PDL 1701

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ETTORE, GELMINI, OCCHIUTO, MUGNAI, CANNIZZARO, BARELLI, CORTELAZZO, LABRIOLA, GIACOMETTO, MAZZETTI, NEVI, PORCHIETTO, POLIDORI, SANTELLI

Norme per la disciplina del commercio occasionale di oggetti usati, di antiquariato, da collezione o realizzati dal venditore nei mercati specializzati in tali settori

Presentata il 26 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Esiste un ampio settore del mercato dei consumi che si rivolge all'usato o alla vendita di beni collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa. Secondo un'indagine della Doxa, la vendita di beni usati è un segmento del commercio che vale ben 21 miliardi di euro l'anno; che equivale ad oltre l'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) del nostro Paese.
Secondo le stime del comitato scientifico della Rete ONU (Rete nazionale degli operatori dell'usato), il settore dell'usato coinvolge circa 100.000 persone. Dentro questo mondo esistono persone che vendono in forma occasionale oggetti usati o da loro realizzati ovvero collezionisti che rimettono sul mercato gli oggetti precedentemente acquistati. Tuttavia, non esiste una disciplina specifica e rigorosa che consenta una verifica puntuale dei requisiti di saltuarietà e di occasionalità che distinguono le attività propriamente hobbistiche da quelle abusive, cioè le attività svolte in modo continuativo o abituale «mascherate» da hobbismo.
Ad oggi in gran parte delle regioni italiane, ad eccezione del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, è priva di norme che definiscano e regolino le citate attività.
Poiché la materia è interamente devoluta agli enti territoriali, la presente proposta di legge tenta di colmare questo vuoto, a partire dall'utilizzo della stessa definizione di venditore occasionale o hobbista, una definizione con la quale si qualificano i soggetti interessati come operatori non professionali che vendono, propongono, espongono o barattano, in modo sporadico e occasionale, prodotti generalmente di modico valore, opere della propria creatività o del proprio ingegno.
Considerato il carattere ampio della definizione, riteniamo che in assenza di strumenti amministrativi che consentano di verificare il numero di eventi fieristici ai quali ogni soggetto partecipa e le dimensioni economiche dell'attività posta in essere, si debba comunque intervenire per limitare il fenomeno dell'abusivismo.
Nella disciplina adottata dalle regioni che sono intervenute in materia si possono riscontrare alcuni elementi comuni di carattere generale, dai quali poi discendono regole applicative diversamente modulate.
In via principale, le norme regionali stabiliscono:

a) l'obbligo di autorizzazione preventiva da richiedere, su modulistica regionale, al comune di residenza dell'espositore;

b) la definizione del numero massimo di eventi ai quali è consentito partecipare ogni anno in ambito regionale;

c) la definizione di un prezzo massimo praticabile per ogni oggetto messo in vendita e l'indicazione del valore complessivo della merce esibita;

d) l'attribuzione ai comuni dell'attività di vigilanza.

Fatta salva la diversa indicazione del numero di eventi e dei limiti economici ammessi da ogni regione, riteniamo che il recepimento dei limiti e dei criteri indicati in una normativa di carattere generale rappresenti un significativo passo in avanti, poiché la tutela degli operatori che esercitano l'attività di commercio deve passare attraverso l'individuazione di forme idonee a tracciare i corrispettivi conseguiti da chi esercita commercio occasionale, nonché a definire un numero limite di eventi a cui partecipare, che impedisca di trasformare un'attività sporadica nella forma di concorrenza sleale che attualmente danneggia pesantemente, in particolare, il comparto artigiano.
In questa ottica vogliamo, infine, ricordare l'esigenza di potenziare il controllo sull'applicazione delle norme vigenti in alcuni particolari settori del commercio (metalli preziosi, generi alimentari), per i quali non possono ammettersi deroghe in favore di soggetti non professionali, assolutamente non idonei a garantire il rispetto delle norme poste a tutela del consumatore.
Le norme della presente proposta di legge tengono conto degli orientamenti essenziali delle regolazioni regionali già esistenti e dettano quel minimo di regole che serve a livello nazionale.
Già nel 2008, con l'articolo 7-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, il legislatore si era posto il problema della valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato. Le più recenti evoluzioni normative favoriscono tale mercato, nell'ottica dell'economia circolare, e sono in corso di discussione proposte di legge in materia presso la Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati.
Le regole generali previste dalla presente proposta di legge tengono conto della necessità di non comprimere troppo il settore. Pertanto, si prevede la possibilità per tutti, nel limite di quindici volte l'anno, di diventare venditore occasionale, nel limite di reddito non tassato di 2.500 euro annui e ponendo anche un limite di valore di 250 euro per ciascuno dei beni oggetto di vendita. Il limite di valore di ciascun oggetto, pari a 250 euro, è lasciato volutamente ampio, prevedendo però la possibilità che le regioni possano ridurlo. Il Piemonte, ad esempio, prevede un limite di 150 euro.
I soggetti interessati dovranno munirsi di uno specifico tesserino e comunicare la propria presenza al comune presso il quale si svolgono le manifestazioni di vendita, al quale sarà necessario corrispondere anche una quota della TARI. Per quanto concerne gli incassi, essi dovranno essere registrati in un apposito bollettario. Ai fini della verifica del limite dei ricavi, il numero delle ricevute emesse e il totale delle somme incassate dovranno essere comunicati al comune che ha rilasciato il tesserino.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto, definizione e limiti)

