PDL 1804

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1804

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BUCALO, FRASSINETTI, RIZZETTO

Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio

Presentata il 29 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! — Dopo i tagli recentemente previsti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, su cui è intervenuta la legge 11 gennaio 2018, n. 4, e la recente sentenza della corte d'appello di Messina che ha annullato il risarcimento riconosciuto ai tre figli minorenni di Marianna Manduca, uccisa dal marito nel 2007, emerge la necessità di adottare misure valide ed efficaci per assicurare un aiuto concreto non solo ai predetti orfani, impedendo che situazioni simili possano ripetersi, ma anche ai figli minorenni delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio del genitore, commessi nell'ambito della famiglia o di relazioni di convivenza.
A tutela della prole rimasta orfana a seguito di questi terribili crimini è già stata emanata la citata legge n. 4 del 2018, in vigore dal 16 febbraio 2018, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici». Tra i principali obiettivi della legge vi è quello di agevolare gli orfani di crimini domestici in tutte le attività processuali, successorie e di altra natura che seguono il reato. Le misure di semplificazione si applicano ai figli, minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che sono diventati orfani a seguito dell'omicidio di un genitore da parte del coniuge (anche separato o divorziato), del partner di un'unione civile (anche se l'unione civile è cessata) ovvero dalla persona che è o è stata legata al genitore da una relazione affettiva e da una stabile convivenza.
Nel nostro ordinamento manca una simile tutela in favore dei figli minori delle vittime di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni aggravate, eccetera, commessi nei contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.
È noto che nei casi di violenza domestica e di genere, commessi da un genitore nei confronti dell'altro, le gravi conseguenze di tali reati non ricadono solo sulle vittime ma anche sui loro figli, i quali molto spesso si ritrovano, improvvisamente, senza il supporto morale ed economico del genitore rimasto vittima degli episodi di violenza e che, involontariamente, non è nelle condizioni di occuparsi di loro.
È necessario, quindi, assicurare ai figli minori delle vittime un sostegno concreto da parte dello Stato, per quanto concerne sia il supporto psicologico sia quello economico, a partire dalla formazione scolastico-universitaria, come avviene già per i figli delle vittime di mafia e di femminicidio al fine di garantire la piena tutela dei diritti fondamentali della persona.
Le spese per chi accoglie questi orfani sono ingenti e le risorse stanziate dallo Stato sono insufficienti per assicurare il supporto di insegnanti di sostegno e di psicologi, nonché per le spese scolastiche, sanitarie, eccetera.
La mancanza di un aiuto concreto da parte delle istituzioni, inoltre, può essere una delle cause che impediscono ai parenti più stretti di accogliere, anche per brevi periodi, questi ragazzi nell'attesa che il genitore vittima del reato possa riprendersi e tornare ad occuparsi di loro, creando così ulteriori disagi e difficoltà agli stessi ragazzi. Secondo un'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativa all'anno 2015, in Italia erano oltre quattrocentomila i bambini e ragazzi che hanno assistito a episodi di violenza dentro casa.
Nel nostro Paese, infatti, la violenza contro le donne è un fenomeno drammaticamente diffuso: una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, nel corso della propria vita ha subìto violenza fisica o sessuale (dati dell'ISTAT).
La nuova disciplina che si vuole introdurre con la presente proposta di legge intende colmare le attuali lacune sia in materia economica sia in materia giuridica e mira a garantire una tutela effettiva anche ai figli nati da una qualsiasi unione, coniugale o equiparata, quando questa non sfocia nell'omicidio di un genitore da parte dell'altro, ma in comportamenti comunque tali da compromettere un sano equilibrio psicologico dei figli delle vittime, assicurando alla prole anche la continuità con la famiglia di origine, l'accoglienza in strutture protette, l'assistenza psicologica e sanitaria, percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro e tutti gli altri benefìci riconosciuti agli orfani dalla legge n. 4 del 2018.
Tra le tutele previste dalla legge n. 4 del 2018 che si intende estendere anche a tali soggetti ricordiamo:

una disciplina più favorevole in materia di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito sia nel processo penale che in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata (articolo 1);

l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 316 del codice di procedura penale, che attribuisce al pubblico ministero il dovere di chiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno civile subìto dai figli della vittima (articolo 3);

l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 539 del codice di procedura penale, che attribuisce al giudice – rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile – il dovere di provvedere, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno; la disposizione prevede, altresì, la conversione di quanto oggetto di sequestro a titolo conservativo in pignoramento, a seguito della sentenza di condanna in primo grado (in deroga all'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale) (articolo 4);

