PDL 1743

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo II
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo III
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1743

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZUCCONI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, SILVESTRONI, RIZZETTO

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici

Presentata il 4 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il turismo da sempre si contraddistingue per un contributo fondamentale all'economia della nostra nazione. Basti pensare che il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è stato pari a circa 171 miliardi di euro nel 2017, ovvero l'1,8 per cento del PIL relativo a quell'anno.
Secondo dati dell'ISTAT il 2017 è stato «un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico, dopo quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+4,4 per cento rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3 per cento). La crescita è stata superiore a quella media europea».
Nel corso del 2017, sempre secondo l'ISTAT, si è registrato anche il sorpasso nella crescita dei turisti non residenti rispetto ai residenti: 60 milioni i primi e 62 milioni i secondi, contro un rapporto 56 a 60 registrato nel 2016.
È importante ricordare, però, come il turismo in Italia sia un comparto che non solo contribuisce in maniera decisiva al PIL, ma garantisce anche occupazione: oltre 2 milioni e mezzo di unità (fra occupati diretti e indiretti). In termini occupazionali il comparto del turismo nel solo 2017 ha dato lavoro al 14,7 per cento degli occupati a livello nazionale.
Si parla, quindi, di un settore «industriale» strategico a livello nazionale e di forte attrazione per l'estero: la spesa totale degli stranieri in Italia nel 2016 è stata pari a 36,7 miliardi di euro. Secondo le elaborazioni dell'Osservatorio nazionale del turismo dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo su dati della Banca d'Italia, la spesa del turista in Italia per vacanze pro-capite è stata nel 2017 di 112,8 euro nel 2017.
L'Italia è sempre più un punto di riferimento per il turismo internazionale. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, infatti, il nostro Stato si è attestato al quinto posto fra le mete globali per denaro incassato per turismo e per presenze turistiche subito dopo gli USA, la Spagna, la Francia e la Thailandia, avendo registrato circa 62 milioni di arrivi internazionali nei primi nove mesi del 2018. Numeri considerevoli, aumentati nel corso degli anni, ma che necessitano di un'opera di riforma importante in grado garantire un ulteriore sviluppo, di innescare un processo maggiormente virtuoso e di fare del turismo una delle principali risorse del nostro Stato.
Nel corso degli anni il turismo è stato un comparto che ha avuto una storia travagliata da un punto di vista legislativo e di collocamento nell'ambito delle istituzioni pubbliche. A seguito del referendum abrogativo del 15 aprile 1993 che ha soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo, il settore del turismo è stato affidato a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che di volta in volta ha incaricato un Sottosegretario o un Ministro senza portafoglio ad hoc. Nella XVII legislatura il settore turistico è stato assegnato al Ministero dei beni e delle attività culturali, mentre nell'attuale legislatura la suddetta delega è stata attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
A complicare la posizione del turismo in Italia da un punto di vista legislativo è stata la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Prima del 2001, infatti, la potestà legislativa regionale in materia di turismo doveva essere esercitata nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e in armonia con l'interesse nazionale e delle altre regioni.
A partire dal 2001, in seguito all'attribuzione del turismo all'esclusiva competenza delle regioni, la nazione si è ritrovata priva di ogni forma di regia e la Corte costituzionale è stata chiamata in numerose occasioni a dirimere i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni.
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rilanciare il turismo e, in un'ottica di lungo periodo, di elaborare e realizzare delle efficaci politiche strutturali nazionali in favore del turismo. Proprio per questo il presupposto iniziale è quello di affidare la regia delle politiche nazionali a un Ministero del turismo con competenze specifiche e di dotarlo delle risorse necessarie per sostenere le politiche di sviluppo del settore. Per garantire la competizione nel settore turistico con gli Stati concorrenti, infatti, è indispensabile che l'Italia venga dotata degli strumenti istituzionali necessari e, fra tutti, di un Ministero apposito.
A Costituzione vigente, in base alla quale la materia del turismo è di esclusiva competenza delle regioni e in attesa di una modifica dell'articolo 117 della Costituzione per l'inserimento del turismo tra le materie attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni, la presente proposta di legge agisce attraverso misure legislative concrete rimanendo nell'alveo delle norme di portata statuale.
