PDL 1711

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo III
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo IV
                        Articolo 14
                        Articolo 15

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1711

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ENRICO BORGHI, D'ALESSANDRO, FIANO, FRAGOMELI, INCERTI, MURA, PEZZOPANE, TOPO, ZARDINI

Disciplina dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

Presentata il 28 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! — L'ambiente è oggi un elemento essenziale per uno sviluppo nuovo e coraggioso del nostro Paese che abbia come obiettivo la sostenibilità ambientale.
Da quando, per la prima volta, nel 2015 il cosiddetto «collegato ambientale» (legge n. 221 del 2015) ha previsto nel titolo di una legge dello Stato le parole «green economy», la stagione delle riforme avviata nel Paese ha preso in considerazione anche l'ambiente, per un cambiamento radicale che dovrà contraddistinguere il futuro. Per favorire il cambiamento è necessario capire il valore dei servizi ecosistemici e ambientali dei quali usufruiamo quotidianamente.
Oggi è, quindi, il tempo di una collaborazione nuova tra il legislatore e i cittadini per ridisegnare un modello di sviluppo e di vita.
In tale contesto è un'assoluta novità indicare e costruire le basi per un'economia che fa dell'ambiente il perno dello sviluppo futuro per il nostro Paese e che puntando su innovazione e su qualità consentirà all'Italia di giocare un ruolo da protagonista all'interno di un sistema sempre più globalizzato. Infatti la nostra prosperità economica e il nostro benessere dipendono dal buono stato del capitale naturale che quotidianamente utilizziamo sotto forma di servizi ecosistemici e ambientali: terreni fertili, mari produttivi, acque potabili, aria pura, impollinazione, prevenzione delle alluvioni, regolazione del clima, eccetera. La perdita di biodiversità può però indebolire un ecosistema, compromettendo la fornitura di tali servizi. Il ripristino degli ecosistemi degradati è spesso costoso e, in alcuni casi, i cambiamenti possono diventare irreversibili.
La biodiversità è stata definita dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD), fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, come la variabilità di tutti gli organismi viventi compresi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e nei complessi ecologici di cui essi sono parte. Le interazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente fisico danno luogo a relazioni funzionali che caratterizzano i diversi ecosistemi garantendo la loro resilienza, il loro mantenimento in un buono stato di conservazione e la fornitura dei servizi ecosistemici.
Nel 2005 il progetto di ricerca internazionale «Millennium Ecosystem Assessment» («Valutazione degli ecosistemi del millennio») ha classificato i servizi ecosistemici in quattro gruppi funzionali: di fornitura, cioè prodotti ottenuti dagli ecosistemi quali cibo, acqua pura, fibre, combustibile, medicine; di regolazione, in quanto i benefìci sono ottenuti dalla regolazione di processi ecosistemici, ad esempio in relazione al clima, al regime delle acque e all'azione di agenti patogeni; culturali, intesi come l'insieme dei benefìci non materiali ottenuti dagli ecosistemi come il senso spirituale, etico, ricreativo, estetico e le relazioni sociali; di supporto, in cui rientrano i servizi necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici come la formazione del suolo, il ciclo dei nutrienti e la produzione primaria di biomassa. Per molti di questi servizi il valore economico non è contabilizzato nel mercato e, di conseguenza, sono eccessivamente utilizzati o inquinati.
L'importanza di effettuare quantificazioni biofisiche e stime monetarie per misurare, da un lato, i costi ambientali associati allo sfruttamento della biodiversità e, dall'altro, i benefìci ottenuti per il benessere umano è stata riconosciuta nell'ambito delle Nazioni Unite attraverso la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (SDGs) e del Piano strategico 2011-2020 della CBD con i suoi Aichi targets.
In particolare, a legislazione vigente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è impegnato a promuovere, nel quadro di riferimento dettato dalla Strategia nazionale per la biodiversità, l'integrazione della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici nelle politiche economiche e di settore, a partire dalle opportunità offerte nell'ambito della programmazione economica europea 2014¬2020 e dal citato collegato ambientale che, all'articolo 70, ha delegato il Governo a introdurre sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.
Negli ultimi decenni le minacce nei confronti degli ecosistemi sono sempre più gravi e numerose: dalla frammentazione ecologica al consumo di suolo, fino all'inquinamento ambientale e al riscaldamento climatico globale. Queste minacce che l'ambiente subisce quotidianamente non vengono combattute con sufficienti misure di conservazione, tutela e protezione. Recenti studi dimostrano come l'Italia investa poco per i suoi venticinque Parchi nazionali (circa 50 milioni di euro all'anno) e ancora meno per la Rete Natura 2000. Il report finanziario sull'avanzamento delle sei regioni (Valle d'Aosta, Sicilia, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio) che hanno attivato la misura 213 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE», relativa ai terreni agricoli, mostra una spesa nulla, sottolineando le difficoltà di finanziare adeguatamente i proprietari di terreni situati nei siti.
