PDL 1767

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1767

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018

Presentato il 10 aprile 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. L'Accordo disciplina gli aspetti fiscali riguardanti le relazioni economiche e finanziarie tra i soggetti residenti in Italia e in Giamaica, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
Di seguito sono delineati i principali aspetti tecnici dell'Accordo, che si ispira alle disposizioni standard contenute nel modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con relativo commentario, come è consueta prassi per i trattati di tale specie stipulati dall'Italia, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo.
Sono stati inoltre accolti gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto.
Lo strumento normativo in esame costituirà un quadro giuridico stabile che consentirà alle imprese italiane di operare in Giamaica e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
Il titolo e il preambolo dell'Accordo, rispondenti alle citate raccomandazioni delineate nell'ambito del BEPS, in particolare quelle illustrate nella relazione della action 6 sull'abuso dei trattati, e recepite poi nella citata Convenzione multilaterale, chiariscono che fra gli scopi dell'Accordo vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso.
L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia, all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La lettera A) del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dall'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, applicabile per alcune categorie di contribuenti in luogo dell'IRPEF.
Successivamente alla firma dell'Accordo, il citato articolo 55-bis è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà di conseguenza alcun effetto. Tuttavia non è possibile modificare conseguentemente il testo di un atto internazionale già firmato, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe avere già completato l’iter di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dell'Accordo stesso. È prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esaustivo.
Nell'articolo 3 sono elencate le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo, ai fini dello stesso, rinviando alla legge nazionale per quanto non espressamente definito.
A tale riguardo rileva segnalare l'inserimento, tra le definizioni, di quella relativa al «fondo pensione riconosciuto» di uno Stato che, ai sensi del successivo articolo 4, paragrafo 1, è riconosciuto quale soggetto «residente» di uno degli Stati contraenti al quale si applicano, altresì, le disposizioni convenzionali, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE. Nel Protocollo, alla lettera B) è inoltre specificato che i fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), mentre da parte giamaicana sono i fondi riconosciuti quali fondi pensione pubblici secondo la legislazione giamaicana.
In materia di residenza l'articolo 4, oltre a stabilire la definizione di residente ai fini dell'Accordo, conformemente al modello dell'OCSE, individua poi i criteri dirimenti (cosiddette «tie-breaker rules»), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE.
La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) conferisce alle autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole, avendo riguardo in particolare al principio della sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione e ad ogni altro fattore rilevante. In conformità alle indicazioni dell'OCSE in materia di contrasto degli abusi dei trattati, in mancanza di un accordo sulla determinazione della residenza le persone diverse dalle persone fisiche non sono ammesse ai benefìci dell'Accordo se non entro i limiti e alle condizioni che le Parti possono concordare.
In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 risultano in via di principio conformi al più recente standard dell'OCSE, con l'accoglimento di talune richieste della controparte.
È stato previsto un termine temporale di sei mesi al fine di considerare quale stabile organizzazione un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione.
Il paragrafo 4 elenca, ispirandosi al modello di convenzione dell'OCSE, le fattispecie che di per sé non integrano i presupposti per far ritenere sussistente una stabile organizzazione.
Nell'economia del negoziato è stata concordata l'inclusione, nei paragrafi 3, 5 e 7 dell'articolo 5, di talune clausole presenti nella richiamata Convenzione multilaterale in materia di contrasto dell'elusione per mezzo della stabile organizzazione, anche se non costituenti livello minimo.
Il paragrafo 3, in particolare, al secondo capoverso, contiene la disposizione che mira a limitare la possibilità che le imprese eludano la disposizione relativa al termine di sei mesi, mediante il cosiddetto «splitting-up» dei contratti che regolano le attività determinanti al fine di prevedere la sussistenza di una stabile organizzazione.
