PDL 1769

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1769

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Presentato il 10 aprile 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. La Convenzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Colombia e prevede, pertanto, i presupposti giuridici utili all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché alla realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
Lo strumento normativo in esame costituirà un quadro giuridico stabile, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Colombia e avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. D'altra parte, lo stesso quadro giuridico, dotato di carattere di bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori della controparte in Italia.
Tale strumento normativo tutela altresì gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana.
La Convenzione, infatti, stabilisce gli istituti della cooperazione amministrativa previsti nelle più recenti evoluzioni del modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) contro le doppie imposizioni, nonché quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto «BEPS» (Base Erosion and Profit Shifting).
Segue la descrizione degli articoli che compongono il testo della Convenzione.
Il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sulla action 6 sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione oggettivo della Convenzione, individuando le imposte considerate. Per quanto riguarda queste ultime, figurano per l'Italia, al paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per la parte colombiana le imposte sui redditi e sui capital gains (complementarios). Il paragrafo 1 del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa, prevista dall'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e applicabile su base opzionale ai redditi di impresa di alcune categorie di contribuenti dell'IRPEF e dell'IRES che non superino determinate soglie di volumi di ricavi.
Successivamente alla firma della Convenzione, il citato articolo 55-bis è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà, di conseguenza, alcun effetto. Tuttavia, non è possibile modificare conseguentemente il testo di una Convenzione già firmata, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe aver già completato l’iter di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma della Convenzione, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 della Convenzione stessa. È prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esaustivo.
Le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione sono elencate nell'articolo 3, conformemente alla prassi in uso nelle Convenzioni italiane. Rileva l'inserimento, nel Protocollo, del paragrafo 2, che elenca per entrambi gli Stati contraenti le tipologie di fondi pensione rientranti nel perimetro convenzionale, atteso che l'articolo introduce nelle definizioni anche quella di fondo pensione «riconosciuto», secondo la più recente raccomandazione di cui all'aggiornamento del modello dell'OCSE, approvato dal Consiglio dell'Organizzazione nel novembre 2017.
L'articolo 4, oltre a definire lo status di residente ai fini della Convenzione, individua anche i criteri dirimenti (cosiddette «tie-breaker rules») finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione fiscale dell'OCSE. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede che le autorità competenti possano consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole. L'assenza di un accordo fra le autorità competenti circa la residenza prevalente del soggetto ai fini del trattato implica che detto soggetto perda l'accesso ai benefìci convenzionali (vale a dire, sostanzialmente, alle ritenute ridotte sui redditi in uscita). Per effetto di tale disposizione, a quest'ultimo resta attribuito lo status di residente ai sensi della legge domestica sia per quanto riguarda la tassazione, sia per il riconoscimento del credito a fronte delle imposte pagate all'estero. Ciò secondo quanto chiarito anche da una specifica disposizione interpretativa prevista nel Protocollo al paragrafo 3.
Ai sensi della Convenzione, la qualifica di residente ai fini del trattato viene esplicitamente attribuita anche ad alcune entità senza fini di lucro (anch'esse definite nel Protocollo al paragrafo 3) in una lista che non presenta carattere di esaustività.
In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 accolgono, in linea generale, il più recente criterio raccomandato dall'OCSE in seguito al progetto BEPS.
Nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione con le relative attività di supervisione, nonché nel caso di un'impresa che presta servizi, compresi quelli di consulenza, è previsto che sussista una stabile organizzazione qualora tali attività abbiano una durata temporale superiore a sei mesi.
Il paragrafo 4 elenca le fattispecie che di per sé non integrano i presupposti della sussistenza di una stabile organizzazione, in ragione del loro carattere preparatorio o ausiliario.
Parimenti, i paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell'articolo 5 prevedono talune disposizioni, delineate nel corso dei lavori dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di BEPS, redatte sulla base della relazione sulla action 7 in materia di contrasto dell'elusione per mezzo della stabile organizzazione.
In particolare il paragrafo 4.1 prevede la cosiddetta «anti-fragmentation rule», la quale mira a evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività, operata al fine di integrare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4, evitando l'imponibilità nello Stato presso cui vengono rese le attività nel loro complesso.
Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari – tra cui i cosiddetti «commissionnaire» costituiscono una forma molto diffusa – i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico, possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.
Anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6 – la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione – è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera; mentre nel paragrafo 8 si elencano più specificamente i criteri di collegamento in base ai quali le imprese possono essere considerate correlate ai fini della applicazione dell'articolo 5
Infine, il paragrafo 7 detta il principio, tradizionalmente accolto sia dal modello dell'OCSE che dalle convenzioni italiane, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina, di per sé, l'insorgenza di una stabile organizzazione di un'impresa dell'altro Stato.