Lo sviluppo di strumenti adeguati per una corretta gestione dell'ambiente passa necessariamente attraverso l'integrazione di elementi ecologici, economici e socio-politici all'interno di un quadro interdisciplinare.
Gli ecosistemi forniscono all'umanità una grande varietà di servizi e di vantaggi ma, nonostante ciò, il loro valore reale, nel lungo periodo, non è «contabilizzato» nelle previsioni economiche della società. Se da un lato la domanda dei servizi ecosistemici è cresciuta in modo significativo dal 1960 ad oggi, allo stesso tempo si stima che quasi due terzi dei servizi stessi sono in declino.
Negli ultimi cinquanta anni l'uomo ha modificato gli ecosistemi con una velocità e una forza che non si erano mai osservate in periodi precedenti. Le cause principali sono state la crescente necessità di cibo, acqua dolce, legname, fibre e fonti energetiche: questo impatto sta provocando una perdita irreversibile di biodiversità in tutto il pianeta e, in particolare, è stato valutato che il 60 per cento dei servizi ecosistemici del pianeta sono stati compromessi.
Pertanto è fondamentale che le decisioni relative alla gestione e alla pianificazione del territorio tengano conto delle funzioni e dei servizi ecosistemici e ambientali affinché gli amministratori locali possano controllare le pressioni che minacciano l'ecosistema e la loro funzionalità, migliorarne l'efficacia e costruire un modello di governance che si basi su strumenti quali la remunerazione di tali servizi.
Con la presente proposta di legge, recante la «Disciplina dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali», si introduce nella legislazione nazionale la possibilità di definire le funzioni ecosistemiche mettendo in risalto la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità dell'uomo e garantiscano la vita di tutte le specie e delle relative remunerazioni finalizzate al mantenimento e alla diffusione delle funzioni ecosistemiche.
Queste funzioni ecosistemiche comprendono, quindi, i beni e i servizi utilizzati dalla società umana per soddisfare il proprio benessere e pertanto, con l'articolo 1, si stabiliscono le finalità e l'ambito di applicazione. In particolare, si stabiliscono criteri e modalità generali per l'applicazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali attraverso meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari di un determinato servizio ecosistemico e ambientale. La finalità è quella di assicurare uno stato di conservazione degli ecosistemi adeguato allo svolgimento delle loro funzioni e dei loro processi ed eventualmente incrementare la loro funzionalità nel tempo. Per tali motivi tra gli obiettivi principali la proposta di legge inserisce l'adeguata considerazione del capitale naturale (CN) nell'ambito dei processi decisionali di pianificazione dell'uso delle risorse naturali, anche a fini di perequazione territoriale, e il recupero dei costi nella valorizzazione del capitale naturale.
Non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di legge le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi e la funzione di riserva genetica, in attuazione del Protocollo addizionale di Nagoya.
L'articolo 2 reca le definizioni e in particolare quelle dei servizi ecosistemici e ambientale (SEA), distinti in servizi di supporto, di regolazione, di approvvigionamento e culturali, del pagamento dei SEA (PSEA), del capitale naturale (CN), della funzionalità dell'ecosistema (FE) e dell'unità ecologica funzionale (UEF).
Con i servizi di supporto si intendono i servizi ecosistemici che sostengono e permettono la fornitura di tutti gli altri tipi di servizi, per esempio la formazione del suolo e il ciclo dei nutrienti, cioè la disponibilità di elementi minerali quali azoto, fosforo e potassio indispensabili per la crescita e lo sviluppo degli organismi. I servizi di supporto si differenziano dai servizi di approvvigionamento, di regolazione e culturali in quanto i loro impatti sulle persone sono spesso indiretti o si verificano nel corso di un tempo molto lungo, mentre i cambiamenti nelle altre categorie hanno impatti relativamente diretti e di breve termine sulle persone.
I servizi di regolazione sono volti ad assicurare la regolazione dei processi ecosistemici e comprendono la regolazione dei gas, consentendo di avere aria pulita e respirabile e più in generale il mantenimento di un pianeta abitabile, la regolazione del clima, la regolazione delle acque e dei materiali, la regolazione dell'erosione, la protezione dai dissesti idrogeologici, la regolazione dell'impollinazione, la regolazione degli habitat per la biodiversità, fornendo spazi vitali e zone di rifugio e di protezione a piante e animali selvatici (soprattutto nella fase riproduttiva). Questi servizi sono di solito non conosciuti fino al momento in cui vengono persi o degradati.
Con i servizi di approvvigionamento ci si riferisce ai servizi che forniscono prodotti quali cibo, acqua, materie prime, energia e fibre.
Infine, i servizi culturali forniscono benefìci non materiali che la popolazione ottiene dagli ecosistemi attraverso l'arricchimento spirituale, lo sviluppo cognitivo, la riflessione, le esperienze ricreative ed estetiche.
Con il capo II, articoli da 4 a 7, si individuano i soggetti dei sistemi di PSEA.
