PDL 1707

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1707

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PARENTELA, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, DEL SESTO, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, MARZANA, PIGNATONE

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni di semplificazione in materia di apicoltura

Presentata il 27 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! L'apicoltura è un settore strategico per la biodiversità, per l'ambiente e per le produzioni agricole del nostro Paese; le api sono insetti impollinatori che giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi, tanto che un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione, e rappresentano, inoltre, la «materia prima» di ogni produzione agroalimentare di eccellenza riconducibile al settore apistico.
Da quanto emerge dai dati raccolti nel 2018 dalla rete di rilevazione dell'Osservatorio nazionale miele in tutto il territorio nazionale, elaborati e presentati nel consueto Report annuale, la produzione nazionale di miele è ammontata a circa 22.000 tonnellate, a testimonianza di un'annata produttiva complessivamente accettabile, pur se con forti disomogeneità a livello territoriale. L'istituzione dell'anagrafe apistica nazionale, alla quale tutti gli apicoltori devono essere registrati dichiarando gli alveari detenuti e la loro posizione geografica, ha consentito di validare le stime effettuate nel corso degli anni riguardo alla consistenza degli apicoltori e degli alveari, evidenziando un numero di apicoltori con la partita IVA più alto del previsto. Dai dati dell'anagrafe apistica nazionale relativi al censimento novembre-dicembre 2018, aggiornati al 1° marzo 2019, è emerso che in Italia gli apicoltori sono 55.877, dei quali 36.206 producono per autoconsumo (65 per cento) e 19.671 sono apicoltori con la partita IVA che producono per il mercato (35 per cento).
Gli apicoltori italiani detengono in totale 1.273.663 alveari e 216.996 sciami. Il 78 per cento degli alveari totali (984.422) è gestito da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con la partita IVA dimostra l'elevata professionalità del settore e l'importanza del comparto nel contesto agro-economico. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di semplificare le normative e le procedure che interessano gli operatori del settore, intervenendo principalmente sulla legge 24 dicembre 2004, n. 313, nonché di inserire la pappa reale tra i prodotti assoggettati all'aliquota IVA ridotta.
La presente proposta di legge è composta da dieci articoli. Gli articoli da 1 a 5 modificano la legge n. 313 del 2004.
In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 1, comma 2, per rimediare a una lacuna della norma, che non menziona le regioni tra gli enti territoriali deputati ad attuare le disposizioni della legge stessa. L'articolo 2 abroga il comma 3 dell'articolo 3, che risulta poco chiaro nel definire in modo generico apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 dello stesso articolo a titolo principale: l'imprenditore apistico è un imprenditore agricolo a tutti gli effetti e pertanto deve essere soggetto alle stesse regole valide per tutti gli agricoltori. Con l'articolo 3, che interviene sull'articolo 4, comma 1, si vietano la fertirrigazione delle colture con miscele contenenti pesticidi che espongano a rischio gli impollinatori e l'irrorazione con princìpi attivi tossici per gli impollinatori in presenza di essudazione di melata nella coltura e nella flora botanica circostante con gravi fenomeni di apicidio, come denunciato dalla rete di monitoraggio BeeNet. L'articolo 4 sostituisce l'articolo 6, stabilendo, al comma 1, che il censimento della consistenza e della localizzazione degli apiari presenti nel territorio nazionale sia effettuato ogni anno e, al comma 2, semplificando le modalità di comunicazione ai servizi veterinari di tutte le operazioni di denuncia e di censimento annuale tramite l'anagrafe apistica nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 154 del 2016. L'articolo 5 abroga la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, poiché il rispetto delle norme del regolamento di polizia veterinaria è comunque un obbligo valido per tutti gli apicoltori.
L'articolo 6 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in quanto è necessario estendere le semplificazioni disposte per la vendita diretta anche alla cessione al dettaglio dei prodotti che l'apicoltore effettua presso la sede aziendale. L'attività dell'apicoltore è, ai fini sanitari e come prevede il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, un'attività primaria che comprende l'invasettamento e il confezionamento del prodotto, pertanto il locale di smielatura è parte sostanziale del ciclo primario di produzione.
L'articolo 7 modifica l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, esonerando, a seguito dell'istituzione dell'anagrafe apistica nazionale, gli allevatori apistici dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali, essendo questo dato già presente nell'anagrafe e quindi nella piena disponibilità della pubblica amministrazione.
L'articolo 8 interviene in relazione al punto 6 del manuale operativo contenente le procedure per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale di cui all'allegato del decreto ministeriale 11 agosto 2014, prevedendo sanzioni per chi non rispetta le indicazioni dello stesso manuale.
L'articolo 9 modifica l'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo la salvaguardia della produzione di nicchia dell'idromele.
Infine, l'articolo 10 interviene sulla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di assoggettare la pappa reale all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento. Attualmente, infatti, la pappa reale, pur essendo un prodotto agricolo, come prevede la legge n. 313 del 2004, non viene trattata come tale ai fini fiscali e il citato decreto si limita ad applicare l'aliquota del 10 per cento al solo miele naturale, generando un'insensata disparità, in materia di imposta, tra i due prodotti, benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come proprietà. Come noto, la pappa reale pura ha numerosi effetti benefici grazie al potere nutrizionale delle sostanze delle quali è costituita, alla forte presenza di vitamine, tra cui quelle dei gruppi B e C, e a importanti proprietà antibiotiche. Essa risulta, quindi, particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma, grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali, è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il comma 2 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge».

Art. 2.
(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è abrogato.

Art. 3.
(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero».

Art. 4.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)

1. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole da: «e, successivamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010».

Art. 5.
(Risorse nettarifere)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo prevedendo la conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali».

Art. 6.
(Attività di vendita diretta)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o in locali destinati alla produzione primaria».

Art. 7.
(Semplificazione in materia di registro di carico e scarico)

1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo previsto dal presente articolo non si applica agli apicoltori e agli imprenditori apistici».

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene all'obbligo di dichiarare l'inizio dell'attività di apicoltura con le modalità previste dal punto 6 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, di cui all'allegato del decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare, aggiornare o comunicare le informazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del manuale di cui al primo periodo del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 300 euro.

Art. 9.
(Semplificazioni per i produttori di idromele)

1. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero».

Art. 10.
(Riduzione dell'aliquota IVA per la pappa reale)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) pappa reale o gelatina reale»;

b) alla parte III, dopo il numero 16) è inserito il seguente:

«16-bis) pappa reale o gelatina reale».

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