetto di convalidazione nazionale.
Oggi, la situazione è fondamentalmente cambiata, in quanto l'articolo 170 del codice della proprietà industriale, al comma 1, lettera b), prevede l'esame della domanda dal momento in cui sia disciplinata la ricerca delle anteriorità, disciplina intervenuta con i decreti del Ministero dello sviluppo economico 3 ottobre 2007 e 27 giugno 2008.
Introdotta e collaudata ormai da diversi anni, la procedura di ricerca di anteriorità e di esame sostanziale delle domande di brevetto in Italia consente di ammettere la possibilità, prevista dal suddetto Trattato di cooperazione in materia di brevetti, di svolgere presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche la procedura di riconoscimento e di esame nazionale della domanda internazionale, come avviene nella grande maggioranza dei Paesi aderenti al Trattato.
La possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe i seguenti vantaggi:

una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea;
la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità;
la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale;
maggiori introiti per lo Stato italiano, che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.

Capo IV. Ulteriori misure per la crescita.

Art. 33. (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria).

La disposizione fissa, per le regioni a statuto ordinario, comma 1, e per i comuni, comma 2, la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata (ivi incluse, per le regioni, quelle relative al servizio sanitario nazionale) e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
I valori soglia, prossimi al valore medio per fascia demografica, e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le regioni, e in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, per i comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Gli enti in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia definito dal citato decreto adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia.
A decorrere dal 2025, alle regioni e ai comuni che ancora registrano un rapporto superiore al valore soglia si prevede l'applicazione di un turnover pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore.
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Il valore soglia per gli enti, che è definito, in prima battuta, in termini di prossimità al valore medio per fascia demografica, rappresenta un valore sostenibile finanziariamente e le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
Per quanto sopra richiamato, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 34. (Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali).

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.
Allo scopo, facendo seguito alle misure di enforcement delle ZES contenute nel recente decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, sulle semplificazioni, si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.
Nel complesso, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte in sede di conversione del citato decreto-legge n. 135 del 2018, che già consentono un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro a investimento.
Gli investimenti in equity, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo, che prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuati dal Piano stesso.
La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, trovando integrale copertura nelle risorse stanziate per gli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 35. (Obblighi informativi erogazioni pubbliche).

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:

associazioni, fondazioni, Onlus

cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

imprese.

Per questo motivo si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.
A tale proposito, per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, «nei propri siti internet o analoghi portali digitali».
Per le imprese e le cooperative, invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter del codice civile).
Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.
L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione nei siti internet o nei portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.
L'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020 comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.
Il nuovo comma 125-quinquies prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; si provvede alla contestuale abrogazione dell'analoga disposizione contenuta all'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.
Il comma 125-sexies riproduce quanto prima stabilito nel terzo periodo del comma 125 della legge n. 124 del 2017.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 36. (Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori).