I fornitori (articolo 4), soggetti pubblici e privati, assicurano uno stato di conservazione degli ecosistemi adeguato allo svolgimento delle loro funzioni e trasmettono semestralmente alla Rete dei sistemi di PSEA di cui all'articolo 6 i dati relativi ai SEA e ai sistemi di PSEA secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I certificatori dei SEA (articolo 5) sono abilitati a valutare il SEA oggetto di transazione, a monitorare l'erogazione del SEA, a collaborare alla redazione del bilancio ambientale e a collaborare con la Rete dei sistemi di PSEA. Lo stesso articolo istituisce l'Albo dei certificatori presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Con l'articolo 7 si prevede l'istituzione, nell'ambito del Comitato per il CN, di un Osservatorio che dovrà, tra le altre funzioni, predisporre delle linee guida per la definizione delle modalità tecniche di attuazione delle attività previste dalla legge e degli standard di qualità dei sistemi di PSEA.
Con il capo III (articoli 8-13) si definiscono gli strumenti dei sistemi di PSEA.
Per rispondere alla perdita di biodiversità e di SEA in diversi Paesi nel mondo sono emersi, oltre ai mercati di tipo tradizionale (volontari o stabiliti dalla legge) relativi, ad esempio, ai gas serra (carbonio), all'acqua e alla biodiversità, nuove forme di scambio, tra cui in particolare i sistemi di PSEA finalizzati al recupero e alla salvaguardia dei sistemi ecologici e dei servizi da essi forniti.
L'articolo 8 prevede che il sistema di PSEA si realizza mediante strumenti negoziali unilaterali o plurilaterali, di diritto pubblico o di diritto privato, quali accordi, convenzioni, contratti, concessioni, autorizzazioni, licenze, donazioni o legati, perfezionati anche attraverso l'intervento di intermediari. Il sistema di PSEA può avvenire in forma diretta o indiretta e sono oggetto di remunerazione i seguenti SEA: la fissazione del carbonio dalle foreste, dell'arbicoltura da legno e dei suoli agricoli; la regimazione delle acque; la salvaguardia della biodiversità; la produzione energetica derivante dai SEA. Con l'articolo 9 si istituisce il catalogo dei SEA, realizzato dalle regioni, dalle Autorità di bacino distrettuale e dai gestori delle aree protette.
Ai sensi dell'articolo 10, i sistemi di PSEA sono definiti sulla base del rapporto sulla valutazione ecologico-economica dello stato del CN e dei SEA.
Un esempio concreto di sistema di PSEA (uno dei primi) è l'accordo liberamente sottoscritto tra l'azienda municipalizzata per la fornitura di servizi idrici della città di New York e i proprietari forestali del bacino di captazione. In base a tale accordo i proprietari si sono impegnati a gestire i propri boschi secondo uno specifico programma di gestione forestale compatibile con il mantenimento del deflusso idrico a valle di qualità e quantità costante nel tempo. La compensazione per il mantenimento del servizio ecosistemico (acqua potabile) fornito alla popolazione urbana da parte dei gestori delle foreste è assicurata da un'addizionale sulla tariffa idrica, pagata dagli utenti finali. L'accordo ha permesso un parziale risparmio di spesa di circa 6-9 miliardi di dollari necessari per realizzare impianti di depurazione, che sarebbe comunque gravata sui cittadini, garantendo ai proprietari forestali un flusso annuo e costante di reddito.
I sistemi di PSEA possono essere quindi uno strumento di gestione efficace delle risorse naturali che consente di internalizzare i costi e i benefìci ambientali nel processo decisionale attraverso una transazione contrattuale volontaria tra il fornitore e l'acquirente di un determinato SEA (o di una specifica gestione del suolo) in modo da assicurarsi il servizio stesso garantendo elevati livelli di qualità del paesaggio.
Con l'articolo 11 si prevede l'individuazione dei criteri e delle modalità di definizione del valore dei SEA oggetto di remunerazione mediante apposito decreto ed è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo nel quale confluisce l'1 per cento dei proventi derivanti dai sistemi di PSEA, destinato al finanziamento delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
Con il capo IV (articoli 14 e 15) si dettano, infine, disposizioni particolari sui SEA in materia di salvaguardia della biodiversità e di risorse idriche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità generali per l'applicazione di un sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali volto a promuovere una gestione efficace e sostenibile del capitale naturale e l'utilizzo dei citati servizi, attraverso procedure di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari di un determinato servizio ecosistemico e ambientale.
2. Le finalità del sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali di cui alla presente legge consistono nell'assicurare lo stato di conservazione degli ecosistemi adeguato allo svolgimento delle loro funzioni e dei loro processi ed eventualmente nell'incrementare nel tempo la loro funzionalità, provvedendo al ripristino degli stessi ove necessario, in modo da tutelarne il valore per la collettività e contribuire allo sviluppo sostenibile.
3. La presente legge persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la salvaguardia, la conservazione e la gestione sostenibile del capitale naturale, per il suo valore intrinseco e in quanto essenziale al benessere e alla prosperità del genere umano;

