PDL 1685

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1685

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifiche agli articoli 14, 36, 37 e 38 dello statuto della Regione siciliana, in materia di potestà legislativa e regolamentare, di entrate tributarie e di condizioni per il ricorso all'indebitamento

Presentata il 15 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – La Sicilia è una regione a statuto speciale, cioè ha competenze legislative ed amministrative differenziate rispetto alle regioni a statuto ordinario. La specialità dello statuto tuttavia non determina una condizione di autonomia finanziaria efficace ed efficiente per assicurare lo sviluppo economico-sociale e occupazionale di cui la Sicilia abbisogna. Inoltre la situazione di insularità in cui si trova la Sicilia comporta gravi problemi per lo sviluppo della Regione. La Sicilia, inoltre, ha da molto tempo gravi problemi di natura infrastrutturale: un deficit che non le permette di sviluppare le proprie potenzialità per migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono. Problemi di marginalità economica che si traducono in «sacche» di disagio sociale e in una povertà diffusa in molte zone dell'isola. Molte sono, quindi, le gravi problematiche che colpiscono la Regione e che non sono state ancora risolte o eliminate e che ampliano, come per la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno, il divario economico-sociale con il resto del Paese. Tale situazione, oltre alle menzionate condizioni di grave disagio socio-economico, implica, al contempo l'impossibilità di gestire in modo autonomo ed accorto alcune risorse economiche che potrebbero contribuire al rilancio economico ed occupazionale della Regione che ha, comunque, enormi potenzialità, ad esempio dal punto di vista turistico.
Con la presente proposta di legge costituzionale s'intende, in primo luogo, responsabilizzare maggiormente gli amministratori e, soprattutto, incrementare le risorse economiche da investire tanto in opere infrastrutturali, quanto in altri interventi di natura socio-economica ed occupazionale che garantiscano uno sviluppo duraturo della Regione siciliana, con le conseguenti positive ricadute sulla qualità della vita dei residenti. A tali fini si apportano alcune modifiche allo statuto, prevedendo la possibilità di «trattenere» sul territorio alcune importanti risorse economiche da destinare ad interventi che possano, come detto, consentire finalmente il pieno sviluppo di un territorio che è stato trascurato, ma che trova, soprattutto nei suoi abitanti e nelle loro capacità, un punto fondamentale per la crescita socio-economica. In tal senso la presente proposta di legge costituzionale introduce importanti novità normative, offrendo agli amministratori della Regione le risorse economiche necessarie per attivare un virtuoso processo di sviluppo ed eliminare il disagio sociale che è ancora troppo presente.
L'altro fondamentale aspetto sul quale la presente proposta di legge costituzionale intende incidere è quello dell'utilizzo delle risorse, che deve rispettare princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, princìpi cardine di una «buona amministrazione». A tale fine si prevedono vincoli di finanza pubblica che fungano da «limite oggettivo» alla dispersione di risorse pubbliche che purtroppo, sovente, ha caratterizzato l'amministrazione regionale. La presente proposta di legge costituzionale, inoltre, attribuisce alla Regione la potestà normativa esclusiva su importanti settori che caratterizzano i territori; tra questi il turismo, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura e la difesa dei prodotti tipici con marchi di eccellenza: dai prodotti a specialità tradizionale garantita, a quelli a indicazione geografica protetta, come il cioccolato di Modica e il pomodorino pachino, l'arancia rossa di Sicilia, il limone interdonato di Messina, la pesca di Leonforte, l'uva da tavola di Canicattì e Mazzarrone, dai prodotti a denominazione di origine protetta, come il formaggio ragusano e l'olio extravergine d'oliva prodotto in varie zone della Sicilia, ai vini a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica, prestigiosi e famosi in tutto il mondo.
Si prevedono, infine, disposizioni volte ad introdurre specifici vincoli per gli amministratori, in modo che un eventuale deficit della finanza pubblica sia consentito esclusivamente per la realizzazione di investimenti produttivi.
Nel complesso, pertanto, la presente iniziativa legislativa costituzionale, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e degli obblighi internazionali dello Stato, persegue la finalità di ampliare le competenze normative della Regione siciliana, per garantire una migliore tutela delle specificità del territorio, e di attribuire alla Regione medesima modalità di finanziamento aggiuntivo e forme di compartecipazione ai tributi e alle accise, nel rispetto del principio della territorialità del gettito tributario.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana, in materia di potestà legislativa e regolamentare)

1. L'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di seguito denominato «statuto», è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – È attribuita all'Assemblea, nell'ambito della Regione, la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) artigianato, industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; difesa dei prodotti tipici locali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione primaria, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 36 dello statuto, in materia di entrate tributarie)

1. All'articolo 36 dello statuto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«È riservata alla Regione una quota pari al 25 per cento del gettito delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e dei giochi pubblici. Le risorse rivenienti da tale quota sono destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo economico e di crescita occupazionale della Regione, nonché di interventi per la manutenzione e la costruzione di opere infrastrutturali e di edilizia popolare e scolastica»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla Regione spetta il gettito dell'imposta di produzione sui prodotti energetici, sui loro derivati e sui prodotti analoghi nonché sui gas petroliferi raffinati e immessi in consumo nel territorio regionale e una quota pari al 20 per cento del gettito dell'imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale e immessi in consumo nel territorio di altre regioni.
Spetta, altresì, alla Regione il gettito delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nel medesimo territorio, nonché i sette decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.
Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse rivenienti dall'attuazione dei commi terzo e quarto è destinata alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 37 dello statuto, in materia di imposta sul reddito delle società)

1. L'articolo 37 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 37. – Per le imprese industriali e commerciali che hanno sede nella Regione una quota pari al 20 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle società è devoluta alla Regione.
Una parte della quota di cui al primo comma, stabilita dalla Regione, è destinata alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 56».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 38 dello statuto, in materia di indebitamento)

1. All'articolo 38 dello statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Regione può ricorrere all'indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento».

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