Proprio per questo, allo scopo di innescare un meccanismo virtuoso in termini qualitativi e occupazionali, oltre che di maggiore redditività delle attività derivanti dal turismo, sono stati previsti, nella presente proposta di legge, adeguati incentivi in favore dei soggetti che operano nel settore in qualità di imprese, nonché interventi sulla normativa che regola il lavoro nell'ambito dello stesso settore.
Particolare attenzione è stata poi dedicata al concetto di «qualità» legata al turismo, prevedendo sia maggiori finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa, sia l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, in grado di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore del turismo, sia procedure semplificate per il rilascio dei visti turistici.
La presente proposta di legge si compone di ventisei articoli suddivisi in tre capi. L'articolo 1 prevede l'istituzione del Ministero del turismo. L'articolo 2 istituisce un fondo finalizzato a incentivare e sostenere l'offerta turistica nazionale, la cui dotazione è ripartita fra le regioni in base ai progetti presentati dalle stesse. L'articolo 3 attribuisce una delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica. L'articolo 4 prevede finanziamenti per la ristrutturazione dei laboratori didattici degli istituti alberghieri. L'articolo 5 attribuisce una delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra la domanda e l'offerta turistica. Al fine di migliorare il turismo di qualità, l'articolo 6 prevede delle procedure semplificate per il rilascio dei visti turistici a cittadini provenienti da determinati Stati, individuati periodicamente sulla base della domanda turistica e sul potere d'acquisto. L'articolo 7 ha come obiettivo quello di coordinare le attività dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese e delle camere di commercio estere al fine di razionalizzare e rendere più efficiente la promozione dell'offerta turistica italiana all'estero. L'articolo 8 istituisce una Commissione per sostenere le aree di crisi del turismo nazionale. L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare l'abusivismo nel settore turistico. L'articolo 10 prevede l'obbligo per tutti i prodotti alimentari e vinicoli, tipici della tradizione italiana, di essere dotati di un codice a barre bidimensionale (QR Code – Quick Response Code). L'articolo 11 prevede incentivi in favore del turismo destagionalizzato. L'articolo 12 istituisce presso la RAI un canale digitale esclusivamente dedicato al turismo. L'articolo 13 prevede la reintroduzione dei buoni lavoro per le prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo. L'articolo 14 modifica la normativa sul lavoro intermittente consentendo la cumulabilità dei redditi da esso provenienti con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 5.000 euro annui. L'articolo 15 modifica la normativa sul lavoro intermittente consentendo la cumulabilità dei redditi da esso provenienti con la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per i lavoratori stagionali. L'articolo 16 prevede la deducibilità totale dall'IRAP del costo dei lavoratori stagionali per le imprese alberghiere. L'articolo 17 riconosce la defiscalizzazione e la decontribuzione dei premi di rendimento e di risultato inseriti in busta paga fino a una somma non superiore a 200 euro. L'articolo 18 intende escludere le guide turistiche dall'applicazione della cosiddetta «direttiva Bolkestein» (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006). L'articolo 19 proroga per gli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta per le spese riguardanti l'innovazione tecnologica e le ristrutturazioni delle strutture ricettive. L'articolo 20 introduce un nuovo metodo di calcolo della TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore del turismo. L'articolo 21, attraverso l'istituzione di un apposito fondo, intende garantire il pagamento alle strutture ricettive e alberghiere utilizzate in situazioni di pubblica emergenza. L'articolo 22 prevede la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per le imprese alberghiere che, svolgendo l'attività in un immobile non di loro proprietà, vogliono procedere all'acquisto dello stesso. L'articolo 23 intende ridurre il canone di abbonamento alla RAI per le strutture ricettive titolari dei cosiddetti «abbonamenti speciali». L'articolo 24 prevede un'ulteriore proroga di trenta anni, rispetto ai quindici già previsti dall'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018), per gli stabilimenti balneari che effettuano opere di ristrutturazione entro il 2025 per una cifra non inferiore al 20 per cento del valore della struttura oggetto della ristrutturazione. L'articolo 25 esonera dall'adeguamento alle norme antincendio le strutture ricettive fino a 36 posti letto. L'articolo 26 prevede la copertura finanziaria necessaria per garantire l'attuazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MISURE PER LA PROMOZIONE
DEL TURISMO