b) l'adeguata considerazione del capitale naturale nell'ambito dei processi decisionali di pianificazione dell'uso delle risorse naturali, anche a fini di perequazione territoriale;

c) la promozione dell'integrazione delle politiche su scala territoriale per la conservazione e il miglioramento qualitativo e quantitativo del capitale naturale;

d) l'applicazione del principio del recupero dei costi nella valorizzazione del capitale naturale.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3, la presente legge promuove inoltre:

a) il miglioramento della qualità dell'informazione ambientale, anche attraverso l'integrazione delle conoscenze, delle competenze e dei dati a disposizione dei soggetti coinvolti;

b) l'applicazione di sistemi di contabilità ambientale e di remunerazione che non comportino duplicazioni di valutazione e di pagamento, finalizzati a mantenere intatte o a incrementare le funzioni ecosistemiche, o a ripristinarle ove necessario, e che garantiscano l'efficacia e l'efficienza nella gestione del capitale naturale.

5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge:

a) le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi;

b) la funzione di riserva genetica, in attuazione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 e reso esecutivo dalla legge 16 gennaio 2019, n. 7.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intendono per:

a) servizi ecosistemici e ambientali (SEA): i benefìci che derivano direttamente o indirettamente dalle funzioni e dai processi svolti dagli ecosistemi e dall'ambiente, indispensabili per la sopravvivenza e il benessere del genere umano, distinti nei seguenti servizi di supporto, di regolazione, di approvvigionamento e culturali:

1) servizi di supporto: i SEA alla base delle funzioni essenziali, che comprendono, tra l'altro, la formazione del suolo, la fotosintesi e il ciclo dei nutrienti;

2) servizi di regolazione: i SEA volti ad assicurare il funzionamento degli ecosistemi, che concernono, tra l'altro, le condizioni climatiche, il ciclo dell'acqua e dei materiali;

3) servizi di approvvigionamento: i SEA che forniscono prodotti quali cibo, acqua, legname, energia e fibre;

4) servizi culturali: i SEA che producono benefìci ricreativi, estetici e spirituali;

b) capitale naturale (CN): l'insieme degli ecosistemi che generano un flusso rinnovabile di beni e di servizi;

c) funzionalità dell'ecosistema (FE): la capacità di mantenere vitali i flussi di energia, i cicli biogeochimici e le interazioni trofiche da parte degli organismi viventi rispetto alle dinamiche abiotiche;

d) unità ecologico-funzionale (UEF): l'ambito territoriale eco-geografico a cui si riferisce il sistema di remunerazione del SEA considerato, caratterizzato dalla riconoscibilità della direzione del flusso dei servizi di regolazione da un'area di origine a una di utilizzo o di trasferimento;

e) pagamento dei SEA (PSEA): la remunerazione di una quota del valore economico dei SEA forniti dal CN, secondo procedure di carattere negoziale tra soggetti fornitori e beneficiari, in modo che l'ecosistema generatore del SEA mantenga inalterate ed eventualmente incrementi o ripristini, ove necessario, le proprie funzioni all'interno dell'UEF;

f) SEA oggetto di remunerazione: i SEA per i quali è possibile attivare sistemi di PSEA all'interno dell'UEF;