I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione nel modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, l'articolo 7 secondo il quale tali utili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti mediante una stabile organizzazione – accoglie l’authorised OECD Approach (AOA). In tale ipotesi, l'allocazione della materia imponibile alla stabile organizzazione si realizza attraverso l'applicazione del principio di libera concorrenza, in piena conformità all'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Qualora intervengano aggiustamenti sull'ammontare del reddito della stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede, ove necessaria, una consultazione fra le autorità competenti, al pari dell'articolo 9 che prevede tale ipotesi nel caso delle imprese associate.
In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili. Il paragrafo 2 riconduce nell'ambito del traffico internazionale anche gli utili derivanti dall'affitto a scafo nudo di navi e aeromobili nonché dall'uso, mantenimento o affitto, nel caso in cui questi ultimi siano incidentali alle operazioni di traffico internazionale.
Al punto 4 del Protocollo è stata prevista una disposizione che fa salva la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979, per la parte relativa alla doppia imposizione sul patrimonio, in quanto compatibile con la nuova Convenzione in esame, limitata alla doppia imposizione sui redditi.
In relazione alle imprese associate, il testo dell'articolo 9 riflette in massima parte le corrispondenti disposizioni presenti nel modello di convenzione dell'OCSE, finalizzate a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate allorquando i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti. Il paragrafo 2 prevede la possibilità di aggiustamenti corrispondenti, in materia di prezzi di trasferimento tra imprese associate, in conformità alla normativa italiana sui prezzi di trasferimento (articolo 110 del TUIR e articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate nel rispetto del solo principio di libera concorrenza, anche al di fuori dell'instaurazione di una procedura amichevole ai sensi delle convenzioni fiscali.
Per quanto riguarda tutti i redditi di capitale (interessi, dividendi, canoni e capital gains), si fa presente, in generale, di aver ottenuto una misura delle aliquote di prelievo alla fonte conforme a quelle definite dalla Colombia nei due più recenti trattati conclusi da essa con la Francia e con il Regno Unito.
Inoltre, nel Protocollo, in relazione a dividendi, interessi e canoni, è stata introdotta una disposizione che prevede a carico di ciascuna Parte contraente l'obbligo di informare prontamente l'altra Parte nel caso in cui venga concluso un trattato fiscale che preveda aliquote inferiori a quelle previste nella Convenzione stessa, con l'intento di riaprire i colloqui e di rivalutare un possibile nuovo equilibrio nelle ritenute.
L'articolo 10 reca la disciplina relativa ai dividendi. Posto il principio generale (paragrafo 1) della loro imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte (paragrafo 2), ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi e nel caso in cui il beneficiario effettivo sia un fondo pensione riconosciuto. In tutti gli altri casi, all'ammontare lordo dei dividendi si applica un'aliquota non superiore al 15 per cento.
Il paragrafo 3 contiene una clausola motivata dalla legislazione colombiana, presente in tutte le più recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Colombia, a motivo della particolare legislazione fiscale di tale Paese relativa alla tassazione dei dividendi. In Colombia, infatti, i dividendi corrisposti agli azionisti residenti sono esenti dall'imposta quando gli utili sono stati tassati a livello della società distributrice. Ai soggetti non residenti, invece, si applica un'imposta con l'aliquota del 5 per cento su un importo calcolato come se i dividendi fossero stati assoggettati a un'imposta sul reddito del 35 per cento. A motivo di tale sistema impositivo, il paragrafo 3 prevede che l'aliquota ridotta di cui al paragrafo 2 non si applichi ai dividendi pagati da un residente colombiano i cui redditi non siano già stati tassati a livello societario. Inoltre, il paragrafo 3 stabilisce che, se gli utili di un residente italiano attribuibili a una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a imposta in Colombia secondo le leggi domestiche, detti utili sono considerati equivalenti ai dividendi al momento del trasferimento all'estero. In tali casi l'imposta alla fonte applicata in Colombia non può superare il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali utili.
In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in conformità al principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello di convenzione dell'OCSE. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è prevista un'aliquota del 5 per cento sugli interessi il cui beneficiario effettivo sia un ente stabilito dalla legge o un'agenzia che sostiene l'esportazione ovvero un fondo pensione come definito dal trattato. L'aliquota del prelievo alla fonte è fissata al 10 per cento in tutti gli altri casi.
In deroga a tale disciplina, il paragrafo 3 prevede l'esenzione, nello Stato della fonte, degli interessi sui titoli di Stato sia in uscita che in entrata (vale a dire anche nel caso in cui il beneficiario sia uno Stato o una sua suddivisione politica, comprese le banche centrali), su mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica, sugli interessi relativi a vendite a credito di macchinari e impianti, di beni o di merci, sugli interessi derivanti da prestiti concessi da banche con garanzia almeno triennale e sugli interessi derivanti da prestiti intercorsi fra istituzioni finanziarie pubbliche.
