PDL 1791

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1791

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, UBALDO PAGANO

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere

Presentata il 18 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! — La violenza basata sul genere, ivi inclusa la violenza domestica, affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia.
Come ci dimostrano i dati più recenti, la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale, e in gran parte dei casi l'autore è il partner attuale o l'ex partner.
I costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziate per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza è stata commessa.
Il rapporto dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costi 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, di maggiore utilizzo di servizi e di costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 Paesi dell'Unione europea.
Nel corso della presente legislatura, a fronte di una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti, e al di là di proclami, ben poco è stato fatto sulle politiche di genere e di contrasto della violenza sulle donne e, in particolare, sulla presa in carico delle vittime da parte delle istituzioni.
La presente proposta di legge, pertanto, dispone un concreto risarcimento sociale – nel senso che l'intera comunità civile riconosce il valore del danno subìto e la responsabilità collettiva per la piaga socio-culturale rappresenta dalla violenza di genere – alle donne che in vita subiscono maltrattamenti e altre gravi forme di violenza, senza dover attendere la loro scomparsa.
A tale proposito, in favore delle donne vittime di violenza di genere si attribuisce una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, in analogia a quanto già previsto in favore degli orfani delle vittime di femminicidio dalla legge n. 4 del 2018, estendendo loro l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in coerenza con quanto richiesto in un ordine del giorno presentato dal primo firmatario della presente proposta di legge e accolto dal Governo (9/01455-A/002), a conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge recante «Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (atto Camera n. 1455).
Infine si prevede il rinnovo degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere e la loro estensione a tutte le categorie di datori di lavoro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2.
(Quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano anche alle donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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