g) beneficiari dei SEA: i soggetti pubblici o privati che, nell'ambito di ciascun sistema di PSEA, utilizzano i SEA anche per fornirli ai fruitori;

h) fornitori di SEA: i soggetti pubblici o privati che consentono, attraverso la gestione del CN, la fornitura di SEA, tra i quali sono compresi i comuni, le loro unioni, le aree protette e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) certificatore di SEA: il soggetto indipendente, diverso dal fornitore e dal beneficiario, abilitato a valutare il SEA oggetto di negoziazione;

l) intermediario: il soggetto pubblico o privato che facilita il rapporto negoziale tra il fornitore e il beneficiario;

m) fruitore: il soggetto, diverso dal beneficiario, che accede ai SEA o ne usufruisce attraverso l'intervento di quest'ultimo.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo II
SOGGETTI DEI SISTEMI DI PSEA

Art. 4.
(Fornitori)

1. I fornitori assicurano uno stato di conservazione degli ecosistemi adeguato allo svolgimento delle loro funzioni e dei loro processi ed eventualmente al ripristino e all'incremento nel tempo della loro funzionalità, al monitoraggio ambientale, nonché, per quanto riguarda i fornitori pubblici, alle azioni di educazione e di comunicazione ai cittadini sull'importanza del riconoscimento del valore della natura per il benessere collettivo, mediante i proventi derivanti dai sistemi di PSEA.
2. I fornitori trasmettono alla Rete dei sistemi di PSEA di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati relativi ai SEA e ai sistemi di PSEA, compresi quelli sulla contabilità economico-ambientale di cui all'articolo 12, entro il 30 novembre di ogni anno per la previsione dell'anno successivo, nonché entro il 30 giugno in riferimento al consuntivo dell'anno precedente. La trasmissione avviene secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.
(Certificatori di SEA)

1. Il certificatore di SEA svolge le seguenti funzioni:

a) quantifica il SEA da un punto di vista biofisico, secondo scale temporali e spaziali, sulla base, ove esistente, del catalogo dei SEA di cui all'articolo 9, in modo da consentire al fornitore e al beneficiario di stabilire la quota di servizio ecosistemico e ambientale oggetto di transazione;

b) monitora l'erogazione del SEA assicurando che la quota oggetto di transazione garantisca il mantenimento o l'incremento della funzionalità dell'ecosistema e la rinnovabilità del CN;

c) collabora alla redazione del bilancio ambientale fornendo i dati relativi al CN e al SEA oggetto di certificazione e monitoraggio al soggetto che redige il bilancio;

d) collabora con la Rete dei sistemi di PSEA di cui all'articolo 6 nonché con le attività del Comitato per il CN di cui all'articolo 7 fornendo i dati richiesti relativi al CN e al SEA oggetto di certificazione e monitoraggio secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito l'Albo dei certificatori di SEA, al quale si accede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che prevede, in particolare, il possesso di adeguate competenze di tipo ecologico-economico.

Art. 6.
(Rete dei sistemi di PSEA)

1. Le regioni, le Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti gestori delle aree protette e il Comitato per il CN di cui all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, costituiscono la Rete dei sistemi di PSEA.
2. Le regioni, le Autorità di bacino distrettuale e i soggetti gestori delle aree protette, in base alla rispettiva competenza, censiscono gli ecosistemi e i relativi SEA ai sensi dell'articolo 9 ed effettuano il monitoraggio dei SEA oggetto di remunerazione e dei sistemi di PSEA al fine di verificare l'efficacia ambientale, l'efficienza economica e l'equità distributiva dei costi e dei benefìci associati ai SEA.
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono al Comitato per il CN secondo le modalità e i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, un resoconto delle attività svolte e dei dati raccolti. I medesimi soggetti mettono a disposizione del Comitato i dati e le informazioni raccolti in conformità con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
4. I soggetti di cui al comma 2 promuovono l'utilizzazione dei sistemi di PSEA nell'ambito della propria attività pianificatoria per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla normativa vigente.