Art. 1.
(Istituzione del Ministero del turismo)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14) Ministero del turismo»;

b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;

c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

d) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis
Ministero del turismo

Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero del turismo sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al Ministero del turismo sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
3. La denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorre, la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui al comma 2, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane comprendono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere che risulta assegnato al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dall'amministrazione di destinazione e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Le facoltà assunzionali del Ministero del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del turismo provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del turismo”;

b) le parole: “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del turismo”.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, sono abrogati.
8. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del turismo”;

b) le parole: “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del turismo”.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.
(Fondo per il sostegno
dell'offerta turistica nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale, prevedendo anche iniziative finalizzate al sostegno del turismo sociale.
3. Il Ministro del turismo, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di presentazione dei progetti di cui al comma 2 da parte delle regioni e i criteri di valutazione dei medesimi ai fini della ripartizione del fondo prevista dal medesimo comma 2.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, di seguito denominata «Scuola», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno;

b) prevedere che la finalità didattica della Scuola sia quella di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane;

c) consentire l'accesso alla Scuola a persone in possesso di diploma di laurea o diploma in materie attinenti al settore turistico, nonché a imprenditori e a manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale;

d) prevedere che i percorsi formativi si articolino nei seguenti corsi:

1) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva con particolare riguardo ai settori del front office, food and beverage, house-keeping, sales e marketing, event management e gestione delle risorse umane;

2) corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali;

e) prevedere che una parte integrante dei percorsi formativi sia costituita da un periodo di stage presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo;

f) prevedere il rilascio di un attestato di master a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 4.
(Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera)

1. Al fine di migliorare l'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, i medesimi istituti possono accedere a finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici nel limite complessivo di spesa, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;

b) garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;

c) garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;

d) prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;

e) prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 6.
(Semplificazione del rilascio dei visti
di ingresso per turismo)

1. Al fine di incentivare i flussi turistici provenienti dagli Stati esteri, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate per la riduzione, in misura almeno pari alla metà dei termini previsti dalla legislazione vigente, dei tempi di rilascio dei visti di ingresso per turismo, anche prevedendo visti di ingresso cumulativi o modalità di rilascio in formato elettronico.
2. Le procedure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai cittadini degli Stati esteri individuati ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro del turismo. Gli Stati di cui al primo periodo sono individuati sulla base dei dati relativi alla domanda turistica e al potere di acquisto.

Art. 7.
(Razionalizzazione dell'attività degli uffici esteri dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere ai fini della promozione turistica)

1. Gli uffici esteri dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano la propria attività al fine di svolgere un'azione omogenea, razionale ed efficiente nella promozione dell'offerta turistica italiana sulla base di linee guida individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Istituzione della Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale)

1. Al fine di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree, presso il Ministero del turismo è istituita la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta dal Ministro del turismo o da un suo delegato, che la presiede, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, da un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione, e da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La Commissione individua le aree territoriali di crisi nel settore turistico ed elabora un piano per il sostegno e il rilancio delle medesime aree, nonché un piano di interventi per il potenziamento delle politiche turistiche a livello nazionale.
4. Per la parte di competenza statale, i provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

Art. 9.
(Contrasto dello svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche)

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti che svolgono attività di ricezione e ospitalità turistica in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, le regioni redigono un elenco delle strutture e dei soggetti che ospitano turisti a pagamento, anche all'interno di abitazioni private, nel proprio territorio in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Gli elenchi sono inviati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'ambito del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni è istituita, sulla base delle risorse umane disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita area d'intervento finalizzata all'individuazione e al contrasto dell'esercizio abusivo delle attività e delle professioni turistiche che si svolgono a livello informatico e digitale. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione del presente comma.

Art. 10.
(Applicazione del QR code sui prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

1. Al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio turistico italiano e di incentivare la domanda di turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i prodotti italiani, alimentari e vinicoli, contrassegnati dai marchi di denominazione di origine o di indicazione geografica, devono riportare nella propria confezione un codice a barre bidimensionale (QR code) che consenta il collegamento a una pagina internet contenente informazioni sul territorio di origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti.
2. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo provvede alla realizzazione delle pagine internet di cui al comma 1 e alla loro pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
3. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 11.
(Incentivi per favorire
il turismo destagionalizzato)

1. Al fine di incentivare l'attività turistica nei periodi di bassa stagione, il Ministero del turismo, sulla base di una convenzione stipulata tra l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, le amministrazioni locali e le imprese ferroviarie in possesso di licenza per il trasporto di persone di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, contribuisce alla realizzazione di iniziative promozionali, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le modalità di attuazione del presente articolo sono individuate con regolamento del Ministro del turismo adottato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
(Promozione del patrimonio turistico da parte della RAI – Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la parola: «innovative» sono inserite le seguenti: «, nonché alla promozione del patrimonio turistico italiano anche prevedendo la realizzazione di un apposito canale satellitare tematico».

