PDL 1779

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1779

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, SOZZANI, MUGNAI, MULÈ, NOVELLI, ZANELLA

Disposizioni in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Presentata il 16 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, è stato adottato oltre venti anni fa per disciplinare le norme concernenti l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. L'articolo 6 dell'allegato A annesso al regolamento prevede che le visite siano effettuate prioritariamente a cura della «direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche» o, «All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, (...) a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale».
In Campania, come in altre regioni e in particolare in quelle del centro-sud, i servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa – per l'esiguità degli operatori, degli spazi e delle tecnologie – si occupano esclusivamente del personale interno della stessa società, non occupandosi, quindi, del personale delle ferrovie e delle autolinee in concessione. Questo provoca notevoli ritardi nei controlli di idoneità alla guida, con tutta la «non sicurezza» che ne deriva. Ne consegue che le ferrovie e le autolinee in concessione affidano tali controlli agli organi del Servizio sanitario nazionale. Il testo ormai datato del citato regolamento comporta difficoltà interpretative, portando a limitare ad «organi» pubblici l'affidamento dei controlli. Le difficoltà delle aziende sanitarie locali e degli ospedali sono note e, pertanto, l'attività di controllo è posta esclusivamente in capo ai policlinici (che per loro natura sono invece destinati alla ricerca e alla formazione), anch'essi comunque sovraccarichi di lavoro.
Al fine di dare soluzione alle suddette criticità, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, mediante un provvedimento del Governo, intende modificare il citato articolo 6 dell'allegato A annesso al regolamento al fine di prevedere che all'occorrenza, e qualora tecnicamente possibile, le visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possano essere effettuate a cura di strutture pubbliche o private autorizzate del Servizio sanitario nazionale.
Inoltre si prevede che la società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa possa comunque sottoscrivere convenzioni con soggetti privati tecnicamente abilitati, e autorizzati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, a svolgere le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità, fermo restando che il rilascio del certificato resta a carico dei servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa e delle sue dipendenze periferiche nonché degli organi del Servizio sanitario nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a modificare l'allegato A, articolo 6, comma 2, annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, al fine di prevedere che all'occorrenza, e qualora tecnicamente possibile, le visite per l'accertamento della citata idoneità possano essere effettuate a cura di strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale.
2. La società RFI – Rete ferroviaria italiana è comunque autorizzata a sottoscrivere convenzioni con soggetti privati tecnicamente abilitati, e autorizzati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, a svolgere le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, fermo restando che il rilascio di tale certificato resta a carico dei servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa e delle sue dipendenze periferiche nonché dei direttori sanitari delle strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale che hanno eseguito le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità fisica e psico-attitudinale del citato personale, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88.

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