PDL 1686

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1686

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASCIELLO, APREA, MARIN, MINARDO, PALMIERI, SACCANI JOTTI

Disposizioni per la promozione della lettura mediante lo sviluppo delle biblioteche scolastiche e la concessione di agevolazioni fiscali per il commercio e l'acquisto di libri, nonché modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri

Presentata il 18 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Una società colta, flessibile e aperta è una ricchezza per tutta la società ed è interesse di tutti in quanto è fonte di minore disagio sociale, maggiore creatività e operatività nei settori economici, maggiore capacità di competere e maggiore flessibilità.
In questo senso una società che ama la lettura è una risorsa. La pratica della lettura contribuisce a formare competenze che permettono di accedere alla formazione continua, favorisce una maggiore capacità di adattarsi ai cambiamenti e contribuisce allo sviluppo e all'aggiornamento delle capacità professionali lungo tutto l'arco della vita attiva.
Non si può ignorare, quindi, che nel nostro Paese l'indice di lettura rimane basso, si registrano scarsi livelli di partecipazione culturale, analfabetismo di ritorno negli adulti, nonché bassi e disomogenei livelli delle competenze della popolazione adulta che non consentono di raccogliere le sfide di una società knowledge based (basata sulla conoscenza).
Non si possono non considerare, a tale proposito, le basse prestazioni degli studenti italiani nei test PISA (Programma per la valutazione internazionale dello studente), la rilevazione internazionale condotta dall'OCSE sulla qualità delle competenze della lettura che vede l'Italia collocarsi quasi sempre al di sotto della media dei Paesi aderenti all'Organizzazione.
A questo si aggiunge che i dati mostrano un Paese diviso a metà con grandi differenze tra il nord e il sud per quanto riguarda gli indici di lettura e la presenza di librerie e di servizi culturali nel territorio.
Gli italiani leggono poco, la percentuale dei non lettori arriva quasi al 50 per cento ed è in crescita. Leggono poco le classi dirigenti (quasi il 40 dei manager, dirigenti e liberi professionisti non legge neanche un libro all'anno) e leggono poco anche i laureati (il 32,3 per cento non legge nessun libro nel tempo libero). Siamo molto lontani dalla media europea.
Ma un libro non è soltanto un oggetto concreto, sia esso in formato cartaceo, digitale o un audiolibro: se da un lato esprime anche una natura di bene immateriale il cui valore è intrinseco, essendo un prodotto culturale che non può essere direttamente quantificabile, che trova la sua origine in un'azione di creatività, di studio o di raccolta e che è portatore di contenuti non definibili concretamente, non misurabili e non quantificabili, da un altro lato è anche un prodotto con un valore economico determinabile e al suo destino è strettamente legato quello di un settore produttivo che coinvolge più attori, cioè gli autori, gli editori, i distributori e i librai.
La filiera produttiva editoriale, distributiva e commerciale del libro costituisce quindi un settore economico di rilievo nel Paese pur rappresentando, nel contempo, uno strumento che è necessario saper utilizzare per affrontare le sfide che la società della conoscenza ci pone per il futuro: un patrimonio prezioso da preservare, promuovere e sviluppare, perché attraverso l'editoria, i libri e la lettura si esprime tutta la ricchezza del pensiero, delle conoscenze, delle idee e delle emozioni, propria dell'umanità.
L'industria editoriale rimane la prima industria culturale del Paese ed è costretta, peraltro, a confrontarsi costantemente con le modifiche che le nuove tecnologie hanno introdotto nelle modalità di fruizione del prodotto libro. Un settore economico composito e articolato, costituito da più segmenti, ciascuno dei quali presenta delle criticità specifiche. Appare quindi importante individuare e stabilire alcuni princìpi di riferimento in grado di veicolare e di mettere in connessione energie, interessi, competenze nonché naturalmente risorse, da parte di tutti i potenziali attori, soggetti pubblici e privati, perché la filiera del libro fa sedere allo stesso tavolo professionisti della conoscenza, della creatività, intellettuali, imprenditori e commercianti.
L'editoria italiana si colloca nella sesta posizione per quanto concerne la dimensione nel mercato editoriale a livello mondiale. Per quanto riguarda, invece, l'Europa la troviamo al quarto posto, con un fatturato che nel 2017 ammontava a 3,104 miliardi di euro considerando anche il mercato di Amazon e il secondo mercato (fonte: Associazione italiana editori – Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2018).
L'editoria è in crescita nonostante il calo degli indici della lettura. Infatti, a un incremento della spesa delle famiglie destinata ai consumi corrisponde un calo delle spese in libri, e-book o audiolibri.
Su questo aspetto probabilmente influisce il sistema della determinazione del prezzo, che nel settore editoriale è imposto al venditore finale e prevede per il libraio margini di guadagno piuttosto contenuti che spesso rendono difficile perfino sostenere i costi di gestione della libreria.
Il panorama mostra, quindi, le librerie in estrema difficoltà, nonostante rimangano il canale preferito per l'acquisto dei libri, per quanto messe in seria difficoltà dalla crescita del commercio sulle piattaforme digitali. Le librerie «fisiche» chiudono e gli italiani continuano a distinguersi per essere il popolo con il livello minimo di libri letti in un anno.
Secondo una stima delle associazioni di categoria in Italia esistono circa 2.000 librerie, la maggior parte delle quali si trova nel centro nord. Questo significa una media di una libreria ogni 30.000 persone. In Italia circa 13 milioni di cittadini non hanno una libreria nel comune di residenza: parliamo di una consistente percentuale di popolazione che non ha la possibilità di accedere a un luogo fisico in cui non solo comprare un libro ma soprattutto sceglierlo avvalendosi della competenza e della qualificazione del personale specializzato. Non sfugge infatti che ormai, nella maggior parte dei casi, il libraio è un soggetto con un titolo di studio elevato e che l'accesso alla professione è sempre più caratterizzato da una richiesta di formazione specifica e dedicata: vendere un libro è un lavoro culturale.
I librai vendono cultura, arte e immaginario: nella varietà di generi, autori, argomenti e creatività che si trova all'interno di una libreria, così come nelle biblioteche o in qualsiasi tipo di contenitore culturale, c'è la possibilità del viaggio, della conoscenza e della scoperta. Non è questione di romanticismo «(...) ma di geografia urbana, che è geografia sociale e vita della comunità. Una libreria non è mai solo un esercizio commerciale ma un aggregatore di contenuti, idee, cultura che supera certamente gli scarni dati economici» (Stefano Salis – Il Sole 24 ore 6 marzo 2019).