Capo II
MISURE PER IL SOSTEGNO
DEL LAVORO NEL SETTORE TURISTICO

Art. 13.
(Reintroduzione dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le imprese alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali con le modalità di cui al presente articolo.
2. Ciascun utilizzatore di cui al comma 1 si avvale del lavoro occasionale nel limite di spesa complessivo di 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori, nel corso di un anno civile. Ai prestatori si applica il limite di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali ai sensi del presente articolo gli utilizzatori acquistano attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
4. Il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 3 è fissato in 10 euro per ogni ora lavorativa prestata.
5. Gli utilizzatori che acquisiscono prestazioni di lavoro occasionali ai sensi del presente articolo sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità telematiche, comprese comunicazioni di short message service (SMS) o di posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì l'orario di inizio e di termine e il luogo della prestazione.
6. Il prestatore di lavoro occasionale di cui al presente articolo percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 8. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro occasionale.
7. Il concessionario di cui al comma 8 provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 7 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro annui. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente»;

b) all'articolo 29, comma 2, lettera b), le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici giorni».

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis(Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermi restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4, è calcolata nel modo seguente:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per lo svolgimento delle attività individuate dall'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico.
3. In ogni caso, ai fini di cui al presente articolo, la NASpI non può superare, nell'anno 2019, l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati avvenuta nell'anno precedente»;

b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione delle prestazioni di disoccupazione»;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1, per i lavoratori di cui al presente comma e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1, per i lavoratori di cui al presente comma e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al medesimo articolo 4-bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso».

Art. 16.
(Deducibilità dell'IRAP
in caso di lavoratori stagionali)

1. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le imprese alberghiere possono portare in deduzione, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il costo totale sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 17.
(Defiscalizzazione e decontribuzione
dei premi
una tantum)

1. I premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum e comunque per non più di due volte nel corso di un anno civile dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera sono esenti da imposizione fiscale e non soggetti al versamento di contributi a fini previdenziali e a fini assicurativi contro gli infortuni da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore. Le esenzioni di cui al primo periodo non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro.

Art. 18.
(Esclusione dell'attività di guida turistica dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-ter) alle attività di guida turistica».

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del turismo, emana un decreto per l'individuazione e la classificazione dei siti archeologici e culturali di rilevante interesse nazionale. All'interno dei predetti siti l'attività di guida turistica può essere svolta esclusivamente da parte delle guide in possesso di abilitazione conseguita nella provincia o nella regione nella quale è ubicato il sito.

Capo III
MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE ALBERGHIERE E DELLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 19.
(Credito d'imposta per innovazioni
e ristrutturazioni)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e il limite massimo delle spese sostenute previsto dal comma 1 del medesimo articolo 10 è elevato a 300.000 euro.

Art. 20.
(Calcolo della TARI per alberghi e strutture ricettive del settore turistico)

1. Dopo il comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

«652-bis. I comuni, nel commisurare la tariffa ai sensi del comma 651 o del comma 652, per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico tengono conto del numero di posti letto dei medesimi soggetti. Le tariffe commisurate ai sensi del presente comma non possono essere comunque superiori a quelle applicate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 21.
(Garanzia dei pagamenti in favore delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive utilizzate con finalità di pubblica utilità)

1. Al fine di garantire il pagamento dei servizi di ospitalità ai soggetti sfollati prestati dalle imprese alberghiere e dalle altre strutture ricettive nei casi in cui è deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2019, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. A decorrere dall'anno 2020, il fondo di cui al comma 1 è finanziato con la legge di bilancio.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Art. 22.
(Finanziamenti agevolati)

1. Al fine di ristrutturare e di ammodernare le strutture alberghiere, le imprese alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà possono accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto delle medesime strutture.
2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, in base a contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di venticinque anni. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede anche le modalità per garantire l'uniformità di trattamento e l'efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, nonché il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
6. L'importo complessivo dei finanziamenti agevolati è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 23.
(Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 – (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i soggetti indicati dal presente comma gli importi dei canoni, compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico-alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che hanno un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;

d) strutture ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;

e) strutture che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, comprese strutture che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, non rientranti in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) o comunque non assimilabili a una di esse: euro 322;

f) strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole e istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legislazione vigente: euro 160.

2. Nel canone di cui al comma 1 è compreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI – Radiotelevisione italiana Spa».

Art. 24.
(Durata delle concessioni
dei beni demaniali marittimi)

1. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, interventi di ristrutturazione finalizzati all'ammodernamento, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.
2. Le spese di cui al comma 1 non devono essere inferiori al 20 per cento del valore della struttura oggetto degli interventi di ristrutturazione. La documentazione delle spese sostenute è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruità con gli interventi di ristrutturazione effettuati.

Art. 25.
(Modifiche alla normativa antincendio)

1. Il piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, si applica esclusivamente alle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 36 posti letto. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede ad apportare le modifiche necessarie alla regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal presente comma.

Art. 26.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2019 e a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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