La disposizione in esame, al comma 1, è finalizzata ad estendere al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro sono tenute a trasformarsi in società per azioni.
Le ragioni della disposizione sembrano doversi rinvenire nella pendenza del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia, sollevato dal Consiglio di Stato, relativo ad alcune specifici aspetti della disciplina sul rimborso della quota del socio di banca popolare che eserciti il diritto di recesso, previsto, tra l'altro, nel caso della trasformazione di una banca popolare.
Si teme, evidentemente, che la decisione della Corte di Giustizia non sia emanata entro dicembre 2019 e l'eventuale conseguente stato di incertezza.
Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è stato istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per esigenze operative e di certezza giuridica è emersa l'esigenza di integrare la disciplina dei seguenti profili di detta normativa.
Nell'ambito dei risparmiatori ammessi alle prestazioni del FIR, le modifiche proposte al comma 494 chiariscono che tra questi sono inclusi i successori mortis causa dei risparmiatori e i loro familiari quali il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado, in possesso di strumenti finanziari delle predette banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'inclusione dei soli familiari in questo ambito è coerente con il carattere personale dell'indennizzo, ed è volta a evitare il rischio di condotte predatorie od operazioni speculative, a danno dei risparmiatori cedenti, da parte di soggetti terzi potenziali «aventi causa» dai risparmiatori.
Per l'indennizzo agli azionisti il comma 496 precisa che nella misura, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, sono inclusi gli oneri fiscali.
Medesima inclusione è prevista al comma 497 per la misura dell'indennizzo destinato agli obbligazionisti subordinati commisurata al 95 per cento del costo di acquisto.
Il vigente comma 500, nel ribadire che l'indennizzo è corrisposto agli obbligazionisti subordinati al netto del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto ai titoli di Stato con scadenza equivalente, precisa le modalità e i criteri di determinazione di tale differenziale di rendimento.
Per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR, la modifica del comma 501 integra la disciplina vigente per consentire una verifica spedita da parte di detto organo collegiale, anche attraverso la tipizzazione delle violazioni massive e dei criteri di verifica dei requisiti di accesso al FIR. Il decreto istitutivo della Commissione tecnica dovrà indicare i tempi delle procedure di definizione delle istanze e in modo non tassativo le fattispecie di violazioni massive. L'integrazione del comma specifica altresì il requisito di indipendenza dei membri della Commissione tecnica e demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la nomina dei suoi componenti assicurando che le somme non utilizzate per sostenere gli oneri delle attività della medesima siano reintegrate nel FIR. I termini di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo decorrono dalla data che verrà indicata in apposito decreto ministeriale.
In ragione della necessità di approntare una struttura operativa adeguata alla trattazione di centinaia di migliaia di istanze di risparmiatori potenzialmente interessati, il comma 501-bis affida le funzioni di segreteria tecnica della cennata Commissione a società con capitale interamente pubblico su cui le amministrazioni dello Stato esercitano un controllo analogo e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti delle predette amministrazioni.
Al comma 502 viene confermata la priorità dei risparmiatori che si trovano in condizioni di rilevanza rispetto al criterio di vulnerabilità sociale, ma i relativi requisiti non verranno più accertati tramite documentazione ISEE bensì attraverso i criteri indicati nel comma 502-bis.
Nel comma 502-bis sono esplicitate le modalità di erogazione dell'indennizzo forfetario riservato alle categorie di risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, che si trovino al di sotto di determinate soglie reddituali o del patrimonio mobiliare. La disciplina si applica tanto ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate quanto a quelli in possesso di azioni; per i primi è previsto un indennizzo del 95 per cento del costo di acquisto e per i secondi del 30 per cento del medesimo valore. La situazione reddituale di ammontare inferiore a 35.000 euro ovvero il patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro (elevabile fino a 200.000 euro, previo assenso della Commissione europea), sono le due soglie alternative per l'accesso a detto indennizzo forfetario.

Art. 37. (Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia).

La norma è volta a consentire l'eventuale ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia.
Il comma 1 prevede che, al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato in via preventiva a sottoscrivere – fino ad un tetto massimo – quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalità operative dell'intervento sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), pari a 145 milioni di euro.
Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Il comma 3 prevede i termini di maturazione e corresponsione, da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, degli interessi sul finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. L'Amministrazione straordinaria è tenuta a corrispondere gli interessi sul prestito maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019, stimati in 145 milioni di euro.
Il comma 4 stabilisce che gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.
Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo la soppressione delle parole al terzo periodo: «, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura».
Il comma 6 interviene sulle modalità di restituzione del finanziamento modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituendo le parole: «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria». Per effetto dei commi 5 e 6 il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.
Il comma 7 stabilisce la copertura finanziaria dei commi 5 e 6. Per detta copertura, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Art. 38. (Debiti enti locali).

La disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b), introduce il comma 932-bis nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), prevedendo che, a fronte dei crediti di competenza della gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, trasferiti a Roma Capitale, lo stesso comune debba iscrivere in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza, invece, è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a).
La lettera c), a fronte del trasferimento a Roma Capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, prevede l'assegnazione al comune delle risorse necessarie per farvi fronte. Al fine poi di assicurare la neutralità dell'operazione anche per il bilancio statale, le somme trasferite a Roma Capitale sono preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine, la lettera d) chiarisce che le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.
Il comma 2 attribuisce al comune di Roma Capitale la facoltà di concedere alla Gestione commissariale anticipazioni di liquidità secondo modalità da definire con apposita convenzione tra comune e Gestione commissariale.

Art. 39. (Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

La modifica normativa proposta consente all'Anpal di procedere autonomamente alla stipula di convenzioni necessarie all'implementazione della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego.
Tali convenzioni, che dovranno comunque essere approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere stipulate anche con società in house al Ministero medesimo. Tali società, laddove si rendesse necessario, potranno utilizzare strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A..
L'intervento si giustifica tenuto conto delle ragioni di necessità e urgenza relative al triennio 2019-2021 che richiedono un veloce adeguamento delle procedure telematiche alle nuove misure introdotte dal decreto sul reddito di cittadinanza al fine di garantire, in una prospettiva di sviluppo, l'efficacia e l'efficientamento delle strutture a ciò preposte.

Art. 40. (Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45).

Con il presente provvedimento, al comma 1, si tutelano con uno strumento di sostegno al reddito, pari al valore massimo del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), con la relativa contribuzione figurativa, quei lavoratori che sono stati sospesi dalle imprese che hanno subìto una flessione produttiva a seguito dell'evento della chiusura di una parte della SS3 bis Tiberina, per un periodo massimo di 180 giorni a far data dall'evento, risalente al 16 gennaio 2019.
Al comma 2 viene prevista l'indennità una tantum, pari a 15.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività per l'evento sopra citato.
Ai commi 3 e 4 viene disciplinata la procedura di autorizzazione delle domande di competenza delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
La norma introduce un principio di tendenziale continuità e programmazione nell'adozione degli interventi di sostegno alle imprese che hanno subìto una flessione produttiva al fine di consentirne il rilancio da un punto di vista economico.
L'iniziativa, espressione del principio fondamentale di buon andamento e dei criteri di efficacia e di trasparenza dell'agire amministrativo, raccoglie anche le istanze del mondo imprenditoriale, che nella pianificazione dei propri investimenti avvertono l'esigenza di un maggiore sostegno delle istituzioni pubbliche.

Art. 41. (Misure in materia di aree di crisi industriale complessa).

Il comma 1 del presente articolo consente di autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, anche per i lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019.
Tale norma riguarda il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, riferito alle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, vale a dire Venezia-Porto Marghera (decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 marzo 2017 ) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2017).
Si rappresenta, a tal proposito, che l'estensione del termine sino al 31 dicembre 2019, quindi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, potrebbe determinare la conseguenza di ampliare la platea di lavoratori beneficiari, oltre ai destinatari di una proroga della mobilità in deroga autorizzata in virtù della norma di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, anche a soggetti nuovi precedentemente destinatari di mobilità ordinaria.
Tale estensione, quindi, si pone come un elemento di novità rispetto a quanto sinora previsto per le aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali è prevista, per il 2019, esclusivamente la possibilità di una proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità, per i lavoratori individuati dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vale a dire coloro che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 1° gennaio 2017.
La ratio dell'intervento è volta a valorizzare con gli strumenti di sostegno al reddito di cui alle disposizioni vigenti le aree di crisi industriali complesse sopra citate, al fine di sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive.

