PDL 1712

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1712

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARÈ, LA MARCA, CARLA CANTONE, CANTINI, NAVARRA, INCERTI, CARDINALE, MORGONI, CRITELLI, NOBILI, PAGANI, FRAILIS, DE MENECH, VAZIO, FRAGOMELI, PRESTIPINO, PIZZETTI, MARATTIN, SCHIRÒ, UNGARO, ROSSI, MARCO DI MAIO

Disposizioni in materia di corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 28 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! — La popolazione italiana è da anni in costante declino demografico. I cittadini italiani residenti all'estero, nel 2017, hanno superato i 5 milioni e 114 mila unità (dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Grazie anche al loro contributo sono pervenuti in Italia miliardi di valuta pregiata attraverso le loro preziose rimesse. Nonostante la scelta di lasciare l'Italia, i legami affettivi, culturali, economici e sociali non sono mai stati interrotti. Molti hanno avuto fortuna, hanno «fatto strada» e, con grandi sacrifici, sono riusciti a realizzare i loro sogni e a ricostruirsi un futuro florido che dà lustro al nostro Paese. Altri, invece, hanno avuto meno fortuna e si sono scontrati con le stesse difficoltà che avrebbero incontrato nel loro Paese di origine, trovandosi, dopo tanti anni di duro lavoro, senza nulla, senza essere riusciti a risparmiare dei soldi e senza un'adeguata copertura previdenziale. Inoltre, molto spesso i nostri concittadini vivono in Paesi che non hanno stipulato accordi di reciprocità con l'Italia e, quindi, hanno subìto delle discriminazioni dal punto di vista lavorativo. Occorre ricordare che più di sessant'anni fa le condizioni erano molto diverse, in particolare per quanto riguarda i diritti civili.
Ciò detto, è nostro dovere morale e civile aiutare questi concittadini poco fortunati e fortemente penalizzati. Il legislatore deve tenere conto delle diverse situazioni che l'emigrazione ha creato. Per questo motivo credo sia doveroso introdurre, con la presente proposta di legge, un assegno sociale minimo in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.
Se, infatti, il nostro Paese continua ad accogliere centinaia di migliaia di immigrati provenienti da ogni angolo del mondo e alla gran parte di essi dà la possibilità di acquisire la cittadinanza e, di conseguenza, i diritti ad essa connessi, non possiamo penalizzare chi tali diritti dovrebbe averli per nascita.
Gli articoli 2, 3, 35 e 38 della nostra Costituzione stabiliscono i princìpi di libertà e di uguaglianza; sulla scorta di tali princìpi è doveroso garantire a tutti i cittadini italiani residenti all'estero, che abbiano compiuto sessantasette anni di età o che siano totalmente e permanentemente inabili al lavoro il diritto a percepire l'assegno sociale previsto dalla legge 8 agosto n. 335 del 1995.
In un momento storico in cui si evidenzia una preoccupante stagnazione e un rallentamento dell'economia di molti Paesi, con la presente proposta di legge si vuole sostenere quei cittadini sui quali potrebbe ulteriormente gravare tale situazione.
Per avere accesso, dunque, ai benefìci previsti dalla legge n. 335 del 1995, si prevede che l'assegno sociale sia corrisposto sulla base dei seguenti requisiti: possesso della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91; residenza all'estero; iscrizione all'AIRE; l'avere compiuto sessantasette anni di età ovvero essere totalmente e permanentemente inabili al lavoro; avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; non percepire, nel Paese in cui si è residenti, altra prestazione assistenziale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dagli articoli 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto anche ai cittadini italiani residenti all'estero, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

1. L'assegno sociale di cui all'articolo 1 spetta ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

b) essere residenti all'estero;

c) essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

d) avere compiuto sessantasette anni di età o essere totalmente e permanentemente inabili al lavoro

e) avere situazione una situazione reddituale e patrimoniale definita dai seguenti parametri:

1) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE e diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a euro 45.000;

3) patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di valore non superiore a euro 10.000, incrementato di euro 3.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 2.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti limiti sono ulteriormente incrementati di euro 7.500 per ogni componente il nucleo familiare con disabilità, come definita ai fini ISEE;

4) reddito del nucleo familiare inferiore a euro 9.000 annui nei casi in cui il nucleo medesimo risieda in un immobile preso in locazione, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica prevista dall'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

f) non percepire, nel Paese di residenza, altra prestazione assistenziale.

Art. 3.

1. Le domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 1 sono presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite la rappresentanza consolare italiana accreditata nel Paese di residenza, documentando i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. Le rappresentanze consolari italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta, unitamente al proprio parere, all'INPS. A tal fine, annotano in un apposito registro i dati personali del richiedente e la data di decorrenza dell'assegno sociale.

Art. 4.

1. L'assegno sociale di cui all'articolo 1 ha carattere personale, non è trasmissibile e non può costituire garanzia di qualsiasi obbligazione.
2. La corresponsione dell'assegno sociale cessa al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) morte del beneficiario;

b) perdita, rinuncia o revoca della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

c) accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2;

d) qualora il beneficiario abbia reso false dichiarazioni nella domanda.

Art. 5.

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è istituito, presso l'INPS, un apposito fondo per gli assegni sociali in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

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