PDL 1801

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1801

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e istituzione del contrassegno famiglia

Presentata il 24 aprile 2019

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Onorevoli Deputati! – Con la presente proposta di legge si intende istituire parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini piccoli ritenendo che la presenza di questi parcheggi costituisca un'iniziativa di alto valore non solo simbolico ma anche pratico poiché aiuta a ridurre le situazioni di stress e di disagio legate agli spostamenti del vivere quotidiano, tenuto anche conto del fatto che spesso le donne assolvono il doppio ruolo di mamme e di lavoratrici.
Attualmente sono già presenti parcheggi cosiddetti «rosa» in vari comuni, ma si tratta di iniziative affidate alla sensibilità delle singole amministrazioni locali e alla mera cortesia degli utenti, con la conseguenza che, in caso di trasgressione, non è possibile applicare alcuna sanzione.
Infatti, pur trattandosi di parcheggi destinati a soggetti definibili «deboli» nel senso di bisognosi di una maggiore tutela, non essendo contemplati dal vigente codice della strada, le occupazioni indebite non possono essere sanzionate e, quindi, l'iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini.
Non è tuttavia sufficiente la presenza di stalli di cortesia il cui rispetto è lasciato al buon senso e alla civica cortesia: occorre infatti assicurare un servizio che venga rispettato.
La presente proposta di legge intende perseguire tale finalità attraverso il riconoscimento giuridico dei citati parcheggi riservati e, pertanto, interviene, innanzitutto, sul quadro normativo nazionale di riferimento, costituito dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'articolo 1 della proposta di legge, attraverso la modifica della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del citato codice, viene prevista la possibilità, per i comuni, di riservare stalli di sosta delle strade ai veicoli guidati da donne in stato di gravidanza e da genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi. Si è inteso prevedere parcheggi riservati non solo per le donne in stato di gravidanza, ma pure per i neo genitori al fine di agevolare anche gli spostamenti successivi alla nascita, fino all'età di trentasei mesi del bambino.
Per sanzionare chi sosta indebitamente nei citati parcheggi riservati, l'articolo 2 della proposta di legge introduce un'ulteriore modifica al codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, inserendo nell'articolo 158 il divieto di sosta dei veicoli negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli condotti da donne in stato di gravidanza e da genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi. In questo modo si potrà applicare la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 158 il quale prevede la «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 ad euro 345 per i restanti veicoli».
La proposta di legge, all'articolo 3, dispone inoltre che, per poter usufruire dei parcheggi riservati, i soggetti interessati, previa presentazione di idonea certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale, potranno richiedere al comune la concessione di un permesso di sosta, denominato «contrassegno famiglia»: si tratta di un contrassegno speciale, di colore rosa, strettamente personale ma non vincolato a uno specifico veicolo, con valore su tutto il territorio nazionale.
L'articolo 4 prevede, inoltre, che gli stalli di sosta riservata ai possessori del contrassegno famiglia dovranno essere delimitati da un'apposita segnaletica identificativa: a tale fine rinvia l'individuazione delle caratteristiche dei segnali stradali orizzontali al regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Infine, l'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito della politica di sostegno e di tutela della maternità, promuovono la realizzazione, da parte dei comuni, dei parcheggi oggetto della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

«d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria e di quelli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi, muniti del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

«g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli nonché negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi;».

Art. 3.
(Contrassegno famiglia)

1. Il comune, per l'utilizzo dei parcheggi riservati, concede un apposito contrassegno speciale, di colore rosa, denominato «contrassegno famiglia» alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi, previa presentazione di idonea certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale.
2. Il contrassegno di cui al comma 1:

a) è strettamente personale;

b) non è vincolato a uno specifico veicolo;

c) ha valore su tutto il territorio nazionale;

d) deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Art. 4.
(Segnaletica identificativa dei parcheggi riservati ai possessori del contrassegno famiglia)

1. La segnaletica degli stalli di sosta riservati ai veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi è individuata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 5.
(Interventi delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito della politica di sostegno e di tutela della maternità, promuovono la realizzazione, da parte dei comuni, di parcheggi di sosta riservati ai veicoli guidati dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi.

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