Art. 42. (Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea» (decreto 21 aprile 2017, n. 93), provvedimento con cui il Ministro dello sviluppo economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell'ottica di semplificare, rendere omogeneo e innovare il complesso quadro normativo di settore.
Il decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l'estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale – ovvero quella funzione «giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali».
Il presente articolo dispone la proroga al 30 giugno 2020 del periodo transitorio di diciotto mesi, previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del citato decreto, per gli organismi accreditati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del decreto, terminato alla data del 18 marzo 2019. La norma che si propone prevede per gli organismi che alla data del 18 marzo 2019 hanno presentato domanda di accreditamento la proroga a effettuare le predette verifiche periodiche in conformità alla previgente disciplina, a condizione che abbiano almeno accettato formalmente l'offerta economica relativa all'accreditamento. Per gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 si prevede che possano continuare a operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.
Le suddette disposizioni sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal decreto n. 93 del 2017.
Ciò in considerazione della avvenuta scadenza del periodo transitorio di diciotto mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verificazione periodica non risulterà servito, stante l'elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di organismi, anche in termini di copertura territoriale.
Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 organismi, rispetto ai circa 370 organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioncamere.
La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43. (Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore).

L'articolo che si illustra, rubricato «Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore», reca modifiche e integrazioni urgenti al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la quale a sua volta ha ulteriormente modificato il menzionato decreto-legge n. 149 del 2013.
Le modifiche che il presente provvedimento introduce sono rese necessarie sia dall'esigenza di delimitare con maggiore chiarezza la portata della nuova disciplina in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti nella parte in cui si estende alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati che evidenziano forme di collegamento con i soggetti politici; sia, e soprattutto, dall'esigenza di semplificare gli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore, che costituiscono un comparto rilevante per la crescita in considerazione della loro riconosciuta funzione sussidiaria rispetto al sistema di welfare complessivamente considerato.
Nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sono infatti emerse alcune esigenze di semplificazione e di precisazione della normativa, meritevoli di urgente considerazione.
L'immediata osservanza della disciplina degli adempimenti che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, impone, con conseguente applicazione delle corrispondenti sanzioni in caso di violazione, rende necessario e urgente intervenire per evitare, in particolare agli enti del terzo settore e alle realtà associative di minori dimensioni e meno strutturate, oneri organizzativi, gestionali e di rendicontazione non sostenibili nell'immediato.
Il comma 1 introduce modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
In particolare, all'articolo 5 del suddetto decreto sono apportate le modifiche di seguito illustrate:

A) Al comma 3, secondo periodo, le parole: «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo». La modifica si propone di agevolare il controllo sulle contribuzioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione.

B) Al comma 3, quarto periodo, si prevede che l'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi con i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera, aggiungendo che quest'ultima è possibile anche tramite PEC.

C) Allo scopo di chiarire la portata dell'estensione della disciplina della pubblicità e della trasparenza ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino forme di collegamento con i soggetti politici, il comma 4 è stato riformulato.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.

D) Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

Quest'ultima modifica è volta a sottrarre all'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera b), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, nonché le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, e altresì le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, in considerazione della spiccata vocazione solidaristica e spesso sussidiaria di tali enti. Occorre aggiungere che gli enti del Terzo settore sono comunque assoggettati agli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
In via transitoria, al comma 2 si è stabilito che, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il comma 3 apporta modifiche alla legge 19 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).
Si prevede anzitutto, al comma 3, lettera a), che all'articolo 1, comma 11, della legge 19 gennaio 2019, n. 3 – concernente l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici – sono apportate le modifiche di seguito elencate.
Al terzo periodo, le parole: «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,». La modifica si propone di agevolare il controllo sulle elargizioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione.
A fini di maggiore chiarezza, al quarto periodo, le parole: «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse.
Il comma 3, lettera b), dell'articolo che si illustra introduce poi modifiche all'articolo 1, comma 21, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, contenente la disciplina sanzionatoria, che si riporta per esteso nel testo vigente: «Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti».
I divieti ai quali la disposizione fa riferimento sono pertanto quello di cui al comma 11, secondo periodo («È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati»); e quello di cui al comma 12 ( «Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E’ fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo»).
Una prima modifica al comma 21 riguarda il riferimento ai divieti di cui al comma 12, primo periodo, relativo al divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
Con tale modifica si precisa che: «Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13».
Alla fine del comma 21, come integrato dalle precedenti modifiche, è poi aggiunto il seguente ulteriore periodo: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al periodo precedente se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13».
La disposizione appare necessaria in considerazione dell'oggettiva difficoltà di controllare all'atto del ricevimento o nella sua immediatezza il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali e dell'assenza di provvedimenti di privazione del diritto di voto.
Il comma 3, lettera c), dell'articolo che si illustra, all'articolo 1, comma 28, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, che estende ad associazioni, fondazioni e comitati l'applicazione dei commi da 11 a 27 dell'articolo 1 citato, aggiunge infine il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».
Si tratta di precisazione opportuna per coordinare la predetta estensione con la sottrazione degli enti del terzo settore sopra menzionati all'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo 5.
Il comma 3, lettera d), dell'articolo che si illustra, all'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, aggiunge, dopo il comma 28, il comma 28-bis, che introduce una serie di deroghe.
In primo luogo, in deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati, il termine per gli adempimenti fissato al mese solare successivo si intende fissato, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Si tratta di una previsione diretta ad agevolare soggetti rispetto ai quali non rilevano le esigenze di tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza connessi anche alle scadenze elettorali.
Una seconda deroga riguarda il profilo sanzionatorio, laddove si prevede che alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati, ove non riconducibili alle lettere a) e c) dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 – quindi ove non si tratti di enti associativi strettamente collegati con partiti e movimenti – non si applica il citato comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.
Agli enti di cui al periodo precedente, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al citato comma 12, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.
Al comma 4 dell'articolo in esame si prevede che i termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi a elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 44. (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione).