Una libreria che chiude è un bene culturale che sparisce, è un presidio di cultura che viene cancellato.
Non a caso negli altri Paesi europei sono previsti sistemi non solo di tutela ma di sostegno attivo di questo specifico settore imprenditoriale volti sia a disciplinare il prezzo finale che ad attivare iniziative e misure di sostegno e promozione della lettura.
Tra i Paesi europei la Francia e la Germania sono quelli in cui si legge di più e sono anche quelli che hanno una legge che protegge in maniera importante il mercato del libro mediante una specifica disciplina del prezzo dei libri e dello sconto praticabile. In Francia esiste una legge sul libro, una legge sul libro digitale ed è attivo un piano in favore delle librerie indipendenti. In Germania esiste una legge sul libro che interviene sul prezzo e sullo sconto minimo. Ma anche in Gran Bretagna è stato adottato un accordo tra editori per cui il prezzo minimo è definito sulla base delle vendite complessive e in Spagna la legge prevede il prezzo fisso con sconto minimo definito.
Un altro aspetto rilevante è quello della necessità di una diffusione capillare nel territorio non solo delle librerie, punti vendita finali, ma anche dei magazzini di distribuzione, che sono l'unica possibilità per le librerie di sopravvivere alla concorrenza del web.
La presente proposta di legge riconosce il valore delle biblioteche e introduce misure a favore dell'istituzione delle biblioteche scolastiche. Per la diffusione e il sostegno a progetti di promozione della lettura si prevede, inoltre, che le biblioteche scolastiche possano, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali, diventare uno sportello di quartiere aperto ai cittadini anche per l'organizzazione di eventi di natura culturale.
Non bisogna, infatti, considerare le biblioteche come meri contenitori, ma come luoghi che operano quali fornitori di servizi fondamentali, luoghi di trasmissione di cultura diffusa e di incontro. Con la normativa proposta si intendono valorizzare le best practices già attive in alcuni territori, che vedono collaborare le biblioteche degli enti locali e i punti biblioteca aperti nei plessi scolastici non solo come presidio del prestito ma soprattutto come punto di aggregazione delle comunità (soprattutto nelle grandi città) e di stimolo per l'organizzazione di eventi e di attività di carattere culturale. Le biblioteche rappresentano uno strumento importante per la promozione della lettura.
Utilizzando un linguaggio tecnologico potremmo dire, per analogia, che le biblioteche sono molto più che dei server e che non le possiamo considerare degli scaffali. La biblioteca deve proporsi come spazio di proposta culturale attiva, punto di incontro, soprattutto a livello giovanile, crocevia per la circolazione delle idee e delle conoscenze. Il Manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche pubbliche le definisce «via di accesso locale alla conoscenza, (...) condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali».
Ma anche la distribuzione delle biblioteche di pubblica lettura nel Paese mostra purtroppo una mappa estremamente disomogenea: il 49 per cento di esse è situato al nord, il 30 per cento al centro e il 21 per cento al sud. Nel 2013, per l'acquisto di libri o di altro tipo di materiale bibliografico sono stati spesi 88 centesimi per abitante; in alcune località del sud si è arrivati a 37 centesimi; l'indice di dotazione del personale è stato pari a 0,33 unità per ogni 2.000 abitanti; una consistente percentuale dei soggetti che permettono a queste strutture di lavorare sono volontari.
All'articolo 4, la presente proposta di legge interviene sulla legge n. 128 del 2011, cosiddetta «legge Levi sul libro» dal nome del proponente. In particolare, si modifica l'articolo 2 che prevede norme in materia di determinazione del prezzo e dello sconto sui libri, portando lo sconto massimo praticabile al 5 per cento ma disciplinando anche alcune specifiche deroghe. Si autorizza l'adozione di uno sconto maggiore, ma non superiore al 15 per cento, per una campagna promozionale ogni anno, della durata massima di tre settimane, non reiterabile e per singolo marchio editoriale; a questo si aggiunge la possibilità per il singolo punto vendita di decidere una campagna promozionale l'anno con le caratteristiche indicate. Sono comunque previste alcune deroghe riguardo alla vendita di libri o alla promozione della lettura nelle singole città per manifestazioni di particolare rilevanza. Altre deroghe al limite massimo di sconto praticabile sono previste nel caso di vendita a soggetti pubblici o privati quali centri di ricerca, biblioteche, università e altri.
Per promuovere la lettura e sostenere l'apertura di librerie nei piccoli comuni e nelle regioni del meridione è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per le nuove librerie.
Per sostenere le famiglie e il settore librario la presente proposta di legge introduce misure di fiscalizzazione agevolata sia a livello locale che a livello nazionale prevedendo la possibilità per le famiglie di portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'acquisto dei libri fino a un massimo di 500 euro all'anno, incrementati di 500 euro per l'acquisto di libri scolastici, nonché estendendo alle librerie il meccanismo del 5 per mille e l’art bonus anche a progetti di promozione alla lettura. A questo si aggiunge il rifinanziamento del credito di imposta per gli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica promuove e favorisce la lettura come strumento essenziale per la formazione e la crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini e della società, per lo sviluppo della conoscenza e la circolazione delle idee, nonché per l'acquisizione di strumenti di approfondimento sulla realtà sociale, economica, religiosa, politica e storica quale presupposto fondamentale per la crescita di una società democratica e consapevole.
2. La Repubblica, per i fini di cui al comma 1, sostiene iniziative di promozione della lettura e adotta misure volte a sostenere la produzione, la circolazione e l'accesso ai libri, sia in formato cartaceo che in formato digitale, nonché il consumo dei libri da parte delle famiglie.
3. La Repubblica riconosce e sostiene il valore sociale delle biblioteche quale luoghi di diffusione della cultura, punti di incontro per la circolazione delle idee e della conoscenza, spazi di relazione e di aggregazione nonché strumenti fondamentali per la promozione e la diffusione della lettura e sostiene la rete delle biblioteche scolastiche.

