PDL 1706

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1706

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FUSACCHIA

Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Presentata il 27 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! — Questa proposta di legge introduce un numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste elettorali alle elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Essa, senza ledere i diritti di elettorato passivo, intende ovviare al fenomeno, riportato dalla stampa locale negli ultimi anni, della presentazione di liste elettorali composte da candidati forestieri, sconosciuti nel comune, che non svolgono nessuna campagna elettorale e che, nella quasi totalità dei casi, non raccolgono alcun voto. Nei casi in cui fortuitamente (per la presentazione di una sola lista di candidati locali) alla lista allogena sono assegnati consiglieri, essi non assumono l'incarico.
Organi di stampa locali riferiscono che queste liste sono composte da dipendenti di amministrazioni pubbliche che, per partecipare alle elezioni, beneficiano di un mese di permesso dal lavoro.
Questo espediente, oltre ad arrecare danno alle amministrazioni di appartenenza, lede la dignità dei piccoli comuni (quasi 2.000, sparsi in tutte le regioni) e dei loro cittadini (oltre un milione) nel loro momento più alto di partecipazione civica ed espressione democratica.
Tramite la presente proposta di legge si assicura che chi presenta una lista di candidati o si candida a sindaco abbia o ricerchi un qualche rapporto con i cittadini elettori. Il numero di sottoscrizioni è mantenuto minimo per rispettare l'iniziale intendimento del legislatore, volto ad agevolare il più possibile la partecipazione nei comuni di minori dimensioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) da non meno di 2 e da non più di 8 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 è abrogato.

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