Al paragrafo 5 è stato previsto che le operazioni svolte dagli agenti mandatari (cosiddetti «commissionnaire arrangements») – i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico – possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione cui attribuire gli utili delle attività in questione, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia portato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.
Inoltre, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6, la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera. Il paragrafo 7 definisce le fattispecie in cui una persona o impresa è da considerare strettamente collegata a un'altra impresa (closely related to an enterprise).
Da parte italiana si è peraltro ottenuta l'eliminazione di talune posizioni giamaicane tese ad ampliare la potestà impositiva dello Stato della fonte, quali, ad esempio, l'originaria proposta di inserire un'ulteriore disposizione che prevedeva la sussistenza di una stabile organizzazione e pertanto la tassazione alla fonte per i proventi derivanti dall'attività assicurativa.
I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, l'articolo 7, conformemente al modello dell'OCSE, accoglie il principio generale secondo il quale tali utili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, lo Stato contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede l'adozione del principio generale, rinvenibile nel modello di convenzione dell'OCSE del 2014, della tassazione esclusiva nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o integrale di navi o aeromobili, nonché a quelli derivanti dall'utilizzo, mantenimento o noleggio di contenitori, qualora detti utili, in quest'ultimo caso, siano secondari rispetto agli altri utili d'impresa.
In materia di imprese associate (articolo 9), è stata concordata una disposizione conforme al modello dell'OCSE. Inoltre, la disposizione del paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti, operati da un'amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 dell'Accordo.
In ordine al trattamento convenzionale dei redditi di capitale (dividendi, interessi e canoni), sono state ottenute aliquote di ritenuta alla fonte al livello più basso tra quelle già accordate dalla Giamaica agli altri principali Paesi europei in cui sono residenti potenziali competitori delle imprese italiane.
In particolare, con riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è disposta l'imponibilità anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Al paragrafo 6 è inoltre prevista l'applicazione di una ritenuta convenzionale in misura non superiore al 5 per cento sugli utili della stabile organizzazione trasferiti alla casa madre (branch tax).
Anche in materia di interessi (articolo 11) e di canoni (articolo 12) è stabilito, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore di tali redditi e lo Stato della fonte. Per quanto riguarda gli interessi, la misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte è stata concordata nel limite di un'aliquota del 10 per cento. È inoltre consentita (articolo 11, paragrafo 3) l'esenzione da ritenuta alla fonte per alcuni tipi di enti, tra cui quelli posseduti dallo Stato o che perseguono finalità di natura pubblica. L'aliquota massima del 10 per cento è stata concordata anche con riferimento ai pagamenti di canoni di cui all'articolo 12.
L'inserimento nell'Accordo di una specifica disposizione (articolo 13) che disciplina le remunerazioni in corrispettivo di servizi tecnici e manageriali è stata considerata irrinunciabile dalla controparte; ciò ha richiesto il raggiungimento di un necessario compromesso tra le rispettive posizioni.
Come richiesto dalla Parte giamaicana, che ha fatto riferimento, tra l'altro, ai recenti lavori svolti in materia nell'ambito dell'ONU, posto il principio generale della definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è prevista la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non residente nel suo territorio; tuttavia, dalla Parte italiana si è ottenuta l'esclusione (paragrafo 5 dell'articolo 13) dall'ambito applicativo dell'articolo di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto «di routine» connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa, quali controllo e gestione contabile e finanziaria, procedure per insolvenza, adempimenti fiscali, approvvigionamenti e magazzinaggio, trattazione di questioni legali e gestione del personale, nonché fornitura di consulenze in relazione al normale svolgimento dell'attività d'impresa.
A ulteriore garanzia dell'interesse italiano in ordine alle suddette tipologie di reddito (dividendi, interessi, canoni e remunerazioni da servizi) è stato inoltre ottenuto l'inserimento nel Protocollo, lettera E), di una clausola cosiddetta della «nazione più favorita», in base alla quale è previsto che, qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo la controparte firmi un accordo della medesima specie con un altro Stato membro dell'Unione europea con aliquote di tassazione alla fonte inferiori (comprese eventuali aliquote pari a 0) a quelle concordate con l'Italia, a partire dalla data di entrata in vigore di tale accordo dette aliquote di maggior favore sostituiranno automaticamente quelle vigenti per l'Italia.
Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 14 prevede diverse fattispecie:

se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 dell'Accordo, lo Stato contraente in cui tali beni immobili sono situati può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione di un'impresa, oppure dall'alienazione della stessa stabile organizzazione, lo Stato contraente in cui è situata detta stabile organizzazione può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, tali plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante;

le plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni ad esse equiparabili, quali le partecipazioni in una società di persone (partnership) o in un trust, possono essere assoggettate a imposizione nell'altro Stato contraente se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, le azioni o partecipazioni ad esse equiparabili derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, come definiti dall'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente (tale disposizione antiabuso è contemplata nel paragrafo 4 dell'articolo 9 della citata Convenzione multilaterale che dà attuazione al BEPS);

le plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti che, direttamente o indirettamente, autorizzano il titolare di tali azioni o diritti al godimento di beni immobili possono essere assoggettate a imposizione nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.

In tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.
L'articolo 15 prevede quale principio generale, in materia di professioni indipendenti, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. È tuttavia previsto il criterio della tassazione concorrente nel caso in cui vi sia disponibilità, nell'altro Stato contraente, di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 16, il quale prevede, al paragrafo 1, in conformità al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in conformità al corrispondente principio del modello dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente in cui la persona ha svolto l'attività di lavoro subordinato.
L'articolo 17 prevede la tassazione dei compensi degli amministratori residenti di uno Stato contraente anche nella Parte contraente di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 18 stabilisce in via generale l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti di una Parte contraente che svolgano le proprie prestazione nell'altra Parte contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nella Parte contraente dove si sono svolte le prestazioni.
All'articolo 19, in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, è previsto il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte. Al paragrafo 3 viene precisato che le remunerazioni analoghe, cui l'articolo fa riferimento, comprendono i pagamenti erogati nel quadro della previdenza integrativa dai fondi pensione riconosciuti dagli Stati contraenti anche ai fini fiscali.
Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 20 prevedono che detti corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nella Parte dalla quale provengono i pagamenti. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta altra Parte, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detta altra Parte, ovvero non sia divenuta residente di detta altra Parte al solo scopo di rendervi i servizi.
In base al paragrafo 2 dello stesso articolo 20, le pensioni corrisposte dal Governo, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di una Parte contraente in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nella Parte contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili soltanto nell'altra Parte contraente se la persona fisica è ivi residente e ne ha la nazionalità.
Nel caso di somme ricevute da studenti (articolo 21) per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.
Ai sensi dell'articolo 22, per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del loro primo arrivo nella Parte di soggiorno, le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.
In ordine alla categoria residuale degli altri redditi (articolo 23), cioè dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, è stata stabilita, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.
Il metodo per evitare le doppie imposizioni (articolo 24) è per entrambi gli Stati quello dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta).
Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.
L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.
In materia di risoluzione delle controversie, l'articolo 26, relativo alle procedure amichevoli, recepisce gli elementi costituenti il livello minimo ai sensi delle raccomandazioni del BEPS.
L'articolo 27 sullo scambio di informazioni, riflettendo interamente i più recenti standard dell'OCSE in materia, rappresenta uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di una cooperazione amministrativa efficiente e conforme ai parametri internazionali, in piena coerenza con gli obiettivi di lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
L'articolo 28, conforme al modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.
L'articolo 29 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.
In materia di disposizioni antiabuso, la controparte ha infine accettato la proposta italiana di includere nell'Accordo, all'articolo 30 (Diritto ai benefìci), la disposizione Principal Purpose Test (PPT), pure prevista nella richiamata Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, in base alla quale i benefìci fiscali previsti dal trattato non spettano qualora l'ottenimento di tali benefìci sia uno dei principali scopi della transazione o dell'accordo.
L'articolo 31 contiene le disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento, che avverrà decorsi trenta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure interne di ratifica. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, le disposizioni dell'Accordo saranno efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore.
L'Accordo è stato infine corredato di due Protocolli: un Protocollo avente funzione interpretativa e integrativa e un Protocollo aggiuntivo che prevede apposite procedure in materia di arbitrato obbligatorio e vincolante in caso di mancata risoluzione delle controversie, costituendo entrambi i Protocolli parti integranti dell'Accordo.
Le disposizioni in materia di arbitrato, mutuate dalla Convenzione multilaterale che dà attuazione al BEPS, in particolare dalla parte VI, pur non essendo parte delle disposizioni costituenti il livello minimo, sono state proposte dalla Parte italiana a maggiore tutela delle imprese italiane operanti in Giamaica o con la Giamaica e sono state infine accettate dalla controparte.
In relazione alla procedura di arbitrato prevista dal Protocollo aggiuntivo, rileva segnalare che, ai sensi dell'articolo 2, il collegio arbitrale è costituito da tre soggetti indipendenti, di cui due scelti dalle amministrazioni concorrenti e il terzo nominato da questi. In caso di assenza di accordo sul terzo nome, si ricorre alla lista di esperti del Centre for Tax Policy and Administration dell'OCSE.
La tipologia di arbitrato adottata (articolo 5 del Protocollo aggiuntivo) è quella della cosiddetta «final offer», pure contemplata dalla predetta Convenzione multilaterale. Si tratta del meccanismo per cui agli arbitri vengono sottoposte due proposte di risoluzione da parte delle autorità competenti. Gli arbitri possono solo scegliere tra le due, in base alla proposta che appare maggiormente conforme alle norme applicabili al caso in esame.
La disposizione dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo mantiene aperto per le autorità competenti il canale della negoziazione anche qualora il collegio arbitrale si sia già espresso.
L'articolo 7 del Protocollo aggiuntivo dispone in via di principio l'equiripartizione di tali costi tra i due Stati per quanto attiene:

a) al rimborso delle spese delle personalità indipendenti con funzioni di arbitro, che non può essere superiore a quello ordinariamente corrisposto ai funzionari apicali degli Stati interessati;

b) ai compensi per le medesime personalità indipendenti, il cui limite massimo non può superare 1.000 euro al giorno per persona per ciascun giorno di riunione.

Detto limite massimo, peraltro, corrisponde anche a quanto stabilito per i compensi delle personalità indipendenti dal Codice di condotta per l'attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (adottato nel 2006 dal Consiglio dell'Unione europea e rivisto in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C322/01 del 30 dicembre 2009).
Trattandosi di un'intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La conclusione di un Accordo per eliminare le doppie imposizioni con la Giamaica pone l'Italia in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto ad altri Paesi ad economia avanzata che hanno rapporti economici e finanziari con tale giurisdizione già disciplinati da un analogo strumento giuridico. Pertanto, l'Accordo ha il fine di disciplinare gli aspetti fiscali riguardanti le relazioni economiche e finanziarie tra i soggetti dei due Paesi, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
Nell'Accordo sono stati inoltre accolti gli elementi costituenti il livello minimo previsto dal progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto.
In tale ambito la stessa formulazione del titolo e del preambolo dell'Accordo chiarisce che fra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle relative disposizioni.
In materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, le disposizioni di cui all'articolo 27 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri dell'OCSE in materia e rappresentano, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di un'efficace cooperazione amministrativa tra i due Stati.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo internazionale in esame riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), dello stesso, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La lettera A) del Protocollo chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo il disposto dell'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede che le disposizioni del medesimo testo unico, qualora siano più favorevoli al contribuente, si applicano anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione.
Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, l'articolo 80 della Costituzione richiede l'autorizzazione parlamentare con legge.
Pertanto, l'intervento rispetta i princìpi stabiliti dai predetti articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di esclusiva competenza legislativa statale.
Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi con Stati esteri per evitare le doppie imposizioni. Pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai princìpi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non sussiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Giamaica.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo si ispira in linea di massima al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, con il relativo commentario; sono state altresì inserite alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richieste dalla controparte. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre conforme agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipulazione di accordi della medesima specie gli Stati membri dell'Unione europea, compresa l'Italia, si ispirano per lo più al modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché in massima parte alle formulazioni contenute nel modello dell'OCSE.
In ogni caso, il paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2) della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo dell'Accordo non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto all'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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