Art. 2.
(Misure a favore delle biblioteche scolastiche)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove azioni volte a favorire e a incentivare l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado. A tale fine, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti standard minimi relativi agli spazi, al personale e al funzionamento di tali biblioteche. Alla costituzione, al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria di ciascuna biblioteca possono contribuire soggetti pubblici e privati.
2. Le biblioteche di cui al comma 1 possono istituire reti di biblioteche individuando la scuola polo tra quelle che partecipano alla rete e il personale in possesso di idonee qualifiche professionali incaricato della gestione e del funzionamento del servizio bibliotecario.
3. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi da 784 a 787 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere attuati dalle istituzioni scolastiche presso la propria biblioteca scolastica o le biblioteche scolastiche con essa associate in rete.
4. Nell'ambito del servizio bibliotecario le istituzioni scolastiche organizzano percorsi e progetti di promozione della lettura quale momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. I poli bibliotecari costituiti ai sensi del comma 2 possono essere sedi di progetti ed eventi legati alla promozione della lettura aperti anche al territorio e ai cittadini.
5. Ai progetti di promozione della lettura in ambito scolastico possono partecipare, in qualità di soggetto orientatore, le librerie situate nel territorio in cui si trova la biblioteca scolastica o la rete di biblioteche scolastiche presso la quale il progetto è adottato.
6. Le biblioteche scolastiche, singolarmente o associate in rete, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali possono agire come sportello bibliotecario territoriale aperto al pubblico ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 3.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di libri e per l'incremento della lettura)