la previsione per lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni, di favorire sistemi assicurativi adeguati; la predisposizione di misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro; l'acquisizione di dati e il monitoraggio dell'applicazione delle norme per la protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi (articolo 8);

un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica (articolo 9);

il diritto del minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo alla continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa (articolo 10);

la decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica per il coniuge, il partner o il compagno condannato, ferma restando la possibilità delle altre persone conviventi di subentrare nel contratto (articolo 12);

la facoltà di chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

Attualmente l'incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici disposto dall'articolo 11 della legge n. 4 del 2018 non è sufficiente a garantire gli interventi previsti per i soggetti di cui alla presente proposta di legge.
In considerazione dell'esiguità delle attuali risorse, procedere all'applicazione di tale Fondo anche ai figli minori di vittime di reati di violenza domestica o di genere finirebbe per depauperare ulteriormente le risorse destinate agli orfani per crimini domestici.
Da qui la necessità della presente proposta di legge, finalizzata a estendere ai figli minori delle vittime di crimini domestici diversi dall'omicidio del genitore le tutele di cui alla legge n. 4 del 2018 e al contempo a prevedere la copertura economica degli interventi previsti attraverso l'istituzione di un nuovo Fondo che preveda un indennizzo per la tutela dei figli minori di vittime di reati di violenza domestica e di genere.
L'intervento normativo è conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, attuata con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
Come rilevato nel preambolo della Convenzione di Istanbul, la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica; ciò che purtroppo e assai spesso consegue a tale fenomeno è che i minori cresciuti in questi contesti sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in conformità ai princìpi, ai programmi e alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e in attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e della legge 11 gennaio 2018, n. 4, reca disposizioni per la tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere, diversi dall'omicidio del genitore, commessi nell'ambito della famiglia o di relazioni di convivenza.

Art. 2.
(Disposizioni per la tutela dei figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio)

1. Al comma 5-quinquies dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «da relazione affettiva,» sono inserite le seguenti: «ovvero a causa di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice,».
2. Al comma 4-quater dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge» sono inserite le seguenti: «nonché i figli minori di vittime di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge».
3. Le disposizioni dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applicano anche ai figli minori di vittime di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice.
4. Al comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo le parole: «Quando procede per il delitto di omicidio» sono inserite le seguenti: «nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice,».
5. Al comma 2-bis dell'articolo 539 del codice di procedura penale, dopo le parole: «Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge» sono inserite le seguenti: «nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice,».
6. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio»;

1.2) alla lettera d), dopo le parole: «per gli orfani per crimini domestici» sono inserite le seguenti: «e per i figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio»;

2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dei figli minorenni di vittime di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice,»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «e secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché i figli della vittima di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice,»;

2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio»;

d) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio».

Art. 3.
(Istituzione del Fondo per l'indennizzo dei figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per l'indennizzo dei figli di vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio, di seguito denominato «Fondo», e, in particolare, dei reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'indennizzo a valere sulle risorse del Fondo, prevedendo che l'importo dell'indennizzo sia commisurato alla gravità del reato.
3. L'indennizzo previsto dal presente articolo non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4.
(Soggetti beneficiari e procedure
per l'accesso al Fondo)

1. Hanno diritto di accesso al Fondo i figli minori di genitori vittime di reati di violenza domestica o di genere diversi dall'omicidio, commessi da un genitore in danno dell'altro, anche separato o divorziato, dal partner di un'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da una relazione affettiva e da una stabile convivenza, con particolare riferimento agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì assicurati la protezione, il sostegno e la cura.
3. La domanda di accesso al Fondo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro un anno dalla commissione del reato.
4. I competenti organi amministrativi decidono sul diritto di accesso al Fondo sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, anche non definitiva, ovvero, qualora la decisione amministrativa intervenga in assenza di sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini effettuate.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli organi competenti si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, nonché sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte.
6. Nei casi di cui al comma 4, all'esito della sentenza di primo grado, gli organi competenti deliberano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per il diritto di accesso al Fondo, disponendo o negando la definitiva concessione del relativo indennizzo. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già concesso.
7. In caso di mancato riconoscimento del diritto di accesso al Fondo, in assenza di sentenza, gli organi competenti, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, deliberano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.
8. La decisione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, a seguito di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini degli indennizzi già corrisposti.

Art. 5.
(Risarcimento del danno)

1. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dei reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio previsti dall'articolo 3, comma 1.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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