PDL 1715

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1715

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TRIZZINO, ADELIZZI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ANGIOLA, AZZOLINA, MASSIMO ENRICO BARONI, BUOMPANE, CASA, CECCONI, CHIAZZESE, COLLETTI, D'ARRANDO, SABRINA DE CARLO, DE LORENZO, DI STASIO, DONNO, EMILIOZZI, FARO, FLATI, GALIZIA, GRIMALDI, GUBITOSA, LAPIA, LICATINI, LOREFICE, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MAMMÌ, MANZO, MENGA, MISITI, NAPPI, NESCI, PAPIRO, PENNA, PERANTONI, PROVENZA, RADUZZI, SAPIA, SARLI, SARTI, SODANO, SPORTIELLO, SURIANO, TROIANO, VILLANI

Modifica all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, in materia di titolarità e gestione delle farmacie private da parte di società

Presentata il 28 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si interviene sulla legge n. 362 del 1991, sul riordino del settore farmaceutico. In particolare, si modifica l'articolo 7, sulla titolarità e gestione della farmacia, introducendo nuovi commi per arginare la presenza delle società di capitali internazionali nel settore. Nello specifico, il comma 2-bis prevede che «i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo», allo scopo di assicurare, nella compagine sociale e quindi nella vita societaria, un maggior peso decisionale ai soci farmacisti professionisti rispetto agli altri soci. Come più volte sancito dalla giurisprudenza italiana, ma anche europea, la gestione professionale a cura del farmacista rappresenta la garanzia per il corretto esercizio del servizio farmaceutico. Se questa condizione non viene rispettata, la società deve essere sciolta, a meno che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi, così come stabilito dal comma 2-ter. In caso di scioglimento della società, viene meno anche l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società è titolare. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della disposizione sono tenute ad adeguarsi alla stessa entro tre anni. In caso di mancato adeguamento, lo stesso comma 2-ter prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro, che andrà a finanziare un fondo per la tutela delle piccole farmacie, istituito dal comma 2-quater.
Con la presente proposta di legge, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si vuole quindi assicurare anche una conduzione societaria delle farmacie, intendendo per tale l'assunzione delle decisioni dell'azienda-farmacia, perfezionata mediante deliberazioni sociali tecnico-professionali condivise dalla componente professionale formata dai soci farmacisti, nonché impedire la svendita delle farmacie nazionali alle imprese internazionali che, pagando le tasse in Stati esteri, contribuiscono alla distruzione della professionalità sanitaria dei farmacisti, i quali rappresentano per tutti i cittadini, soprattutto nei piccoli centri, le «sentinelle» e spesso il primo punto di riferimento sanitario. La legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 prevede, attualmente, la possibilità per ciascuna società di capitali di possedere fino al 20 per cento delle farmacie presenti a livello regionale.
Un limite che secondo la stessa Federazione ordini farmacisti italiani potrebbe consentire a cinque società di «controllare tutte le 20.000 farmacie italiane» aprendo la strada «alla creazione di oligopoli, con una forte prevalenza degli obiettivi di profitto e di mercato e con conseguenze negative per la qualità del servizio reso alla popolazione». In questo senso, la presente proposta di legge, che prevede la maggioranza della componente professionale all'interno delle società che possiedono farmacie, può rappresentare un importante correttivo per salvaguardare e potenziare la capillare rete delle farmacie di comunità, integrata nel Servizio sanitario nazionale coerentemente con la sua mission di continua risposta alle esigenze dei cittadini.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso di intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società è titolare.
2-ter. Le società di cui al comma 1 già costituite alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono tenute ad adeguarsi a quanto disposto dal comma 2-bis entro trentasei mesi dalla citata data di entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento, alle predette società si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro.
2-quater. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per la tutela delle piccole farmacie, a cui affluiscono gli importi delle sanzioni di cui al comma 2-ter».

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