La disposizione prevede che su proposta del Ministro per il Sud si proceda a una riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
Ad oggi, infatti, esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 accordi di programma quadro (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 accordi di programma quadro rafforzati (FSC 2007-2013), 11 programmi operativi (FSC 2014-2020), 23 patti per lo sviluppo (11 regioni, 12 patti città metropolitane).
I singoli strumenti individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di governance che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.
Allo scopo, vengono concentrati gli strumenti di governance oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale. Per la partecipazione ai Comitati di Sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
La disposizione responsabilizza maggiormente l'Amministrazione titolare del programma, in ordine all'individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
Nell'ambito dei Comitati di sorveglianza è possibile proporre le misure di accelerazione, nonché contestare eventuali inadempienze di taluni attori.
La norma prevede, inoltre, al fine di supportare le Amministrazioni nella progettazione e realizzazione dei competenti interventi infrastrutturali, la destinazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per la progettazione degli interventi infrastrutturali.
Il comma 14 del presente articolo rinvia al CIPE l'adozione delle necessarie misure transitorie a seguito dell'avvenuta riclassificazione degli strumenti.
Il comma 15 prevede la predisposizione di apposite relazioni da parte del Ministro per il Sud al CIPE sull'attuazione delle misure introdotte e sull'andamento della realizzazione degli interventi.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicura un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

Art. 45. (Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali).

La disposizione, in attuazione dell'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone la proroga fino al 30 maggio 2019 del termine per l'adozione dei provvedimenti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare in attuazione dell'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
Con il comma 2 si apportano correttivi meramente formali alla denominazione di alcune lettere degli articoli 194-quater, comma 1, e 194-septies, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, per tenere conto delle denominazioni delle lettere inserite in tali medesimi articoli dalla legge europea 2018, approvata definitivamente dal Parlamento e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 46. (Modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1).

