PDL 1702

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1702

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAGANI, DE MENECH, ENRICO BORGHI, CARÈ, FRAILIS, LOSACCO, LOTTI, ROSATO

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 26 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Sono passati oltre quarant'anni dall'istituzione degli organismi elettivi di rappresentanza del personale militare, realizzata con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, le cui disposizioni sono ora incorporate nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con il connesso testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Nella stessa epoca, nel 1981, fu approvata la riforma della Polizia di Stato, che modificò radicalmente il modello preesistente, con la smilitarizzazione del Corpo, il riconoscimento del diritto alla rappresentanza sindacale e il reclutamento del personale femminile.
Sono state scelte legislative che hanno formato un quadro di norme progressiste e riformatrici e hanno consentito sia al mondo militare che a quello della polizia di evolversi in efficienza e democraticità, facendo compiere un decisivo passo avanti al nostro sistema di difesa e sicurezza e all'intero Paese.
Negli anni trascorsi è stata sempre presente al Partito democratico l'esigenza di aggiornare, in ragione dell'evoluzione maturata con il tempo, la normativa sulla rappresentanza militare; più volte siamo intervenuti con misure migliorative e integrative. In particolare, il quadro giuridico relativo alle tutele rappresentative del personale militare si era concretato, nelle ultime due legislature, in due proposte di legge presentate da parlamentari del Partito democratico. Tali proposte risentivano comunque dell'esistenza di un divieto esplicito nei confronti dell'associazionismo sindacale in ambito militare, confermato anche da precedenti pronunzie della Corte costituzionale. Nessuna di quelle proposte di legge terminò l’iter legislativo.
A seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 7 giugno 2018, ci troviamo ora di fronte a un quadro del tutto nuovo, che rende ineludibile un intervento legislativo inteso ad aggiornare gli strumenti di tutela rappresentativa del personale militare, introducendo il diritto di associazione sindacale e un più compiuto quadro di tutele, conforme a quello vigente nei principali Stati europei, e consentendo al nostro ordinamento militare di compiere un ulteriore passo avanti.
Le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza annoverano oggi circa 350.000 militari in servizio. Essi rappresentano quindi un segmento di particolare rilievo nell'ambito della pubblica amministrazione. Sono uomini e donne ai quali affidiamo la nostra sicurezza, la tutela della legalità, gli impegni per il mantenimento della pace, il concorso alle attività della protezione civile e parte significativa del prestigio del nostro Paese. Si tratta di una componente sociale fondamentale per la nazione, cui oggi viene riconosciuto il diritto di concorrere a definire i contenuti del rapporto d'impiego e, più in generale, le proprie condizioni di lavoro e di vita.
Spetta quindi al Parlamento della XVIII legislatura il compito storico di definire le nuove tutele rappresentative di carattere sindacale, seguendo le indicazioni della Corte costituzionale, nel rispetto delle caratteristiche specifiche della condizione militare.
Sul punto, va peraltro sottolineato come la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali di carattere sindacale, abbia altresì evidenziato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali.
La presente proposta di legge intende quindi intervenire sul codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, aggiornando le norme relative all'esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
Con questa proposta di legge, nel rispetto dei princìpi, dei criteri e dei limiti fissati dalla decisione della Consulta e del contesto costituzionale e ordinamentale di riferimento, intendiamo definire la normativa concernente l'esercizio della libertà sindacale da parte del personale militare, disciplinando le caratteristiche delle associazioni sindacali tra militari, le relative competenze e prerogative, i divieti e i limiti, i criteri per il riconoscimento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché le modalità di interazione delle stesse con le amministrazioni di riferimento, con particolare riguardo alla materia negoziale, già prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
L'articolo 1 della proposta di legge apporta all'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alcune modificazioni necessarie per il coordinamento con le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2.
L'articolo 2 della proposta di legge introduce nel titolo IX del libro quarto del medesimo codice un nuovo capo II-bis, relativo alla rappresentanza sindacale del personale militare. Il testo introdotto consta di venti articoli (da 1475-bis a 1475-vicies semel), organizzati in quattro sezioni.
La sezione I contiene le disposizioni generali. L'articolo 1475-bis riconosce ai militari il diritto di costituire proprie associazioni professionali di carattere sindacale, per l'adesione alle quali è presupposto necessario lo status di militare; correlativamente è stabilito per i militari il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali. L'articolo 1475-ter definisce la procedura relativa all'assenso del Ministro della difesa alla costituzione delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari; l'articolo 1475-quater stabilisce alcuni divieti e limitazioni inerenti alla condizione militare.
Nella sezione II sono disciplinate le caratteristiche delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari. L'articolo 1475-quinquies riguarda la denominazione e la sede delle associazioni; l'articolo 1475-sexies ne prevede il carattere nazionale e inter-categoriale; l'articolo 1475-septies stabilisce l'elettività delle cariche associative, prescrivendo alcuni requisiti di eleggibilità e limiti alla rielezione e demandando la restante disciplina all'autonomia statutaria delle associazioni; l'articolo 1475-octies riguarda il finanziamento e il controllo dei bilanci delle medesime associazioni.
Nella sezione III sono contenute le norme di funzionamento. L'articolo 1475-novies enunzia i princìpi relativi allo svolgimento dell'attività sindacale; l'articolo 1475-decies vieta ogni atto volto al condizionamento dell'attività sindacale; l'articolo 1475-undecies disciplina il diritto di assemblea; l'articolo 1475-duodecies definisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1475-terdecies stabilisce le prerogative delle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1475-quaterdecies definisce le modalità di formazione dell'Assemblea sindacale nazionale, ripartita in sezioni corrispondenti a ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare; l'articolo 1475-quinquiesdecies determina le competenze dell'Assemblea sindacale nazionale; l'articolo 1475-sexiesdecies individua le materie in cui si esercita la competenza delle associazioni sindacali; l'articolo 1475-septiesdecies regola le procedure di contrattazione.
La sezione IV raccoglie le disposizioni finali e transitorie. L'articolo 1475-duodevicies istituisce presso il Ministero della difesa l'Osservatorio permanente sull'associazionismo sindacale militare, per la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti da parte delle associazioni; l'articolo 1475-undevicies dispone che presso gli stati maggiori della difesa e di ciascuna Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sia istituito un ufficio per le relazioni sindacali; l'articolo 1475-vicies attribuisce le controversie relative a comportamenti antisindacali alla competenza del giudice amministrativo. L'articolo 1475-vicies semel proroga le funzioni delle rappresentanze sindacali in carica fino all'effettiva costituzione dell'Assemblea sindacale nazionale.
L'articolo 3 della proposta di legge abroga il capo III del titolo IX del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dalla data della costituzione dell'Assemblea sindacale nazionale.
L'articolo 4 delega il Governo all'adozione dei decreti legislativi necessari per il coordinamento delle norme del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, nonché per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato all'estero; esso dispone altresì l'adozione delle conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
L'articolo 5 riguarda la determinazione del regime dei distacchi e dei permessi sindacali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né azioni sostitutive dello stesso».