1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

«e-quater) le spese per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per un importo non superiore a 500 euro; tale limite è elevato di 500 euro da destinare esclusivamente all'acquisto di libri scolastici per ciascun figlio a carico che frequenti la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;».

2. Per l'attuazione della lettera e-quater) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 20.000.000 di euro a decorrere dal 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
8. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività di spettacolo» sono inserite le seguenti: «e per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o da enti privati senza scopo di lucro».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128)

1. Alla legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Disciplina del prezzo dei libri) – 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri, siano essi in formato cartaceo o digitale, venduti nel territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su un apposito allegato. L'editore o l'importatore garantisce a tutti i venditori al dettaglio di libri di testo scolastici l'accesso alle forniture a parità di condizioni commerciali, assicurando una remunerazione in misura percentuale fissa non inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina defiscalizzato.
2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 5 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Per la vendita di libri a distanza le spese di spedizione fanno parte integrante del prezzo del libro e lo sconto di cui al comma 2 si intende applicato sulla somma del prezzo del libro e delle spese di spedizione. Nella vendita di libri a distanza non può comunque essere previsto il servizio gratuito della consegna al domicilio del cliente.
4. Ai fini dell'organizzazione di campagne promozionali, ad esclusione del mese di dicembre e dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti:

a) agli editori è consentito di realizzare una campagna promozionale per marchio editoriale, non reiterabile nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a tre settimane, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quinto del prezzo fissato ai sensi del citato comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. L'importo dello sconto è condiviso tra editore e rivenditore. Le modalità di informazione e di partecipazione alle promozioni editoriali da parte dei rivenditori sono stabilite da un apposito tavolo tecnico costituito presso il Centro per il libro e la lettura (Cepell) e composto da rappresentanti delle parti economiche della filiera editoriale;

b) fermo restando quanto disposto dalla lettera a), ai singoli rivenditori è consentito realizzare una campagna promozionale con uno sconto massimo del 15 per cento non reiterabile nel corso dell'anno solare e della durata massima di tre settimane consecutive. Tale disciplina si applica anche alle librerie di catena, alle librerie controllate dalle case editrici o dalle aziende di distribuzione nonché alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. La promozione da chiunque attivata e in qualunque circostanza è applicata solo ed esclusivamente sui libri acquistati e consegnati al cliente durante il periodo di promozione.