La disposizione attualmente vigente di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015, equipara, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica (tale essendo, attualmente, il perimetro oggettivo della disposizione), l'osservanza delle disposizioni contenute nel cosiddetto piano ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
In altre parole, osservare correttamente le prescrizioni del piano ambientale equivale ad adottare e ad attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001 relativamente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.
Il proposto intervento abrogativo mira a comprimere l'ambito oggettivo di operatività della norma, prevedendo che l'osservanza delle disposizioni del piano ambientale equivalga all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione, da ora in avanti, delle sole condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA, espungendosi ogni riferimento ad altre norme di legge (e, in particolare, alle norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica). Il riferimento al piano ambientale è completato con la menzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, che ha integrato e modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.
Parallelamente, l'ipotizzato intervento abrogativo di cui al secondo periodo mira a riconsiderare la natura delle prescrizioni poste dal citato piano ambientale, che vengono ora qualificate come le migliori regole preventive in materia esclusivamente ambientale e non, anche, in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
In aggiunta, si specifica che le succitate condotte connesse all'attuazione del piano ambientale, affinché non diano luogo a responsabilità, devono essere poste in essere nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal piano ambientale medesimo, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017.
Quanto, infine, al proposto intervento modificativo avente ad oggetto la disposizione di cui al terzo e ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, l'intento è quello di delimitare, temporalmente, al 6 settembre 2019, l'applicabilità della disciplina di cui al periodo precedente.
Fermo restando quanto precede, occorre fare peraltro presente che:

a) lo scorso 24 gennaio, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel pronunciare sentenza nel caso «Cordella e altri contro Italia», ha criticamente osservato, sia pure in un obiter dictum, che «[q]ui plus est, une immunité administrative et pénale a été reconnue aux personnes chargées de garantir le respect des prescriptions en matière environnementale, à savoir l'administrateur provisoire et le futur acquéreur de la société»;

b) lo scorso 8 febbraio, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale con riferimento, inter alia, alla disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 citato, per presunto contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della Costituzione, trasmettendo i relativi atti alla Corte costituzionale;

c) proprio la medesima Corte costituzionale, in occasione della sentenza n. 58 del 2018, si era espressa criticamente nei riguardi del cosiddetto «decreto Ilva» del 2015, che aveva consentito la prosecuzione dell'attività di impresa degli stabilimenti, in quanto di interesse strategico nazionale, nonostante il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori, conseguentemente dichiarando illegittimi sia l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sia l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e 21-octies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Nel caso di specie, la questione era nata a seguito dell'infortunio mortale subìto da un lavoratore dell'Ilva esposto, senza adeguate protezioni, ad attività pericolose nell'area di un altoforno dello stabilimento di Taranto.
L'altoforno era stato sequestrato dall'autorità giudiziaria ma, pochi giorni dopo, il legislatore aveva disposto la prosecuzione dell'attività di impresa, alla sola condizione che entro trenta giorni la parte privata colpita dal sequestro approntasse un piano di intervento contenente «misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio», non meglio definite.
In tale circostanza, la Corte applicava gli stessi princìpi statuiti con la sentenza n. 85 del 2013, in base ai quali il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità dei lavoratori, sia le esigenze dell'iniziativa economica: mentre nell'occasione più risalente la Corte aveva ritenuto che tali princìpi fossero stati rispettati, nel più recente caso, culminato con la pronuncia del marzo 2018, il giudice delle leggi finiva per ritenere, al contrario, che il legislatore avesse unicamente privilegiato le esigenze dell'iniziativa economica e sacrificato completamente la tutela, oltre che dell'incolumità e della salute dei lavoratori, persino della vita.

Art. 47. (Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti).