Art. 2.

1. Dopo il capo II del titolo IX del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«Capo II-bis
RAPPRESENTANZA SINDACALE

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1475-bis. – (Diritto di associazione sindacale)1. I militari possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.
2. I militari non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del comma 1.
3. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari costituite ai sensi del comma 1 possono intrattenere rapporti di collaborazione e reciproca consulenza con altre associazioni sindacali tra lavoratori, nel rispetto della piena autonomia funzionale e finanziaria. Esse non possono assumere la rappresentanza di lavoratori non militari.
4. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono costituite, dirette e rappresentate esclusivamente da personale militare in servizio e in ausiliaria. Esse ne tutelano gli interessi nelle materie e nelle forme previste dalla legge. L'adesione alle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari è preclusa ai militari che esercitano la funzione di comandante di corpo.
Art. 1475-ter. – (Costituzione delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari) – 1. La costituzione di ogni associazione professionale di carattere sindacale tra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa, il quale si esprime entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, previa verifica dell'atto costitutivo, dello statuto e di ogni altro eventuale atto che disciplina la natura e l'organizzazione dell'associazione, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento dell'associazione stessa. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa secondo quanto previsto dal presente capo.
2. L'assenso previsto dal comma 1 può essere negato soltanto se risulti violata una delle seguenti condizioni:

a) democraticità dell'organizzazione dell'associazione;

b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

3. Per le associazioni professionali di carattere sindacale il cui statuto preveda esclusivamente la partecipazione di militari del Corpo della guardia di finanza, l'assenso di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per le associazioni professionali di carattere sindacale il cui statuto preveda la partecipazione di militari di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, l'assenso di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. In questo caso, il termine indicato al comma 1 è aumentato di trenta giorni.
Art. 1475-quater. – (Limitazioni)1. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari non possono proclamare lo sciopero né partecipare a scioperi proclamati da altre associazioni sindacali tra lavoratori non militari o a forme sostitutive degli stessi. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari non possono avere collegamenti con organizzazioni politiche, rendere dichiarazioni pubbliche congiuntamente ad esse o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.
2. I militari, anche se liberi dal servizio, non possono partecipare in uniforme a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali né alle riunioni delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sezione II
CARATTERISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Art. 1475-quinquies. – (Denominazione e sede)1. La denominazione delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari, anche quando siano di carattere interforze, deve contenere l'indicazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare alla quale fa riferimento. Non è ammesso l'impiego di denominazioni, sigle, simboli o altri elementi caratteristici tali da richiamare il riferimento ad altre organizzazioni sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione o ad esprimere, a qualunque titolo, riferimenti di natura politica o ideologica.
2. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari non possono stabilire la propria sede sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 1475-sexies. – (Finalità e composizione)1. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari hanno carattere nazionale e perseguono la finalità di tutelare gli interessi del personale militare in servizio e in ausiliaria, di qualsiasi categoria e grado, che può liberamente aderirvi, salvo quanto previsto dall'articolo 1475-bis, comma 4, terzo periodo.
2. Ciascun militare può aderire ad una sola associazione.
Art. 1475-septies. – (Cariche associative)1. Le cariche all'interno delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive. Possono accedere ad esse soltanto militari in servizio o in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Le condizioni di eleggibilità e di rieleggibilità e la durata del mandato delle cariche elettive delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono indicate nello statuto di ciascuna associazione. In ogni caso, l'eleggibilità è limitata al solo personale in servizio permanente effettivo che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o di polizia a ordinamento militare. È esclusa l'eleggibilità del personale che frequenta i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.
Art. 1475-octies. – (Finanziamento e trasparenza dei bilanci)1. I militari iscritti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposte di bollo e di registro, a favore dell'associazione professionale di carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, destinata al pagamento del contributo sindacale nella misura stabilita dai competenti organi statutari dell'associazione. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. La delega di cui al comma 1 ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro il 31 ottobre mediante comunicazione trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione dalla quale dipende il militare e all'associazione sindacale interessata.
3. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe conferite sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dai commi 1, 2 e 3. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.
5. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, che sono approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità.

Sezione III
NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 1475-novies. – (Svolgimento dell'attività sindacale)1. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari svolgono la propria attività sindacale mediante la formulazione di proposte, l'espressione di pareri e la presentazione di richieste sulle materie di loro competenza.
2. I rappresentanti delle associazioni svolgono l'attività sindacale fuori dell'orario di servizio e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e con il buon andamento dell'ambiente militare in cui prestano servizio o sono alloggiati.
Art. 1475-decies. – (Divieto di atti di condizionamento dell'attività sindacale)1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali. Gli stessi atti costituiscono condotta antisindacale avverso cui può essere proposto ricorso ai sensi dell'articolo 1475-vicies, e, se compiuti da militari, costituiscono sempre grave mancanza disciplinare.
2. I militari che ricoprono cariche sindacali nelle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1475-duodecies possono essere trasferiti ad altra sede o incarico previo nulla osta dell'associazione di appartenenza, fatti salvi i trasferimenti motivati da incompatibilità ambientale e quelli dovuti alla necessità di svolgere i periodi di comando prescritti per l'avanzamento.
3. I militari che ricoprono cariche sindacali nelle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1475-duodecies non possono essere impiegati in territorio estero.
Art. 1475-undecies. – (Diritto di assemblea)1. I militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che stabilisce le modalità d'uso;

b) esclusivamente in abiti civili, in luoghi aperti al pubblico.