Nel corso del negoziato, da parte italiana era stata chiesta la completa esenzione alla fonte, nel contesto della tutela delle condizioni di concorrenzialità e supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, per la società Cassa depositi e prestiti Spa, per l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa, nonché per la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) Spa. La controparte non ha ritenuto accoglibile la proposta italiana, in quanto è politica dei trattati colombiani, soggetti peraltro a controllo della Corte costituzionale colombiana, accordare l'esenzione unicamente alle entità il cui capitale sia interamente posseduto dallo Stato. Pertanto, è stato infine possibile concordare per tali entità un'aliquota preferenziale di prelievo alla fonte del 5 per cento, in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 del Protocollo, il quale stabilisce il requisito del mantenimento, da parte dello Stato, di una partecipazione diretta al capitale non inferiore all'80 per cento o di una partecipazione indiretta non inferiore al 60 per cento.
L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (royalties) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.
Il paragrafo 2 individua le aliquote massime applicabili nello Stato della fonte, che non possono eccedere il 10 per cento dei canoni definiti dal paragrafo 3, vale a dire degli utili corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, anche corrisposti a fronte di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 13 prevede diverse fattispecie, imponibili sia in base al criterio concorrente sia in modo esclusivo nello Stato di residenza.
Nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, lo Stato contraente in cui tali beni immobili sono situati può assoggettare a imposizione tali plusvalenze.
Se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una base fissa, lo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa può assoggettare a imposizione tali plusvalenze.
Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.
Le plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate a imposizione nell'altro Stato contraente se, alternativamente, il soggetto alienante abbia detenuto direttamente o indirettamente, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, come definiti dall'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente oppure se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, l'alienante abbia posseduto direttamente o indirettamente azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che rappresentino il 10 per cento o più del capitale di una società residente nell'altro Stato contraente. In tale ultimo caso le plusvalenze possono essere tassate anche nello Stato della fonte ma con un'aliquota che non ecceda il 10 per cento dell'ammontare della plusvalenza, ad eccezione degli utili derivanti da vendite o scambi di azioni effettuati nell'ambito di ristrutturazioni aziendali od operazioni analoghe.
Le plusvalenze che un fondo pensione residente in uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non ecceda il 5 per cento dell'ammontare della plusvalenza.
Il paragrafo 6, di chiusura, ha carattere residuale e stabilisce che, in tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.
L'articolo 14 prevede, quale principio generale in materia di professioni e di lavoro autonomo, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. Viene tuttavia previsto il criterio della tassazione concorrente nel caso in cui nell'altro Stato contraente vi sia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa, o se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in conformità al corrispondente principio del modello di convenzione dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 3, con finalità antielusiva, stabilisce una regola idonea a contrastare i fenomeni di «doppia non-imposizione» riscontrati sui salari degli impiegati di società operanti nel traffico internazionale, non residenti in Italia. La disposizione prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente in tale settore sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza.
Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto, nonché ad altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.
L'articolo 16 prevede l'imponibilità, ancorché non esclusiva, dei compensi degli amministratori nello Stato contraente di residenza della società che corrisponde tali compensi.
L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.
In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 è quello della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE. Viene inoltre precisato, al paragrafo 7 del Protocollo, che nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 18 rientrano anche le pensioni erogate con riferimento al lavoro autonomo.
Per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che detti corrispettivi siano imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di tale Stato oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Nel caso di somme ricevute da studenti, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dello Stato contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultimo Stato contraente. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nello Stato di soggiorno.
L'articolo 21 prevede che ogni altra tipologia di reddito non esplicitamente trattata negli articoli precedenti è imponibile, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente. Viene affermata una regola di ripartizione in base al principio di libera concorrenza nei casi in cui vi siano rapporti di collegamento fra diverse imprese, con il rinvio all'imposizione secondo la legge domestica per la parte eccedente il principio di libera concorrenza.
Inoltre, al fine di evitare abusi, al paragrafo 4 del medesimo articolo è stata introdotta una disposizione che prevede l'imposizione anche nello Stato della fonte.
Al paragrafo 8 del Protocollo è stato chiarito che non rientrano nell'ambito di tale ultima previsione i servizi di assistenza di natura tecnica e di consulenza, disciplinati, a seconda dei casi, esclusivamente dagli articoli 5, 7 e 14.
Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Colombia, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tenere conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.
Da parte colombiana similmente è stato compreso nella convenzione il metodo dell'imputazione ordinaria.
L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi negoziale italiana. Viene chiarito che la particolare modalità di tassazione dei dividendi in Colombia non costituisce una discriminazione.
L'articolo 24, nel prevedere il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo, adotta le indicazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE. L'approccio ai livelli minimi di cui all'azione 14 del progetto BEPS sulle procedure amichevoli è il medesimo da parte italiana e colombiana.