La disposizione individua una misura concreta per sbloccare cantieri non operativi e dare slancio forte e spinta propulsiva all'avanzamento delle opere pubbliche: l'assunzione di personale di alta professionalità tecnica (ma anche giuridica) da assegnare con urgenza nei provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Questi sono uffici decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolgono compiti fondamentali in materia di programmazione, progettazione realizzazione delle opere pubbliche, puntuali e infrastrutturali. I provveditorati interregionali alle opere pubbliche sono per legge stazione unica appaltante delle amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell'articolo 38 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). Le delicate e importanti funzioni ad essi attribuite, in particolare, dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del 2014 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 2014 non possono essere compiutamente svolte senza adeguate risorse umane.
Si prevede pertanto l'assunzione di 80 unità di elevata professionalità tecnica nei settori dell'ingegneria (stradale, strutturale, edile e idraulica, ad esclusione dell'ingegneria meccanica, perché già autorizzate 148 assunzioni per le motorizzazioni) e dell'architettura e della geologia, oltre a 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici, per accelerare l'affidamento di gare e sbloccare risorse e cantieri. Si intende assegnare a ciascun provveditorato n. 3 elevate professionalità amministrative (n. 2 nel Provoper Piemonte/Liguria) e n. 12 elevate professionalità tecniche (n. 14 per il Provveditorato di Roma). La misura compensa parzialmente il blocco del turnover degli ultimi anni, che ha depauperato di risorse adeguate queste strutture fondamentali per il rilancio concreto delle infrastrutture del Paese. Dovranno tutti possedere alta specializzazione, ossia laurea specialistica, ed elevata professionalità, ossia esperienza certificata nel settore di riferimento, per almeno un anno. Per i tecnici, é richiesta l'iscrizione all'albo professionale di riferimento. Per gli amministrativi, sarà possibile prevedere il possesso dell'abilitazione forense. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno definiti gli specifici requisiti da possedere, i livelli di ingresso, e modalità rapide di selezione improntate ai criteri suddetti.
Si rendono necessarie, per l'urgenza e la strategicità del ruolo, procedure snelle, semplificate, serie ed efficaci. In particolare, si prevede di svolgere procedure di assunzione in deroga alla disciplina della mobilità, ma non anche alla procedura del concorso unico.
É prevista, infatti, la procedura di cui all'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2019, che recita: «Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
È altresì prevista una procedura semplificata nelle more dell'emanazione del decreto di cui al riportato comma 300, e precisamente una procedura che preveda: a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi.
L'urgenza di avvalersi di detto personale è connessa anche ai prossimi massicci collocamenti a riposo di molteplici unità di personale di Area terza nei provveditorati, per cui è divenuto impellente un passaggio di consegne attraverso la trasmissione dell'esperienza acquisita sul campo.

Art. 48. (Disposizioni in materia di energia).

Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 49. (Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali).

La norma proposta è finalizzata a migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, prevedendo per il periodo d'imposta in corso, che alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.
Al comma 2 è specificato che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
È previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio – che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di spesa previsti – all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito d'imposta e, infine, alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta da parte dell'Amministrazione concedente.

Art. 50. (Disposizioni finanziarie).

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure per la crescita economica;

Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Articolo 1.
(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 2.
(Revisione mini-IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Articolo 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento».

Articolo 4.
(Modifiche alla disciplina del Patent box)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 5.
(Rientro dei cervelli)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefìci fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R n. 917/1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefìci fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Articolo 6.
(Modifiche al regime dei forfetari)

1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».

Articolo 7.
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.

Articolo 8.
(Sisma bonus)

1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

Articolo 9.
(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.
2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;

b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;

c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;

d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;

e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;

f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;

g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;

h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;

i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:

1) liquidazione della società;

2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;

l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;

m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;

2) gli strumenti siano convertiti in azioni;

3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Articolo 11.
(Aggregazioni d'imprese)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 12.
(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 13.
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 14.
(Enti associativi assistenziali)

1. All'articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,».

Articolo 15.
(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 16.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Capo II
MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Articolo 17.
(Garanzia sviluppo media impresa)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.».
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla la sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 18.
(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.
2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.
4. Ai fini di cui al comma 3:

a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

Articolo 19.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 20.
(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)

1 All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;

b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».

Articolo 21.
(Sostegno alla capitalizzazione)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 22.
(Tempi di pagamento tra le imprese)

1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è inserito il seguente:

Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale) – A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Articolo 23.
(Cartolarizzazioni)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-ter:

1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le seguenti: «in qualunque forma»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.»;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole «derivanti dalla titolarità» sono inerite le seguenti: «, in capo alla società di cui all'articolo 7.2»;

c) all'articolo 7.1:

1) al comma 3:

1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti.».

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.».

4) al comma 5:

1.1) le parole «di tali contratti, la società veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la società veicolo d'appoggio»;

1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» è inserita la seguente: «d'appoggio».

d) dopo l'articolo 7.1, è aggiunto il seguente:

«Art. 7.2. (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati) – 1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 24.
(Sblocca investimenti idrici nel sud)

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;

c) il penultimo periodo è soppresso.

