PDL 1710

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1710

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MISITI, DONNO, BUOMPANE, SODANO, ADELIZZI, LOVECCHIO, BOLOGNA, TUCCI, ZENNARO, MELICCHIO, MANZO, CARELLI, GIOVANNI RUSSO, MASSIMO ENRICO BARONI, ORRICO, D'INCÀ

Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria
di defibrillatori automatici esterni

Presentata il 27 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – La legge 3 aprile 2001, n. 120, ha consentito l'uso di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambienti extra-ospedalieri e il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 ha determinato i criteri e le modalità di diffusione dei DAE sui mezzi di trasporto pubblici e privati ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009. Sebbene con il cosiddetto «decreto Balduzzi» (articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012) sia stato introdotto anche l'obbligo della dotazione e dell'impiego dei defibrillatori per le società sportive, la presenza di tali apparecchi non è ancora così diffusa come auspicato. Sono ancora molti, infatti, i luoghi che non ne sono dotati e persino nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico è spesso carente o sottodimensionata rispetto al grande numero quotidiano di viaggiatori. I taxi, gli autobus e i veicoli privati con i quali ci spostiamo quotidianamente sono spesso rallentati o bloccati dal traffico cittadino: in queste condizioni, nessun servizio di emergenza sarebbe in grado di raggiungere in meno di 10 minuti l'eventuale vittima di un arresto cardiaco. Pertanto, la presenza a bordo dei mezzi di trasporto di un DAE non sarebbe di vitale importanza solo per chi fosse colpito da un arresto cardiaco all'interno del mezzo di trasporto, ma anche per chi fosse colto da malore nelle immediate vicinanze. Il mezzo di trasporto utilizzato, quindi, potrebbe trasformarsi in una «postazione avanzata di defibrillazione». Il 2 febbraio 2019 presso un istituto scolastico bolognese, una bambina di undici anni è stata colpita da un arresto cardiaco. Dopo l'intervento degli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118, muniti di DAE, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Qualche mese prima nella stessa città un quindicenne, colpito da un arresto cardiaco a scuola, è stato portato in ospedale in condizioni meno gravi. La sua professoressa, in attesa dell'arrivo degli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118, ha praticato la rianimazione cardio-polmonare e un taxi dotato di DAE, allertato dall’app DAE RespondEr, è immediatamente intervenuto.
Come già ricordato, la legge n. 120 del 2001 e il decreto ministeriale 18 marzo 2011 raccomandano la più ampia diffusione dei DAE e, in particolare, proprio alla lettera B) dell'allegato A annesso al decreto sono indicate le aree e le strutture, pubbliche e private, idonee alla collocazione ottimale di defibrillatori. Le province di Piacenza, Pisa, e Monza e Brianza e le città di Orvieto e Sanremo sono soltanto alcune delle realtà italiane nella quali sono stati avviati importanti progetti finalizzati alla collocazione sul territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico. A seguito della diffusione della defibrillazione precoce e della formazione di un numero sempre maggiore di cittadini nelle manovre di rianimazione cardio-polmonare, il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è passato da poco meno del 5 per cento a oltre il 50 per cento: sono quindi stati ridotti di molte migliaia i decessi causati da arresto cardiaco nel territorio nazionale ogni anno, quantificabili tra i 60.000 e i 70.0000, praticamente uno ogni 8 minuti e 45 secondi. Tra le persone decedute, il 7 per cento ha meno di trenta anni e il 3,5 per cento meno di otto anni: ogni anno, quindi, muoiono circa 4.200 giovani e 2.100 bambini e a queste morti, purtroppo, non si dedica la dovuta attenzione. È quindi necessario prevedere l'installazione obbligatoria dei DAE in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio nazionale e conseguentemente incentivare la diffusione di corsi di rianimazione cardio-polmonare di base e defribillazione precoce, nonché l'adozione di sistemi informatici, di software e di applicazioni mobili per consentire la razionalizzazione e la connessa riduzione dei tempi di intervento nei casi dei cosiddetti «codici blu» (cioè nei casi di funzione vitale compromessa), con una mappatura dei DAE presenti nel territorio, in analogia a quanto previsto dalla regione Emilia-Romagna con il citato progetto dell’App DAE RespondEr che, tra le sue molte funzioni, permette di allertare i DAE RespondEr che si trovano in prossimità di un registratore di chiamate gratuite, esegue una mappatura delle postazioni di defibrillazione ad uso pubblico più vicine alla propria posizione, supporta nel monitoraggio dei DAE presenti nel territorio mediante la segnalazione di eventuali anomalie sui DAE censiti, funge da ulteriore supporto nel monitoraggio dei DAE mediante l'inserimento di nuovi DAE nel database, consente di effettuare chiamate di emergenza al servizio di emergenza sanitaria 118 con invio automatico delle coordinate di localizzazione divulgando informazioni utili e, infine, permette la realizzazione di un registro regionale unico dei defibrillatori.
Il mondo della politica troppe volte ha un approccio errato con il sistema sanitario, pensato semplicemente come «la cura» e quasi mai come «la prevenzione». Un dato che dovrebbe far riflettere è il fattore economico: quanto costa allo Stato un cittadino colpito da arresto cardiaco? La sua degenza può raggiungere e superare 100.000 euro. Quanto costa, invece, un DAE? Sul mercato sono presenti diversi DAE prodotti da numerose aziende, con prezzi che variano da 700 a 2.000 euro. Dunque, rendendo obbligatoria l'installazione di DAE, così come previsto dalla presente proposta di legge, non solo salveremo migliaia di vite, ma permetteremo allo Stato di risparmiare milioni di euro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge prevede l'installazione obbligatoria dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, in conformità a quanto disposto dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.