Da parte colombiana vi è stata invece una chiusura di principio per quanto riguarda l'arbitrato vincolante e obbligatorio, proposto da parte italiana in un apposito Protocollo integrativo. La delegazione colombiana si è mostrata interessata, ma ha chiarito che, sul piano politico, la Colombia non è ancora pronta ad accogliere tale istituto, atteso anche che nel Paese vige una legge ordinaria che vieta l'arbitrato nelle materie fiscali. La controparte ha peraltro reso noto di avere attualmente un solo caso di procedura amichevole aperto, con un Paese diverso dall'Italia; si è mostrata consapevole dell'effetto positivo di un tale istituto sul segmento imprenditoriale, ma ha acconsentito soltanto di inserire nella Convenzione (al pari della Convenzione franco-colombiana) una clausola (paragrafo 5) di arbitrato non obbligatorio, che può essere richiesto dal soggetto interessato se entrambe le autorità convengono a tale riguardo.
In materia di scambio di informazioni, l'articolo 25 è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni e prevedendo pertanto il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto («domestic tax interest»: paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5). Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.
L'articolo 26, conformemente al modello di convenzione dell'OCSE, prevede un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione dei crediti di natura tributaria che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro. La Colombia risulta firmataria della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (COE) in tale materia, ma con la riserva di definire tale particolare aspetto di cooperazione a livello bilaterale. Analoghe disposizioni sono state negoziate da parte colombiana anche nei trattati con la Francia, la Spagna e il Regno Unito. L'Italia ha aderito alla Convenzione dell'OCSE-COE ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19, senza l'apposizione di corrispondente riserva.
L'articolo 27, conforme al corrispondente articolo 28 del modello di convenzione dell'OCSE e ai trattati vigenti per l'Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.
L'articolo 28 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione, attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.
Si tratta di una procedura alternativa all'applicazione diretta delle ritenute convenzionali che si colloca al di fuori del contesto delle procedure amichevoli, al cui risultato, qualora implichi un rimborso, deve essere data attuazione anche oltre i limiti domestici, secondo i criteri minimi di cui all'azione 14 del progetto BEPS.
L'articolo 29 disciplina il diritto di accesso alla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, è stata accolta la prova per la verifica della finalità principale («Principal Purpose Test» – PPT), indicata dalla relazione sull’action 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti a un criterio minimo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefìci convenzionali.
In base all'articolo 30, secondo le formule tradizionalmente in uso, la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica e avrà effetto, sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal 1° gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.
Le disposizioni afferenti alla procedura amichevole, allo scambio di informazioni e all'assistenza alla riscossione potranno avere effetto dal momento dell'entrata in vigore. Tale clausola non determina effetti retroattivi poiché prevede la vigenza del presupposto giuridico, ma non ne condiziona gli effetti a un momento successivo, atteso che, per le materie indicate, la coincidenza fra entrata in vigore ed efficacia non solleva difficoltà.
L'articolo 31 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.
La Convenzione è integrata da un Protocollo i cui contenuti sono stati già illustrati con riferimento alle singole disposizioni su cui vertono le ulteriori specificazioni che si sono rese necessarie.
Trattandosi di un'intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nello Stato terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all'eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
Attraverso questa Convenzione, peraltro, l'Italia si pone in un piano di parità rispetto ad altri Stati europei che già si sono dotati di tale strumento giuridico.
La Convenzione recepisce già nel titolo e nel preambolo, oltre che in alcuni articoli, gli elementi obbligatori (cosiddetti «minimum standard») e le più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento di profitti (Base Erosion and Profits Shifting – BEPS), volte a contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle disposizioni delle convenzioni. Segnatamente in materia di abuso, la Convenzione contiene, all'articolo 29, una disposizione che disciplina l'accesso ai benefìci convenzionali.
Inoltre, la Convenzione contiene, all'articolo 25, la base giuridica per lo scambio di informazioni, strumento necessario per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Stati, per finalità di lotta all'evasione e all'elusione fiscali, in conformità ai più recenti parametri dell'OCSE in materia.
Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale in esame riguarda, come indicato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della stessa, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il Protocollo, al paragrafo 1, esplicita che, tra le imposte, è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.
Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non occorre la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.
Pertanto, l'intervento rispetta i princìpi stabiliti dai predetti articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hanno competenza a stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame non interferisce con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai princìpi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Colombia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

La Convenzione si ispira in linea di massima al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede di OCSE, come risulta dai più recenti interventi afferenti al progetto BEPS, e non risulta in contrasto con norme europee.
Inoltre, il predetto modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre coerente con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e di lotta ai fenomeni di BEPS.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipulazione di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, compresa l'Italia, si ispirano per lo più al modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore per l'Italia nonché alle formulazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE.
Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2) della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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