Articolo 25.
(Dismissioni immobiliari enti territoriali)

1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;

b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».

Articolo 26.
(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;

c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:

a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Articolo 27.
(Società di investimento semplice – SIS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è inserita la seguente:

«i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;

2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);

3) non ricorre alla leva finanziaria;

4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).».

2. All'articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.
1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.
1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».

Articolo 28.
(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefìci con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese benefìciarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 29.
(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;

d) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente: «Art. 4-ter. – (Cumulo) – 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.».

2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.
4. La revisione di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.

7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 30.
(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia

Enti

Importo

Totale

> 250.000

12

250.000

3.000.000

100.001-250.000

33

210.000

6.930.000

50.001-100.000

100

170.000

17.000.000

20.001-50.000

379

130.000

49.270.000

10.001-20.000

707

90.000

63.630.000

5.001-10.000

1.183

70.000

82.810.000

2.001-5.000

2.050

50.000

275.600.000

< 2.000

3.462

7.926

498.240.000

Capo III

TUTELA DEL MADE IN ITALY

Articolo 31.
(Marchi storici)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). – 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.»;

b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

«Art. 185-bis. – (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). – 1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
Art. 185-ter. – (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa). – 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 32.
(Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

1. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
4. All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».

5. All'articolo 144 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e pratiche di Italian Sounding»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»

6. All'articolo 145 del codice di proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e della falsa evocazione dell'origine italiana»;

b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding»;

c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
8. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 10 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
9. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 10, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
16. All'articolo 55 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.».

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.
1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

17. Dopo l'articolo 160 del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. – (Procedura nazionale della domanda internazionale). – 1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice.».

Capo IV
ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

Articolo 33.
(Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Articolo 34.
(Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali)

1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti – ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel risetto della disciplina europea e nazionale in materia.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali, sono disciplinate le linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

Articolo 35.
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.”.
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato.

Articolo 36.
(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;

b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;

c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;

d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;

e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subìto dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:

«501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»;

g) il comma 502 è sostituito dal seguente:

«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.»;

h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:

«502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.».

Articolo 37.
(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)

1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3. Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso – di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, – dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole al terzo periodo «, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Articolo 38.
(Debiti enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);

c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;

d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».

2. Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

Articolo 39.
(Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società in house al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.».

Articolo 40.
(Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45)

1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
4. Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 41.
(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 42.
(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.
2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Articolo 43.
(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite PEC,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;

b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;

c) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;

d) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.».

4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 44.
(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali e alle Agenzie nazionali:

a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

b) approvano le relazioni di attuazione annuali e finali;

c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, con facoltà di approvazione delle stesse ai sensi del numero 2, lettera g) della delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, ovvero esprimendo un parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;

d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di efficacia dell'attuazione;

e) esaminano i risultati delle valutazioni.

4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).
6. Restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, le appostazioni programmatiche ove non declinate in specifici interventi, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, è responsabile della individuazione degli interventi, comprensivi di quelli previsti in sostituzione degli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, inclusa la vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, l'approvazione di varianti, la presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, a fini di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud al fine di contribuire:

a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni di cui al comma 2 per le quali le risorse di cui al comma 1 di cui risultino titolari al momento di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori alle risorse assegnate al Piano sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni ai sensi del comma 7;

b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;

c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i princìpi di cui alla delibera CIPE n. 25/2016. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

Articolo 45.
(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali)

1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-ter» ed «e-quater)».

Articolo 46.
(Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:

a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017» e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica» sono abrogate;

b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono abrogate;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».

Articolo 47.
(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti)

1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 48.
(Disposizioni in materia di energia)

1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 49.
(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 2;

b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;

c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 50.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 euro per l'anno 2027, di 47 milioni di per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 de 1988, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;

o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

r) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020».

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 51.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2019
MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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