PDL 1750

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1750

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, ENRICO BORGHI, CARNEVALI, MARCO DI MAIO, ROSSI, MARTINA, MOR, MORETTO, FIANO, CARLA CANTONE, MORASSUT, PELLICANI, FRAGOMELI, FREGOLENT, PICCOLI NARDELLI, DAL MORO, BRUNO BOSSIO, COLANINNO, MIGLIORE, BERLINGHIERI, SCALFAROTTO, ZAN, BONOMO, RIZZO NERVO, GIACOMELLI, ASCANI, BENAMATI, RACITI, NOBILI, ROSATO, MORANI, CIAMPI, DE MENECH, CRITELLI, PAITA, SIANI, LACARRA, FASSINO, DE MARIA, MURA, UNGARO, PRESTIPINO, ROTTA, GARIGLIO, NOJA, VISCOMI, VERINI

Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, concernente i casi di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni

Presentata l'8 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, apparentemente brevissima perché volta solo ad abrogare il comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, tenta di rispondere a uno dei più macroscopici errori politici compiuti negli ultimi mesi.
Come è ampiamente noto, nella ipertrofica produzione normativa che contraddistingue il nostro Paese, la legge n. 3 del 2019 ha esteso anche agli enti privati gli obblighi e i connessi adempimenti già previsti in materia di trasparenza a carico dei partiti e movimenti politici. Questa estensione è stata così vasta sia dal punto di vista soggettivo, per il numero degli enti privati coinvolti, sia dal punto di vista oggettivo, per il carico di adempimenti previsti, da produrre un risultato giuridicamente del tutto irragionevole e di assai dubbia legittimità dal punto di vista costituzionale, come peraltro già segnalato in occasione dell'esame di emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico e respinti dalla Camera dei deputati sia in Commissione che in Assemblea.
Infatti, per come è congegnata questa norma, oggi è sufficiente che un solo componente del consiglio direttivo di un'associazione, fondazione o comitato abbia o abbia avuto a che fare negli ultimi dieci anni con la politica – nel senso più vasto del termine, dallo svolgimento di attività di amministrazione e di governo a livello nazionale, all'aver semplicemente ricoperto una carica elettiva per brevissimo tempo a livello locale, o addirittura all'aver semplicemente svolto un non meglio specificato ruolo negli organi di un partito o di un movimento politico – per fare sì che l'ente venga in maniera indiscriminata e indifferenziata assoggettato ai pesanti obblighi di trasparenza in funzione anti-corruzione previsti per i partiti e movimenti politici.
Come sottolineato da autorevoli commentatori, la politica esercitata a qualsiasi livello e latitudine, con questa norma, viene sostanzialmente concepita come portatrice ab origine di un pericolosissimo virus, atto potenzialmente a determinare corruzione e malaffare e sufficiente a giustificare, da un lato, l'assoggettamento anche di piccolissimi enti – un'associazione culturale, una bocciofila, un'associazione sportiva – a irragionevoli e costosissimi adempimenti burocratici e amministrativi, specie in presenza di bilanci di piccole dimensioni, e, da un altro lato, tale da determinare un vero e proprio divieto di accesso, sulla falsariga del Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), di durata addirittura decennale, nei confronti di qualsiasi persona che negli ultimi dieci anni, magari anche per pochissimo tempo, abbia esercitato a qualsiasi titolo o latitudine un'attività politica in senso lato.
Tale norma, peraltro, sembra presentare consistenti profili di illegittimità costituzionale, andando a impattare su delicati princìpi come la libertà di associazione, riconosciuta e garantita a tutti i cittadini dall'articolo 18 della Costituzione, o sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e le proprie opinioni politiche, tutelato dall'articolo 21 della stessa Costituzione, che con questa norma sembra venire compresso in maniera irragionevole e certamente sproporzionata.
Non neghiamo gli inaccettabili abusi riportati dalle cronache che vengono compiuti da taluni esponenti politici, che ogni volta gettano discredito su un'intera classe politica, a prescindere dal colore o dal partito di appartenenza. Siamo consapevoli della forte domanda di trasparenza e di onestà che oggi più che mai i cittadini giustamente pretendono dai propri rappresentanti istituzionali e siamo anche fermamente convinti che chi ha l'onore di rappresentare a qualsiasi livello i propri cittadini ha anche il dovere di essere onesto e trasparente più degli stessi cittadini che è chiamato a rappresentare.
Ma siamo altresì fermamente convinti che non è mettendo «in ginocchio» le migliaia di piccole associazioni del Terzo settore – quella rete che così spesso supplisce nel sociale anche alle carenze di uno Stato il cui welfare ormai fatica sempre di più a raggiungere i soggetti più bisognosi – che otterremo una politica più trasparente e più al servizio dei cittadini. Al contrario, con questa sorta di Daspo decennale a carico di chi ha svolto attività politica nei termini specificati finiremo per perdere proprio quella parte della nostra politica più impegnata nel sociale, quella desiderosa, dopo aver esercitato un incarico politico magari anche di prestigio, di mettere la propria esperienza al servizio degli enti no profit, ossia proprio quella parte che ancora ritiene che la politica sia anche e innanzitutto al servizio dei soggetti più fragili e più bisognosi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è abrogato. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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