Art. 7.
(Istituzione e funzioni dell'Osservatorio sul CN)

1. Il Comitato per il CN ai fini di cui alla presente legge, istituisce al suo interno un Osservatorio sul CN, che esercita le seguenti funzioni:

a) predisporre linee guida per la definizione delle modalità tecniche dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, contenenti, tra l'altro, la definizione degli standard di qualità del sistema di PSEA, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) fornire supporto tecnico ai soggetti coinvolti nel processo di applicazione dei sistemi di PSEA;

c) redigere e aggiornare un Catalogo nazionale del sistema di PSEA monitorandone gli impatti ambientali, sociali ed economici;

d) evidenziare e diffondere le buone pratiche, nonché favorire lo scambio di esperienze tra i diversi soggetti coinvolti nei sistemi di PSEA;

e) promuovere, di concerto con enti di ricerca e di formazione, programmi di ricerca e di formazione sui temi del CN, dei SEA e dei sistemi di PSEA;

f) concorrere alla sensibilizzazione e alla divulgazione sui temi del CN, dei SEA e dei sistemi di PSEA nei confronti dei soggetti interessati, anche attraverso la realizzazione di una Piattaforma nazionale dei SEA e dei sistemi di PSEA presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, in relazione alle funzioni ivi indicate, anche con riferimento al necessario supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
STRUMENTI

Art. 8.
(Struttura dei sistemi di PSEA)

1. I sistemi di PSEA sono realizzati mediante procedure di carattere negoziale unilaterali o plurilaterali, di diritto pubblico o privato, quali accordi, convenzioni, contratti, concessioni, autorizzazioni, licenze, donazioni o legati, perfezionati anche attraverso l'intervento di intermediari.
2. Le procedure di carattere negoziale di cui al comma 1, a pena di invalidità, devono:

a) essere adottate in forma scritta;

b) fare riferimento a uno specifico SEA;

c) prevedere, tra gli obblighi del fornitore e del beneficiario, il mantenimento, il miglioramento, ovvero il ripristino, ove necessario, della funzionalità dell'ecosistema interessato dal SEA;

d) indicare l'UEF di riferimento nonché la durata del rapporto, che deve in ogni caso essere adeguata per assicurare la fornitura del SEA nel tempo;

e) indicare la modalità di pagamento, ai sensi del comma 3;

f) prevedere la destinazione dei proventi, ai sensi del comma 3, evidenziando la quota e il programma di azioni che il fornitore deve mettere in atto per la manutenzione del CN e per assicurare l'integrità funzionale degli ecosistemi, anche attraverso il ripristino, ove necessario;

g) indicare la quantità del SEA erogata;

h) indicare il corrispettivo del SEA;

i) prevedere il sistema di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 6;

l) prevedere l'obbligo, nel caso di uso da parte del beneficiario di un marchio di origine territoriale, di indicare l'ecosistema e il suo gestore.

3. I sistemi di PSEA prevedono il pagamento:

a) in forma diretta, nel caso in cui il beneficiario remunera il fornitore per accedere e usufruire direttamente del SEA;

b) in forma indiretta, nel caso in cui il beneficiario remunera il fornitore esclusivamente per il suo ruolo di gestore del SEA, a cui accedono e usufruiscono i fruitori.

4. Sono sempre oggetto di sistemi di PSEA:

a) la fissazione del carbonio dalle foreste, dell'arboricoltura da legno e dei suoli agricoli;

b) la regimazione delle acque;

c) la salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, alla funzione di salvaguardia delle prestazioni ecosistemiche e alla funzione di tutela della qualità paesaggistica;

d) la produzione energetica derivanti dai SEA di approvvigionamento, fermi restando il mantenimento e la non compromissione del CN nel tempo.

5. Il fornitore si dota di un sistema di contabilità economico-ambientale organizzato ai sensi dell'articolo 12.
6. Nel caso di sistemi di PSEA in forma indiretta di cui al comma 3, lettera b), il fruitore accede al SEA sulla base di un rapporto contrattuale con il fornitore previa definizione, ove necessario, di un protocollo a garanzia della funzionalità dell'ecosistema interessato. Il fornitore vigila sul rispetto di tale protocollo da parte del fruitore.

Art. 9.
(Catalogo dei SEA)

1. Le regioni, nonché, per quanto di competenza, le Autorità di bacino distrettuale e i soggetti gestori delle aree protette redigono un catalogo dei SEA, anche sulla base di dati già esistenti concernenti la mappatura degli ecosistemi.
2. Il catalogo dei SEA contiene almeno:

a) la quantificazione da un punto di vista biofisico, secondo scale temporali e spaziali, dei SEA di regolazione;

b) la valutazione ecologico-economica dello stato del CN presente nel territorio di riferimento e dei relativi SEA;

c) l'individuazione dei SEA potenzialmente oggetto di remunerazione;

d) l'individuazione dei possibili fornitori, beneficiari e fruitori dei SEA;

e) l'individuazione dei sistemi di PSEA già presenti nel territorio di riferimento;

f) l'individuazione delle pertinenti azioni di monitoraggio ambientale e socio-economico.

