PDL 1793

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1793

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
ZUCCONI, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, MANTOVANI,
MOLLICONE, PRISCO

Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente l'attribuzione della materia del turismo e dell'industria alberghiera alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni

Presentata il 18 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – In Italia il turismo è un comparto che da sempre traina l'economia nazionale. Nonostante ciò, da anni esso vive una storia travagliata da un punto di vista legislativo e di posizionamento all'interno delle istituzioni pubbliche. A seguito del referendum abrogativo del 15 aprile 1993, che ha previsto la soppressione del Ministero del turismo, la competenza su tale settore è stata attribuita a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che di volta in volta ha incaricato un Sottosegretario o un Ministro senza portafoglio ad hoc. Nella XVII legislatura il settore turistico è stato attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali, mentre nell'attuale legislatura la materia è passata al Ministero delle politiche agricole, che ha assunto il nome di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
A complicare la posizione del turismo in Italia da un punto di vista legislativo è arrivata la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Prima del 2001, infatti, la potestà legislativa regionale in materia di turismo doveva essere esercitata nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e in armonia con l'interesse nazionale e delle altre regioni.
La riforma costituzionale del titolo V (legge costituzionale n. 3 del 2001) ha fatto del turismo una materia di competenza «esclusiva» delle regioni ordinarie, alla pari di quanto previsto per le regioni a statuto speciale, che già prima del 2001 erano dotate di tale competenza. Da quel momento in poi, dunque, il turismo è rientrato tra le materie «residuali» (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), in riferimento alle quali le regioni non sono più soggette ai limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
In seguito all'attribuzione del turismo all'esclusiva competenza delle regioni, la nostra nazione si è ritrovata priva di ogni forma di regia e la Corte costituzionale è stata chiamata in numerose occasioni a dirimere i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni, molto spesso a favore del primo. Ad esempio, con le sentenze n. 94 del 2008, n. 214 del 2006 e n. 90 del 2006, la Corte costituzionale ha stabilito come, nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.», non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», considerata l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale. Come ha rilevato la Corte «la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattato dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3)».
Più in generale, secondo la Corte costituzionale non rientrano all'interno della materia «turismo», e dunque nella competenza residuale delle regioni: la disciplina delle professioni turistiche (sentenze n. 222 del 2008, n. 271 del 2009 e n. 132 del 2010); la disciplina dei rapporti civilistici coinvolti (sentenza n. 369 del 2008); la disciplina della fissazione e della riscossione dei canoni d'uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sentenze n. 88 del 2007, n. 94 del 2008 e n. 180 del 2010); la disciplina del meccanismo di regolazione tariffaria per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali (sentenza n. 51 del 2008); la disciplina dei princìpi generali in materia di bevande e di alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo (sentenza n. 339 del 2007); l'imposizione alle regioni di obblighi di fornire informazioni ad organismi nazionali (sentenza n. 339 del 2007).
Dunque, nonostante la riforma costituzionale del 2001, è chiaro che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale appare tuttora preponderante.
La presente proposta di legge costituzionale nasce dall'esigenza di ridare alla nazione gli strumenti istituzionali necessari per sviluppare una politica di sistema, indispensabile per sostenere la competizione con gli Stati concorrenti in ambito turistico. Infatti, gli strumenti di governance di un sistema turistico sono tra i fattori che più influiscono sulla sua capacità competitiva. Per sviluppare una politica turistica unitaria ed efficace, che consenta all'Italia di competere ad armi pari nei mercati internazionali attraendo consumatori ed investitori, il «sistema Italia» deve poter inviare messaggi chiari ed univoci al mercato e per questo, attraverso una modifica all'articolo 117 della Costituzione, si intende reintrodurre una regia nazionale in materia.
La stessa Corte costituzionale è arrivata ad affermare, nelle citate sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006, la necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo in considerazione delle esigenze di valorizzazione di tale settore (fondamentale risorsa economica della nazione) a livello interno e internazionale e di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica italiana.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «attività culturali;» sono inserite le seguenti: «turismo e industria alberghiera;».

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