PDL 1695

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1695

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MONTARULI

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile

Presentata il 21 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia attende da tempo il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) quale lingua non territoriale delle persone sorde e delle loro famiglie.
Invero, la disabilità uditiva coinvolge direttamente una parte importante della popolazione nazionale, alla quale vanno garantite le più ampie possibilità comunicative per la tutela del diritto di affermazione e di autodeterminazione di ciascuna persona, al fine di evitare il suo isolamento e di promuovere la sua completa integrazione nel tessuto sociale.
Storicamente la popolazione sorda si divide tra oralisti e segnanti, una distinzione che non può in alcun modo portare alla discriminazione di uno o dell'altro percorso formativo.
Il mancato riconoscimento nel nostro Paese della LIS ha di fatto un carattere discriminatorio nei confronti dei sordi segnanti, i quali vedono violato il loro diritto all'accessibilità alla comunicazione nelle modalità più appropriate per ciascun individuo. Tale principio è peraltro sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 e firmata e ratificata anche dall'Italia ai sensi della legge n. 18 del 2009.
Segnatamente l'articolo 21, lettera b), della Convenzione impegna gli Stati parte ad accettare e a facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni, nonché, alla lettera e), a promuovere e riconoscere la lingua dei segni.
Ad oggi la Convenzione non è rispettata, nonostante, peraltro, sia la Costituzione italiana sia l'ordinamento europeo tutelino le minoranze linguistiche. Si rende, quindi, necessario un intervento legislativo, in conformità a quanto già previsto dagli altri Stati dell'Unione europea (con la sola eccezione del Lussemburgo) e da molti altri Stati non appartenenti all'Unione.
L'Italia, infatti, è uno dei pochi Stati al mondo a non aver provveduto in tal senso, distinguendosi negativamente nei confronti delle persone sorde e delle loro famiglie, composte anche da persone normoudenti che spesso acquisiscono la conoscenza della LIS quale cosiddetta «lingua madre».
La presente proposta di legge persegue, quindi, la finalità, espressa nell'articolo 1, di rimuovere ogni ostacolo all'utilizzo della LIS e di favorire la comunicazione tra persone sorde e tra persone sorde e persone normoudenti, nonché la prevenzione di ogni forma di disabilità uditiva e la sua cura, di qualificare i necessari interventi protesici e di logopedia quali livelli essenziali delle prestazioni, di garantire la libertà di scelta e di accesso ad altre forme di comunicazione e dei percorsi formativi, tutelando l'integrazione sociale e culturale delle persone e la loro partecipazione alla vita collettiva, nonché di quella dei figli normoudenti delle persone sorde.
A tali fini, con l'articolo 2 si garantiscono il diritto e la libertà fondamentale della famiglia del nascituro sordo di scegliere la forma di comunicazione più appropriata dovendo, fin dalla diagnosi della disabilità, essere informata sull'esistenza degli strumenti e degli interventi per il superamento della stessa derivanti dalla ricerca e consigliati dalla comunità scientifica.
I diritti delle persone sorde e la loro libertà di avvalersi dei mezzi di comunicazione scelti devono essere tutelati in ogni fase della loro vita, compresi i percorsi scolastico (articolo 3), universitario e post-universitario (articolo 4) e lavorativo (articolo 5), nonché nelle relazioni con gli enti pubblici (articolo 6), nell'accesso al primo soccorso (articolo 7), nella partecipazione politica (articolo 8) e nell'accesso ai programmi televisivi (articolo 9). Con riferimento all'istruzione, la citata Convenzione delle Nazioni Unite prevede l'impegno degli Stati firmatari ad «assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale».
Particolare attenzione, infine, è rivolta ai figli normoudenti delle persone sorde che, nella quotidianità, non di rado rischiano di essere impiegati come intermediari tra il sordo e il mondo esterno. Talvolta tale compito, espressione di una vera e propria necessità del disabile, è, tuttavia, non adeguato all'età dei figli, in violazione dei diritti del fanciullo. All'articolo 10 si prevede, quindi, un supporto per le famiglie in cui entrambi i genitori siano disabili uditivi, al fine di evitare l'isolamento dei figli e di garantire il loro rapporto con i coetanei fin dall'accesso all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia pubbliche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde e con disabilità uditiva.
2. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale delle persone sorde e delle loro famiglie.
3. La Repubblica garantisce la rimozione di ogni ostacolo all'utilizzo della LIS, favorendo la comunicazione tra persone sorde e tra persone sorde e normoudenti, la prevenzione di ogni forma di disabilità uditiva, anche attraverso la promozione delle tecniche per la diagnosi precoce della sordità e la sua cura, la qualificazione dei necessari interventi protesici e di logopedia quali livelli essenziali delle prestazioni, la libertà di scelta e di accesso ad altre forme di comunicazione e dei percorsi formativi, tutelando l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde e la loro partecipazione alla vita collettiva nonché dei figli normoudenti delle medesime persone.