5. La vendita di libri al consumatore finale è consentita con sconti fino a una percentuale massima del 10 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale, individuate da un apposito tavolo tecnico costituito presso il Cepell e composto da rappresentanti delle principali associazioni di categoria. Il presente comma non si applica per le manifestazioni che si svolgono nel mese di dicembre.
6. È istituita la Festa nazionale della lettura e del libro, celebrata il 23 aprile di ogni anno, in occasione della quale è consentita la vendita di libri con uno sconto del 15 per cento sul prezzo di copertina fissato ai sensi del comma 1.
7. Nel caso di vendita di libri a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e università, il rivenditore può applicare uno sconto massimo del 20 per cento sul prezzo di copertina definito ai sensi del comma 1, purché i libri siano destinati all'uso dei soggetti citati e non siano in alcun modo posti in vendita.
8. In caso di cessione temporanea del diritto di stampa il cedente deve garantire che l'opera realizzata da parte del cessionario sia distribuita a parità di condizioni in tutto il mercato nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di lealtà commerciale; nel caso in cui il cessionario produca e distribuisca in un mercato diverso da quello nel quale ordinariamente l'opera è diffusa il cedente deve garantire che il cessionario rispetti il livello minimo di prezzo già esistente per quell'opera nel mercato determinato ai sensi del comma 1.
9. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore.

10. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
11. L'importo massimo dello sconto determinato ai sensi del presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui l'iniziativa commerciale risulti finalizzata a promuovere l'acquisto di libri, anche mediante buono sconto o sconto sul prezzo di altri prodotti e beni diversi dai libri.
12. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
13. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e, in particolare, di quelle in materia di sconto sui libri, è istituito presso il Cepell l'Osservatorio nazionale sul prezzo del libro. Dell'Osservatorio fanno parte i rappresentanti della filiera produttiva e commerciale del libro, individuati dalle singole associazioni di categoria in modo che tutte risultino rappresentate in maniera paritaria, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno presso il Cepell e comunque ogni volta in cui sia individuata una violazione delle disposizioni del presente articolo.
14. Le associazioni di categoria, anche a livello locale, possono segnalare alle autorità competenti il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo al fine di chiedere l'accertamento e l'eventuale irrogazione di sanzioni, oltre al ripristino del rispetto della normativa. La segnalazione può essere fatta anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
15. Il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente articolo è affidato ai comuni, che l'esercitano nell'ambito delle loro competenze in materia di commercio, al Corpo della guardia di finanza, alla polizia postale e delle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I proventi relativi all'attività di controllo sono attribuiti in parti uguali al soggetto che ha svolto il controllo e al Fondo nazionale di cui all'articolo 2-bis»;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Istituzione del Fondo nazionale per le nuove librerie) – 1. Per promuovere la lettura, assicurare l'accesso paritario alla pluralità dei prodotti dell'editoria libraria, garantire la presenza di librerie e promuovere l'apertura di librerie di piccole e medie dimensioni in tutto il territorio nazionale, in particolar modo nelle regioni del Mezzogiorno, nei piccoli e piccolissimi comuni, nei territori montani e nelle isole, presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo nazionale per le nuove librerie. Il Fondo prevede la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti che aprono nuove librerie, con particolare attenzione alle zone del Paese in cui la presenza di librerie è scarsa. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti per beneficiare dei contributi e i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti del Fondo, fermo restando che:

a) il Fondo deve essere utilizzato per la concessione di contributi per le spese sostenute per l'avviamento dell'attività, comprese le spese per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà pubblica o privata, per l'arredamento degli ambienti, per la dotazione di strumentazioni nuove e per l'acquisto iniziale di libri;

b) l'esercizio commerciale deve essere specializzato nella vendita di libri al dettaglio;

c) la libreria deve garantire un assortimento ampio di marchi editoriali e di generi, fatta esclusione per le librerie specializzate in letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, che devono rispettare esclusivamente la prima condizione;

d) sono escluse dalla partecipazione ai finanziamenti le librerie di catena e quelle controllate da società editoriali e della distribuzione commerciale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5.
(Credito di imposta per gli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio)

1. All'elenco n. 1 allegato alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la voce: «Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319 crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione – 1.250.000» è soppressa.
2. Al comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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