2. Le riunioni ai sensi del comma 1 possono svolgersi durante l'orario di servizio, nel limite individuale di dieci ore annue, previa comunicazione ai comandanti dei reparti interessati, che possono determinare modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento, al fine di renderlo compatibile con le indifferibili esigenze di servizio.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni di cui al presente articolo.
Art. 1475-duodecies. – (Rappresentatività)1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono riconosciute le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.
2. La rappresentatività delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari è determinata esclusivamente in base al dato associativo, determinato dal rapporto tra il numero delle deleghe sindacali rilasciate ai sensi dell'articolo 1475-octies e la forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia di riferimento, quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale quando il rapporto calcolato ai sensi del comma 2 è pari almeno al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia di riferimento e almeno al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna categoria.
4. Si considerano comunque rappresentative le associazioni di carattere interforze il cui rapporto calcolato ai sensi del comma 2 è pari almeno al 3 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata e di polizia e almeno al 2 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna categoria della Forza armata o di polizia rappresentata.
Art. 1475-terdecies. – (Prerogative delle associazioni rappresentative a livello nazionale)1. Alle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1475-duodecies competono i diritti di consultazione, partecipazione e informazione sulle materie di competenza.
2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno altresì diritto di fruire gratuitamente di appositi spazi all'interno delle caserme o comunque in locali non accessibili al pubblico, ove disponibili, per l'affissione di giornali murali, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie e comunicazioni di carattere esclusivamente sindacale.
3. Le associazioni di cui al comma 1 hanno inoltre diritto di fruire di un locale, da adibire ad ufficio sindacale, situato nella sede dello stato maggiore o del Comando generale della Forza armata o di polizia di riferimento e nelle sedi di ciascun comando della medesima a livello regionale. I locali sono messi a disposizione dall'amministrazione a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione stessa, sentite le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 sono riconosciuti permessi sindacali nonché periodi di aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.
5. Le associazioni di cui al presente articolo possono nominare loro rappresentanti a livello di unità elementari di base, cui è affidato il compito di informare il personale sull'attività sindacale posta in essere dalla propria associazione e garantire la corretta applicazione degli accordi contrattuali. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la determinazione delle unità elementari di base.
6. Con la contrattazione di cui al comma 4 è altresì determinato il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata o di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale.
7 La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti determinato ai sensi del comma 6 tra le associazioni di carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertato ai sensi dell'articolo 1475-duodecies.
8. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte nel corso dell'intera carriera. Ciascun distacco sindacale ha una durata massima di tre anni e deve essere alternato ad almeno tre anni di servizio effettivo.
Art. 1475-quaterdecies. – (Assemblea sindacale nazionale)1. È istituita l'Assemblea sindacale nazionale per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, ripartita in sei sezioni, rispettivamente rappresentative del personale militare dell'Esercito, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Ciascuna sezione rappresenta il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Essa è composta dai rappresentanti delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale secondo i criteri individuati dall'articolo 1475-duodecies.
2. Ciascuna sezione dell'Assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a due cinquemillesimi della forza effettiva della Forza armata o di polizia a ordinamento militare di riferimento, quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.
3. I membri delle sezioni dell'Assemblea sindacale nazionale durano in carica per quattro anni. Essi sono nominati direttamente dalle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale tra i militari che ricoprono cariche direttive al loro interno, ciascuna per il numero di posti ad essa attribuito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività.
4. Qualora una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentate nell'Assemblea sindacale nazionale perda i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, i posti ad essa attribuiti sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, per la residua durata del mandato, tra le altre associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1475-duodecies, con esclusione dell'associazione non più legittimata. Qualora un membro dell'Assemblea sindacale nazionale perda i requisiti di cui al comma 5, decade dal mandato. In tal caso, l'associazione di appartenenza nomina un nuovo rappresentante per la residua durata del mandato.
5. Può essere nominato membro di una sezione dell'Assemblea sindacale nazionale il militare che ricopra una carica direttiva in una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, il quale:

a) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non sia sottoposto a misure cautelari personali;

c) non sia sospeso dall'impiego né fruisca di aspettativa per causa diversa dall'aspettativa sindacale;

d) non si trovi nella condizione di imputato;

e) non si trovi nella condizione di indagato per alcuno dei reati indicati all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Per le associazioni di carattere interforze, il criterio di proporzionalità di cui al comma 3 è ragguagliato esclusivamente al numero degli iscritti appartenenti alla Forza armata o di polizia di riferimento; i rappresentanti nominati dall'associazione quali membri dell'Assemblea sindacale nazionale devono essere militari appartenenti a tale Forza armata o di polizia.
7. Ciascuna associazione nomina i membri dell'Assemblea sindacale nazionale, nel numero dei posti ad essa attribuito, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compreso il personale dei gradi dirigenziali.
Art. 1475-quinquiesdecies. – (Ruolo e compiti dell'Assemblea sindacale nazionale)1. All'Assemblea sindacale nazionale sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Essa può esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, approvati con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
2. L'Assemblea sindacale nazionale si riunisce in locali posti permanentemente a sua disposizione presso gli stati maggiori di ciascuna Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
3. Le sezioni dell'Assemblea sindacale nazionale possono riunirsi in assemblea congiunta, per la trattazione delle questioni riguardanti le attività di contrattazione collettiva e di ogni altro oggetto che ritengano rilevante nell'ambito delle proprie competenze, per i fini indicati al comma 1.
4. L'Assemblea sindacale nazionale e le sue sezioni possono essere ascoltate dalle Commissioni permanenti delle Camere, nell'ambito delle proprie competenze, secondo le disposizioni dei regolamenti parlamentari.
5. Le sezioni dell'Assemblea sindacale nazionale sono ascoltate, su loro richiesta e comunque almeno una volta all'anno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e finanze per il Corpo della guardia di finanza e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di porto.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Assemblea sindacale nazionale e delle sue sezioni.
Art. 1475-sexiesdecies. – (Materie di competenza delle associazioni)1. Le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari esercitano le competenze loro riconosciute nelle materie concernenti:

a) la salute e la sicurezza sul lavoro;

b) la condizione, il trattamento e la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare;

c) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

d) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

e) il trattamento di fine servizio e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

f) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

g) i criteri per la mobilità del personale;

h) le licenze;

i) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

l) i permessi brevi per esigenze personali;

m) la qualificazione professionale;

n) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dello svolgimento dei servizi d'istituto;

o) la conservazione del posto di lavoro in caso di chiamata al servizio militare;

p) l'inserimento del personale militare cessato dal servizio nell'attività lavorativa esterna;

q) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio o per causa di servizio;

r) l'integrazione del personale militare femminile;

s) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare;

t) la disciplina generale in materia di alloggiamento del personale;

u) i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense;

v) le condizioni igienico-sanitarie;

z) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

aa) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

bb) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

cc) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
Art. 1475-septiesdecies. – (Procedure di contrattazione) – 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono disciplinate dal presente capo. Gli accordi contrattuali concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.
2. Per il personale non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tale fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 195 del 1995 sono così composte:

a) per la parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che presiede la delegazione, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, con la partecipazione, rispettivamente nell'ambito delle delegazioni dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, del Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: dall'Assemblea sindacale nazionale di cui all'articolo 1475-quaterdecies.

3. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le sezioni dell'Assemblea sindacale nazionale per l'Esercito, per la Marina militare, per il Corpo delle capitaneria di porto e per l'Aeronautica militare. Esse si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle quattro sezioni.
4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le sezioni dell'Assemblea sindacale nazionale per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza. Esse si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due sezioni.
5. Non si applica il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
6. Relativamente al rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, le materie oggetto di contrattazione riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine servizio e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dello svolgimento dei servizi d'istituto;

i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

m) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

7. Dopo la sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui al comma 2, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare svolge, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le sezioni di riferimento dell'Assemblea sindacale nazionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa riguarda le seguenti materie:

a) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;

b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;

d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

8. Per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati. La delegazione di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle rispettive categorie, designati dall'Assemblea sindacale nazionale, appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1475-duodecies, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.
9. Relativamente al rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:

a) il trattamento accessorio;

b) il trattamento di missione e di trasferimento;

c) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

d) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

e) le licenze;

f) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

g) i permessi brevi per esigenze personali;

h) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

10. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare restano ferme le peculiarità dei rispettivi ordinamenti e la riserva delle materie indicate all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Per il medesimo personale è vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.

Sezione IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1475-duodevicies. – (Verifica del mantenimento dei requisiti)1. È istituito presso il Ministero della difesa l'Osservatorio permanente sull'associazionismo sindacale militare, al quale è attribuito il compito di verificare il mantenimento dei requisiti previsti dal presente capo da parte delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, prevedendo la partecipazione di membri designati dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente dell'Osservatorio e almeno due membri sono scelti tra docenti di diritto del lavoro nelle università statali, assicurando la presenza di componenti di entrambi i sessi.
3. Qualora accerti la perdita anche di uno solo dei requisiti o la violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo da parte di un'associazione professionale di carattere sindacale tra militari, l'Osservatorio di cui al comma 1 ne dà comunicazione al Ministro della difesa e, per le associazioni di cui all'articolo 1475-ter, commi 3 e 4, al Ministro dell'economia e delle finanze, i quali, verificata la circostanza, revocano l'assenso rilasciato ai sensi dell'articolo 1475-ter, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza. Ai fini della revoca, si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 1475-ter.
Art. 1475-undevicies. – (Ufficio per le relazioni sindacali)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli stati maggiori della difesa e di ciascuna Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.
2. Entro il medesimo termine, gli stati maggiori delle Forze armate e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano altresì presso i comandi locali di livello non inferiore a quello regionale unità organizzative preposte alla gestione dei rapporti sindacali, limitatamente alle questioni concernenti le materie di cui all'articolo 1475-sexiesdecies e aventi esclusivo carattere locale o comunque aventi riferimento al territorio di competenza. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi forma di contrattazione decentrata.
Art. 1475-vicies. – (Giurisdizione sulle controversie)1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente capo possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare.
2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva disciplinate dal presente capo possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 1475-vicies semel. – (Rappresentanza militare)1. Fino all'effettiva costituzione dell'Assemblea sindacale nazionale prevista dall'articolo 1475-quaterdecies, i consigli della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione proseguono l'attività di competenza. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano dalle funzioni».

Art. 3.

1. Il capo III del titolo IX del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato a decorrere dalla data dell'effettiva costituzione dell'Assemblea sindacale nazionale prevista dall'articolo 1475-quaterdecies del medesimo codice, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di adeguarli alle disposizioni introdotte dalla presente legge. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al primo periodo è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni o, comunque, fuori del territorio nazionale, secondo il seguente principio e criterio direttivo:
conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Art. 5.

1. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Il contingente così determinato si applica fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il recepimento del primo accordo contrattuale per la disciplina del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 1475-septiesdecies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.
2. Entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al primo periodo del comma 1, il medesimo Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto, ripartisce i distacchi e i permessi sindacali tra le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La ripartizione è effettuata in base al rapporto di rappresentatività calcolato secondo i criteri previsti dall'articolo 1475-duodecies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in relazione alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o di polizia ad ordinamento militare riferita al 31 marzo 2019. Dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo periodo del comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 1475-duodecies del citato codice, in relazione alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o di polizia ad ordinamento militare riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. All'assegnazione dei distacchi sindacali di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'assegnazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse per la contrattazione collettiva nazionale, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, come determinate dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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