PDL 1771

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1771

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'interno
(SALVINI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019

Presentato il 10 aprile 2019

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Scopo, portata e motivi del provvedimento.

L'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente di tale organismo, che è stata assegnata alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM, svoltasi a Bruxelles il 13 luglio 2018.
Controparte per la firma dell'Accordo è la Presidenza di turno dell'AP-UpM, esercitata per il 2018 e fino a febbraio 2019 dal Parlamento europeo.
L'AP-UpM costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che rende possibile un dialogo permanente tra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo. Essa contribuisce a rafforzare la visibilità e la trasparenza di tale processo e, di conseguenza, ad avvicinare l'UpM agli interessi e alle aspettative dei cittadini.
Anche grazie alla sua collocazione a Roma, nel centro del Mediterraneo, il Segretariato permanente fornirà un contributo concreto al consolidamento dell'AP-UpM e svolgerà un ruolo di primaria importanza per il superamento delle situazioni di crisi che interessano l'area.
Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti. Assisterà inoltre la Presidenza annuale, coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.
In base all'Accordo, la sede del Segretariato permanente sarà all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza, 37, concesso a titolo gratuito dalla città di Roma. L'Accordo disciplina la messa a disposizione di tale immobile e regola nel dettaglio i privilegi e le immunità che l'Italia è tenuta ad accordare a tale struttura.

Illustrazione del contenuto dell'Accordo.

L'Accordo si compone di sette articoli, che riprendono clausole conformi utilizzate per analoghi accordi di sede.
L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.
L'articolo 2, riferito ai locali messi a disposizione del Segretariato permanente dal Governo italiano, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di messa in opera e di gestione e a quelli collegati alla manutenzione e all'occupazione della struttura.
L'articolo 3 prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi specificati nell'Allegato II.
L'articolo 4 disciplina la responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale.
L'articolo 5 dispone in merito alle modifiche e all'entrata in vigore dell'Accordo; l'articolo 6 riguarda la risoluzione di eventuali controversie; infine, l'articolo 7 definisce le modalità di entrata in vigore.
Le agevolazioni previste dalle lettere g) e h) del paragrafo 1 della clausola 11 dell'Allegato II devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che ai membri del personale che non sono cittadini italiani e non sono residenti permanenti in Italia spetta solo una volta entro diciotto mesi la possibilità di importare o, alternativamente, di acquistare un solo veicolo.

Illustrazione dell'articolato del disegno di legge.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo, al quale è data piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono gli oneri per il bilancio dello Stato e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 definisce l'entrata in vigore della legge.
L'Accordo non necessita di disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale, fatte salve le autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 3.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente di tale organismo, che è stata assegnata alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM, svoltasi a Bruxelles il 13 luglio 2018.
Controparte per la firma dell'Accordo è la Presidenza di turno dell'AP-UpM, esercitata dal Parlamento europeo.
L'AP-UpM costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che rende possibile un dialogo permanente tra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo. Essa contribuisce a rafforzare la visibilità e la trasparenza di tale processo e, di conseguenza, ad avvicinare l'UpM agli interessi e alle aspettative dei cittadini.
Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti. Assisterà, inoltre, la Presidenza annuale, coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.
Dato l'interesse a ospitare la sede del Segretariato, la città di Roma, capitale della Repubblica, si è impegnata, con memoria della giunta capitolina n. 35410 del 12 novembre 2018, a concedere in comodato gratuito a tempo indeterminato i locali definiti nell'Allegato I all'Accordo stesso, all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza 37. Ciò non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto la città di Roma prevede di mettere a disposizione del Segretariato i menzionati locali, già di proprietà dell'ente stesso. Non vi saranno costi per la messa in opera dei locali, in quanto essa ha già provveduto a ristrutturarli rendendoli funzionali all'utilizzo da parte dell'AP-UpM. L'ente territoriale si farà inoltre carico dei costi di manutenzione straordinaria dell'edificio con fondi del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. Per la manutenzione ordinaria e per le spese di avvio – il cui costo, date le dimensioni dei locali, è stimabile in via cautelativa forfetariamente in 10.000 euro annui a partire dal 2019 – l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge prevede l'erogazione di un contributo forfetario a Roma Capitale, ente proprietario dell'immobile individuato come sede. Nessun onere discende dalla gestione dell'immobile (ad esempio per le pulizie) in quanto, come esplicitamente previsto dall'articolo 2 dell'Accordo, le spese di gestione del Segretariato sono integralmente a carico del bilancio dell'AP-UpM.
L'Allegato II definisce i privilegi e le immunità riconosciuti dall'articolo 3 dell'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati membri, ai membri del personale e agli esperti. Le agevolazioni previste dalle lettere g) e h) del paragrafo 1 della clausola 11 dell'Allegato II devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che ai membri del personale che non sono cittadini italiani e non sono residenti permanenti in Italia spetta solo una volta entro diciotto mesi la possibilità di importare o, alternativamente, di acquistare un solo veicolo.
Dalle disposizioni dell'Allegato II non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che fino ad oggi non vi è stato personale del Segretariato residente in Italia. Si tratta, pertanto, di una rinuncia a maggior gettito.
La clausola 2 dell'Allegato II non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto la sicurezza dei locali e dell'ordine pubblico nelle loro vicinanze continueranno ad essere assicurati dalle Forze di polizia che già garantiscono la sicurezza nel territorio di Roma, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La clausola 5 dell'Allegato II non comporta nuovi o maggiori oneri, risolvendosi esclusivamente nell'impegno del Governo a un'attività meramente amministrativa volta a garantire la fruizione da parte del Segretariato dei servizi pubblici necessari al suo corretto funzionamento (elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, internet eccetera) o a eliminare eventuali ostacoli. Sul punto si ribadisce, peraltro, che l'immobile dispone già dei servizi pubblici necessari al funzionamento.
L'Allegato I prevede altresì che l'Italia fornirà al Segretariato, almeno per una fase iniziale, un contabile. A tale fine, il disegno di legge autorizza, in via prudenziale, l'erogazione di un contributo forfetario annuo al Segretariato generale dell'AP-UpM. L'onere finanziario è parametrato sulla media aritmetica della retribuzione (lordo amministrazione) delle posizioni economiche della terza area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (45.443 euro). Il contributo forfetario è quantificato in 25.000 euro annui, corrispondenti al 50 per cento di tale valore, in ragione delle dimensioni della sede e della quantità di attività da svolgere, con un arrotondamento per eccesso volto a tenere conto di eventuali oneri di missione o di rimborsi di spese di altra natura.
Le restanti disposizioni dell'Accordo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mere definizioni o di disposizioni di carattere ordinamentale.
Il provvedimento, pertanto, reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato per 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario per ospitare in Italia la sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare della ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Oneri)

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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