3. I soggetti di cui al comma 1 promuovono forme di consultazione del pubblico e dei soggetti potenzialmente interessati al fine di redigere il catalogo dei SEA.
4. Il catalogo dei SEA è trasmesso al Comitato per il CN, anche ai fini della redazione del rapporto sullo stato del CN del Paese di cui al comma 2 dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
5. Il catalogo dei SEA è aggiornato almeno ogni tre anni.

Art. 10.
(Procedure per la definizione dei sistemi di PSEA)

1. I sistemi di PSEA sono definiti sulla base del rapporto di cui al comma 2.
2. Il rapporto sulla valutazione ecologico-economica dello stato del CN e dei SEA è predisposto dal fornitore anche sulla base, ove presente, del catalogo dei SEA. Il rapporto riguarda l'UEF di riferimento ed è caratterizzato almeno dai seguenti contenuti:

a) il quadro conoscitivo precedente del CN e dei relativi SEA, in particolare di regolazione, nonché dei SEA potenzialmente oggetto di remunerazione individuati anche mediante la comparazione delle migliori, ovvero efficaci ed efficienti, alternative possibili per la funzionalità dell'ecosistema;

b) l'identificazione delle determinanti, delle pressioni e degli impatti, ai fini ecosistemici, presenti in precedenza, nonché di quelli generabili dai sistemi di PSEA al di là della soglia di mantenimento e di eventuale miglioramento del CN e dei SEA oggetto di remunerazione, oltre che delle principali azioni poste in essere dai diversi soggetti interessati;

c) un'analisi economica, comprensiva dei costi di transazione per i soggetti coinvolti, che permetta di dimostrare l'effettiva realizzabilità del SEA da parte del fornitore attraverso un'analisi della sostenibilità economico-finanziaria, nonché l'effettiva disponibilità a pagare dei potenziali beneficiari e dei possibili fruitori, e che indichi, tra l'altro, le quote di SEA oggetto di remunerazione, la relazione tra CN e soglie di utilizzo di ogni SEA oggetto di remunerazione e le forme di pagamento di ogni SEA oggetto di remunerazione, la quota del PSEA riferita al reinvestimento per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino del SEA;

d) un'analisi di fattibilità normativa e amministrativa del sistema di PSEA considerato;

e) il programma di monitoraggio dei SEA oggetto di remunerazione.

Art. 11.
(Criteri e modalità per la valorizzazione dei SEA)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato per il CN , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per la definizione del valore dei SEA oggetto di remunerazione, considerando il loro valore d'uso indiretto e diretto, il loro valore di opzione nonché il loro valore di esistenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, con priorità alla realizzazione e all'aggiornamento della Piattaforma nazionale dei SEA e del sistema degli PSEA, alle altre attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi del CN, dei SEA e dei sistemi di PSEA, nonché delle attività di ricerca e di formazione. Il fondo è alimentato da una quota pari all'1 per cento dei proventi derivanti dai sistemi di PSEA.

Art. 12.
(Contabilità economico-ambientale dei sistemi di PSEA)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i soggetti pubblici e privati, fornitori e beneficiari di SEA, adottano un'idonea contabilità separata volta a evidenziare le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie relative ai SEA, quali:

a) la dotazione di CN espressa in unità fisiche e monetarie (patrimonio), riferite a scale spaziali ecologiche non inferiori all'UEF;

b) i flussi di SEA espressi in unità fisiche e monetarie coerenti con le UEF;

c) la quota e il valore del SEA oggetto del sistema di PSEA;

d) la destinazione degli introiti finanziari derivanti dal PSEA alla manutenzione del CN e alla remunerazione delle attività di gestione del CN, prevedendo l'istituzione di specifici capitoli di bilancio;

e) in caso di soggetti pubblici che rivestono il ruolo di beneficiari, la dimostrazione che il pagamento è maggiore o uguale ai costi sostenuti per pagare il SEA, rispondendo all'interesse collettivo;

f) l'evidenziazione del sistema di PSEA mediante un apposito capitolo di bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, sono stabiliti ulteriori criteri di contabilità e modalità di rendicontazione, al fine di renderli omogenei nel territorio nazionale e di riferirli alle UEF, nel rispetto delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Le attività e le passività connesse ai sistemi di PSEA sono evidenziate in modo autonomo nella contabilità dei soggetti interessati, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
4. I fornitori rendicontano l'attuazione delle misure adottate, per quanto di loro competenza, alle regioni, ai soggetti gestori delle aree protette, nonché alle Autorità di bacino distrettuale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 13.
(Sistemi di PSEA e pianificazione)

1. I sistemi di PSEA e le azioni in essi previste o conseguenti sono definiti in modo da rispettare i contenuti degli strumenti di pianificazione adottati ai sensi della normativa vigente.
2. In considerazione del carattere innovativo dell'approccio di valutazione del CN e delle sue funzioni, la redazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa vigente tiene conto dei SEA esistenti nel territorio di riferimento nonché dei sistemi di PSEA attivati in relazione ai medesimi.

Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI SEA

Art. 14.
(Disposizioni particolari sui SEA di regolazione in materia di salvaguardia della biodiversità)

1. La presente legge promuove la partecipazione dei soggetti gestori delle aree protette nella definizione dei meccanismi volontari di negoziazione per la definizione di sistemi di PSEA, anche in collaborazione con le regioni con riguardo alla Rete Natura 2000.
2. All'interno delle aree protette gli interventi di salvaguardia ambientale realizzati nell'ambito dei sistemi di PSEA tengono conto delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione, comprese le misure di conservazione previste ai sensi delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
3. Nell'ambito degli interventi di pulizia e di manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti i sistemi di PSEA prevedono anche interventi di salvaguardia e di ripristino della biodiversità, nonché, al fine di assicurare la capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua, interventi di valorizzazione delle aree di esondazione, di riduzione della velocità di corrivazione, di riqualificazione e di ampliamento delle aree ripariali e di realizzazione di infrastrutture verdi.

Art. 15.
(Disposizioni particolari sui SEA in materia di risorse idriche)

1. Nei piani di gestione di cui alle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i SEA relativi e conseguenti all'utilizzo delle risorse idriche sono valorizzati attraverso la definizione delle misure necessarie a garantire le funzioni e i processi svolti dagli ecosistemi e a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale ai sensi delle medesime direttive. L'Autorità di bacino distrettuale individua tra le misure del piano di gestione delle acque quelle riconducibili ai SEA e soggette a sistemi di PSEA.
2. Le misure del piano di gestione delle acque, comprese quelle finalizzate al conseguimento della migliore destinazione d'uso della risorsa idrica, quelle per la regimazione delle acque nei bacini montani e gli interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti costituiscono costi ambientali e costi della risorsa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39.
3. I SEA riconducibili al servizio idrico integrato sono remunerati attraverso il riconoscimento dei relativi costi in tariffa, quale componente dei costi ambientali e della risorsa. La quota di tariffa corrisposta alle comunità montane e ai consorzi di bonifica o ad altro soggetto pubblico o privato ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per il tramite del gestore del servizio idrico integrato, costituisce il pagamento dei SEA forniti dagli stessi. Ai fini della verifica di congruità della quota riconosciuta in tariffa e del relativo trasferimento, la rendicontazione da parte dei fornitori del SEA è effettuata anche a beneficio dell'ARERA e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Per il trasferimento delle somme quale pagamento dei SEA è necessaria l'approvazione, per la parte di rispettiva competenza, della rendicontazione da parte dell'ARERA e della citata Autorità di bacino.
4. Nel caso sia previsto un sovracanone, compreso quelli di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il 50 per cento dell'importo di tale sovracanone è impiegato dai beneficiari esclusivamente ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per l'attuazione delle misure del piano di gestione delle acque. Il fondo è alimentato da:

a) una quota pari al 50 per cento dei canoni di concessione per la derivazione di acqua previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) una quota pari al 30 per cento dei canoni per le autorizzazioni e le licenze idrauliche previste dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

c) una quota pari al 20 per cento dei canoni di concessione, autorizzazione e licenza sul demanio di bonifica previsti dal regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

d) una quota pari al 20 per cento dei canoni di concessione per occupazione delle aree del demanio idrico;

e) una quota parte dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica di cui all'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinata dal decreto di cui al comma 6 del presente articolo;

6. Al fondo di cui al comma 5 accedono i comuni, le loro unioni, le aree protette, nonché le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunque prevedendo che ai citati soggetti siano trasferite le risorse finanziarie per l'attuazione di misure volte al mantenimento, miglioramento o ripristino dei SEA, stabilite di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, al fine della coerenza con i pertinenti piani di gestione delle risorse idriche.
7. Con il decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, la quota parte del canone da destinare al fondo vincolato per l'attuazione delle misure del piano di gestione delle acque di cui al comma 5, lettera e), e la quota parte di contributo a valere sul canone di derivazione a copertura dei costi di funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali per le attività di monitoraggio e controllo.

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