1. La presente legge disciplina l'attività di vendita occasionale di beni usati, collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa, definendo norme quadro generali. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia, possono introdurre ulteriori limiti e controlli per tale attività, fermo restando che non possono comunque vietarne l'esercizio né prevedere maggiori oneri per il rilascio del tesserino di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Ai fini di cui alla presente legge sono definiti venditori occasionali o hobbisti coloro che occasionalmente vendono i beni individuati ai sensi del comma 1, con esclusione dei prodotti alimentari e dei metalli preziosi, e che ne realizzano ricavi inferiori a 2.500 euro annui.
3. I venditori occasionali possono esercitare l'attività presso i mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato o l'oggettistica varia, di seguito denominati «mercatini», nel rispetto dei seguenti limiti:

a) partecipazione nel limite massimo annuo di quindici mercatini, fatta salva la possibilità delle regioni di stabilire un limite più basso;

b) modico valore degli oggetti posti in vendita, che devono avere un prezzo non superiore a 250 euro per ciascun oggetto, fatta salva la possibilità delle regioni di stabilire, nel proprio territorio, un limite più basso;

c) esercizio dell'attività effettuato prevalentemente nell'ambito della regione di residenza, con possibilità di partecipare a quattro mercatini organizzati al di fuori della regione, fermo restando il limite annuale di quindici mercatini di cui alla lettera a);

d) possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

e) vendita presso aree pubbliche individuate dai comuni, ai sensi dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

4. L'attività di cui al presente articolo non è considerata attività di commercio. È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e ambientali.
5. Al fine di favorire la corretta attuazione della presente legge e la promozione del settore del commercio occasionale, le pubbliche amministrazioni stabiliscono con proprie deliberazioni le quote da riservare ai venditori occasionali, allo scopo di permettere la rotazione degli stessi, nel rispetto del fabbisogno territoriale degli stessi soggetti e compatibilmente con le attività, anche commerciali, autorizzate.

Art. 2.
(Adempimenti per la vendita occasionale)

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita occasionale cui al comma 1 dell'articolo 1, i soggetti interessati devono munirsi di un tesserino di validità annuale, valido per la partecipazione a un massimo annuo di quindici mercatini. Il tesserino è rilasciato dal comune di residenza del soggetto richiedente, anche qualora le regioni non abbiano previsto tale obbligo, e il costo dello stesso non può superare la cifra di 20 euro annui.
2. Il tesserino è munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale. Ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 1, il comune vidimante comunica la presenza del venditore occasionale al comune che ha rilasciato il tesserino.
3. Il tesserino è rilasciato previa apposita dichiarazione, attestante la propria qualifica di venditore occasionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti ai mercatini e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante un apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
5. I venditori occasionali sono tenuti a comunicare la propria presenza al comune nel quale si tiene il mercatino e a versare allo stesso comune una somma pari al 25 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti (TARI) dovuta da coloro che esercitano l'attività di commercio itinerante in aree pubbliche.
6. Per ciascun oggetto venduto il venditore occasionale rilascia un'apposita ricevuta, numerata progressivamente, attestante le somme incassate. Il numero delle ricevute emesse e il totale delle somme incassate sono comunicati al comune che ha rilasciato il tesserino, ai fini della verifica del limite dei ricavi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca infrazione più grave, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge relative al possesso del tesserino, al limite di partecipazioni, agli obblighi di comunicazione ai comuni, ai beni posti in vendita e ai limiti di prezzo praticabile è vietata la partecipazione ai mercatini e ad eventi similari, nel territorio nazionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro per ogni violazione accertata. I relativi proventi sono versati ai comuni che hanno accertato la violazione.

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