Art. 2.
(Mezzi di trasporto)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli autoveicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi almeno quattro ruote e cilindrata superiore a 1.500 cc devono essere muniti di defibrillatore semiautomatico esterno».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutti i mezzi di trasporto pubblico devono essere dotati di defibrillatore semiautomatico esterno.
3. I conducenti dei mezzi di cui al comma 2 sono tenuti a frequentare corsi per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni organizzati dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015 e dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 3.
(Luoghi di lavoro)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei luoghi di lavoro è altresì garantita la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, prevedendo:

a) all'articolo 2, la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno nelle aziende o unità produttive di gruppo A, di gruppo B e di gruppo C, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003;

b) all'articolo 3, che gli addetti al pronto soccorso siano formati anche mediante i corsi sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (BLSD) per operatori non sanitari in conformità ai criteri stabiliti ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.

Art. 4.
(Farmacie)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico».

Art. 5.
(Scuole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è disposta l'installazione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici esterni presso tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio nazionale.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.
(Condomìni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto obbligo a tutti gli edifici condominiali, con un numero di unità abitative superiore a sei, di prevedere la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno.
2. Al fine di agevolare l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni, i condomìni con un numero di unità abitative superiore a sei usufruiscono di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 60 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di tali apparecchi.
3. Della detrazione fiscale di cui al comma 2 possono altresì usufruire anche i condomìni con un numero di unità abitative inferiore a sei.
4. La detrazione fiscale di cui al presente articolo si applica su richiesta del condominio interessato previa attestazione della frequenza e del superamento dei corsi di cui all'articolo 12 da parte di almeno due residenti nel medesimo condominio ogni cinque residenti.

Art. 7.
(Studi medici privati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto obbligo a tutti gli studi medici privati convenzionati e no e agli studi odontoiatrici di prevedere la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno.
2. Per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici esterni, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo usufruiscono di una detrazione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito pari al 60 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di tali apparecchi, su richiesta del titolare dello studio e previa attestazione della frequenza e del superamento dei corsi per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni organizzati dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015, da parte di un componente del personale degli studi interessati.

Art. 8.
(Pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di prevedere la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento emanato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9.
(Uffici postali e istituti bancari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto obbligo a tutti gli uffici postali e tutte le filiali di istituti bancari di prevedere la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003.
2. Il direttore delle filiali e degli uffici di cui al comma 1 individua, per ogni cinque dipendenti, un dipendente ai fini della frequenza dei corsi per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni organizzati dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015, e dell'articolo 12 della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Altri luoghi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico o, comunque, di un defibrillatore semiautomatico esterno è obbligatoria presso centri commerciali, ipermercati, mercati generali, case di riposo e residenze sanitarie assistenziali, poliambulatori e ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale da gioco e strutture ricreative, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche, nonché presso aeree di servizio autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti, terminal portuali e porti turistici.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.
(Applicazioni mobili e software)

1. Sono incentivati lo sviluppo e l'adozione di applicazioni mobili e di software integrati con le centrali operative regionali del servizio di emergenza sanitaria 118, che consentono di allertare rapidamente gli operatori sanitari e di gestire la mappatura regionale dei defibrillatori semiautomatici esterni, al fine di contribuire a ridurre i tempi di intervento in caso di soggetti con funzione vitale compromessa o di presunto arresto cardio-respiratorio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 12.
(Corsi di BLSD)

1. Al fine di garantire un utilizzo sicuro dei defibrillatori semiautomatici esterni in caso di intervento su soggetti colpiti da un arresto cardio-circolatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incentivati i corsi sulle tecniche di BLSD per operatori non sanitari in conformità ai criteri stabiliti ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015, mediante la detrazione dall'imposta lorda nella misura forfetaria di 50 euro e nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

«e-quater) le spese per la frequenza di corsi sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base e defribillazione precoce (BLSD) per operatori non sanitari in conformità ai criteri stabiliti ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015, per un importo annuo non superiore a 50 euro e nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;».

4. Le ore effettive di partecipazione alle attività formative di cui al comma 1 devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle ore settimanali, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Disposizioni finali)

1. Per il triennio 2020-2022, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo di dotazione a bordo degli autoveicoli di defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'articolo 2.
2. Per il triennio 2020-2022, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sui corsi di formazione di personale idoneo all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in caso di intervento su soggetti colpiti da un arresto cardio-circolatorio di cui all'articolo 10.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 e 2 del presente articolo costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
5. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 10, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per l'installazione di defibrillatori automatici esterni presso tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, ai sensi dell'articolo 5, finanziato con gli importi delle sanzioni di cui al comma 6 del presente articolo.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla concessione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 6 e 7. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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