PDL 1799

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1799

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARETTA

Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale dei servizi di vigilanza delle regioni

Presentata il 19 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di riconoscere la titolarità delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria al personale dei servizi di vigilanza regionale. Nello specifico, con l'articolo 1 si intende rafforzare gli organici del personale regionale addetto alla vigilanza (inquadrato, ad esempio, nei servizi regionali di vigilanza) in modo da garantire il presidio del territorio e il turnover del personale addetto a funzioni un tempo svolte dalle province e in seguito accentrate nuovamente in capo alle regioni a seguito della riforma di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Da un lato, dunque, viene garantita la possibilità per le regioni di assumere personale al quale attribuire la qualifica di polizia giudiziaria e, dall'altro, si prevede il superamento dei limiti contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2018, che ha affermato che il personale trasferito nei ruoli regionali, all'interno del servizio di vigilanza, mantiene le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ma nulla ha previsto rispetto alle nuove assunzioni necessarie a garantire l'esercizio della funzione di controllo prevista. Si fa presente, inoltre, che la citata necessità di potenziamento degli organici regionali con funzioni di vigilanza è stata sancita anche dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 37/CSR del 30 marzo 2017 sul Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità. Infatti, nel predetto accordo, tra le azioni del Piano, sono stati previsti sia il potenziamento e la riorganizzazione dei corpi provinciali di vigilanza venatoria, sia la rimozione degli ostacoli giuridici alla loro regionalizzazione.
Tramite l'articolo 2 della presente proposta di legge, invece, si intende dare applicazione a una disposizione prevista dalla legge n. 56 del 2004 che, nell'ambito della riforma delle province, consente l'attribuzione alle regioni di funzioni di vigilanza nel settore venatorio, con conseguente trasferimento alle medesime regioni del personale inquadrato precedentemente nella polizia provinciale. Coerentemente a tale previsione e con l'intento di consentire il regolare esercizio delle funzioni attribuite, le figure previste dall'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, devono comprendere anche il personale con funzione di vigilanza venatoria dipendente dalle regioni.
Con la modifica al comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 prevista dall'articolo 3 della presente proposta di legge si intende garantire la continuità presso l'amministrazione di destinazione dell'esercizio delle funzioni che presuppongono la titolarità delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ricoperte presso l'amministrazione di appartenenza, in modo da non disperdere le professionalità acquisite e da garantire il mantenimento del trattamento economico a invarianza di mansioni. Tale disposizione trova supporto nel disposto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2018 che, in relazione all'impugnativa governativa di cui al ricorso n. 28 del 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 6 della legge della regione del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017», nella parte in cui dispone la conservazione delle qualifiche, e quindi anche il mantenimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria, al personale addetto alle attività di polizia provinciale trasferito nella dotazione organica della regione e assegnato al servizio regionale di vigilanza. La Corte, infatti, non ha ravvisato nessun contrasto con la normativa statale di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale», e con l'articolo 57 del codice di procedura penale con conseguente invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Allo stesso tempo, invece, ha ritenuto il citato comma 5 dell'articolo 6 conforme all'obiettivo di garantire nella regione la continuità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria e ambientale svolte presso l'amministrazione di appartenenza al fine di non disperdere le professionalità acquisite negli anni da parte degli agenti di polizia provinciale.
Infine, con l'articolo 4 della presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 12 della legge n. 65 del 1986 al fine di garantire la possibilità di istituire a livello regionale una polizia locale «specializzata» alla quale affidare funzioni di vigilanza in materia di caccia e di pesca. Vengono in tal modo garantite le medesime funzioni sia al personale di polizia dipendente delle province e delle città metropolitane che svolge attività di vigilanza su materie di competenza di tali enti, sia al personale già appartenente alla polizia provinciale che viene trasferito alle regioni per svolgere attività di vigilanza su materie riattribuite alle stesse regioni. Senza la modifica proposta il personale «regionalizzato» non potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 65 del 1986, la quale non prevede che le regioni possano avere una polizia locale, creando così ingiustificate distinzioni, anche economiche, fra personale che svolge analoghe funzioni di vigilanza alle dipendenze di enti diversi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 57 del codice
di procedura penale)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie» sono inserite le seguenti: «delle regioni,».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 27 della legge
11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime regioni».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo le parole: «posizione giuridica» sono inserite le seguenti: «, comprese, se possedute, le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 12 della legge
12 marzo 1986, n. 65)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1986, n. 65, dopo le parole: «Gli enti locali diversi dai comuni» sono inserite le seguenti: «e le regioni».

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