PDL 1703

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1703

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LOVECCHIO

Istituzione del luogo elettivo di nascita

Presentata il 26 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di valorizzare l'appartenenza all'effettivo comune di origine in modo da consentire ai cittadini dei comuni italiani di avere una continuità con le proprie radici. Infatti, il progressivo calo dell'indice demografico del Paese, la carenza di alcune figure professionali sanitarie e la presenza di situazioni territoriali caratterizzate da particolare disagio orografico hanno comportato la chiusura dei punti nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti all'anno, costringendo le donne a partorire presso ospedali lontani dal luogo di residenza e, conseguentemente, determinando la progressiva scomparsa delle registrazioni di nascita nei comuni sprovvisti di punti nascita.
La scelta della riduzione dei punti nascita nel territorio è stata dettata, in primis, dall'indispensabile bisogno di razionalizzazione delle risorse e, al contempo, dalla necessità di garantire un'assistenza medica adeguata alle mamme e ai neonati. Per verificare l'operatività dei punti nascita è stato istituito, con decreto del Ministro della salute 12 aprile 2011, il Comitato percorso nascita (CNP), rinnovato poi con il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2018. Il compito del Comitato è quello di assicurare la funzione di coordinamento permanente tra le istituzioni centrali e periferiche affinché sia garantita la qualità e la sicurezza del percorso nascita.
L'accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, recante «Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo», ha previsto l'impegno del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sviluppare un Programma nazionale, articolato in dieci linee di azione, per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, prevedendo, al numero 1), la «razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle UU.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali».
Il CPN supporta le regioni nell'attuazione delle migliori strategie di riorganizzazione dei punti nascita e, soprattutto, verifica la coerenza con quanto definito nel citato accordo Stato-regioni. Per i motivi sopra esposti, è, quindi, necessario modificare l'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per consentire il riequilibrio demografico e tutelare l'appartenenza all'effettivo luogo di origine dei bambini, che, invece, ad oggi, risultano formalmente nati in altre città, solo perché materialmente le loro madri hanno dovuto partorire nelle strutture sanitarie che in tali città hanno sede.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto al riconoscimento dell'appartenenza all'effettivo comune di origine, il comune di nascita dei figli di genitori residenti nei comuni sprovvisti di punti nascita, nella dichiarazione prevista dall'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere individuato, su richiesta dei genitori stessi, nel comune in cui essi hanno la residenza invece che nel comune in cui la nascita è avvenuta, purché i due comuni facciano parte della medesima regione. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta.
2. Il Governo apporta all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie all'attuazione della presente legge entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

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