Art. 2.
(Diritto all'informazione)

1. La famiglia del bambino nato o diventato sordo, fin dal momento della diagnosi, deve essere informata sull'esistenza degli strumenti e degli interventi per il superamento della disabilità derivanti dalla ricerca e consigliati dalla comunità scientifica, l'accesso ai quali è sempre garantito.

Art. 3.
(Integrazione scolastica e percorso di formazione specifico)

1. La Repubblica garantisce la formazione della persona con disabilità uditiva in tutto il suo percorso scolastico.
2. Al momento dell'iscrizione, lo studente con disabilità uditiva e la sua famiglia possono scegliere tra il modello educativo dell'oralismo e quello del bilinguismo tra lingua italiana parlata e LIS e LIS tattile.
3. Lo studente sordo ha diritto a insegnanti curricolari che conoscono e utilizzano la LIS, competenti in tutti gli ambiti dei piani di studio e dell'offerta formativa.
4. I piani di studio e dell'offerta formativa devono prevedere forme di inclusione delle persone con disabilità uditiva senza alcuna discriminazione, tutelando la libertà di scelta tra i metodi didattici e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento nonché il supporto di assistenti alla comunicazione, di logopedisti, di ausili tecnologici e di altre risorse.
5. La LIS e LIS tattile possono essere inserite quali materie facoltative per tutti gli studenti nei piani di studio e dell'offerta formativa.

Art. 4.
(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. Lo studente sordo ha diritto alla formazione universitaria e post-universitaria.
2. Le università forniscono gratuitamente per tutto il percorso universitario interpreti di LIS e di LIS tattile adeguatamente formati nelle materie oggetto del piano di studio.
3. Le università garantiscono allo studente sordo l'accesso a tutti gli strumenti e servizi forniti agli studenti normoudenti tramite personale adeguatamente formato all'utilizzo della LIS e della LIS tattile.
4. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, la Repubblica promuove l'insegnamento e l'uso della LIS, sia come materia di studio sia come mezzo d'insegnamento.

Art. 5.
(Lavoro)

1. In nessun caso la disabilità uditiva può essere causa di esclusione del lavoratore sordo per quanto concerne le mansioni da attribuirgli e il rapporto con gli altri lavoratori.
2. Nei luoghi di lavoro è garantita ai lavoratori sordi la piena accessibilità ai colloqui, alle riunioni, ai momenti di formazione, alla partecipazione e all'interazione con colleghi e dirigenti, attraverso interpreti, ausili e nuove tecnologie.
3. In caso di divergenze il datore di lavoro, prima della contestazione, deve assicurarsi che il lavoratore sordo fosse pienamente a conoscenza dell'idonea condotta che avrebbe dovuto assumere per non incorrere nella violazione.
4. La Repubblica promuove l'insegnamento della LIS nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a quindici.

Art. 6.
(Uffici pubblici)

1. Presso ogni amministrazione pubblica gli uffici per le relazioni con il pubblico devono essere dotati di personale formato all'utilizzo della LIS e della LIS tattile.
2. Il personale di cui al comma 1 intrattiene i rapporti con le persone sorde e garantisce il loro accesso a tutti i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
3. Il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto, disciplina la formazione all'utilizzo della LIS e della LIS tattile del personale di cui al comma 1 e stabilisce il contingente di tale personale da destinare a ciascun ufficio per le relazioni con il pubblico in proporzione al numero di abitanti con disabilità uditiva del relativo bacino di utenza.

Art. 7.
(Primo soccorso)

1. La Repubblica garantisce che il personale impiegato nelle attività di primo soccorso ed emergenza sia adeguatamente formato per la comunicazione con le persone con disabilità uditiva.

Art. 8.
(Partecipazione politica)

1. È garantita la partecipazione politica del cittadino sordo. Nel periodo di campagna elettorale l'organo per il quale si procede al voto garantisce al cittadino sordo la piena accessibilità alle informazioni per l'esercizio dell'elettorato passivo e attivo.
2. Il cittadino sordo può chiedere di votare presso un seggio nel quale almeno uno dei componenti sia in grado di utilizzare la LIS o la LIS tattile.

Art. 9.
(Accessibilità dei programmi televisivi)

1. La Repubblica garantisce forme di interpretariato per tutti i programmi televisivi anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei social media. Il diritto d'autore e i diritti televisivi non possono essere d'ostacolo all'interpretazione dei programmi.

Art. 10.
(Integrazione dei figli normoudenti delle persone sorde)

1. Il minore normoudente figlio di persone sorde e il cui nucleo familiare è composto solo da soggetti con disabilità uditiva ha diritto a forme di integrazione sociale adeguate alla sua età.
2. È sempre garantito l'accesso del figlio normoudente di persone sorde agli asili nido e alle scuole dell'infanzia pubbliche.
3. In nessun caso il minore normoudente può essere impiegato quale intermediario o interprete per la comunicazione tra adulti sordi e adulti udenti quando l'oggetto della conversazione non è consono alla sua età e rappresenta una violazione dei diritti del minore stesso.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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