PDL 1683

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1683

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Modifica all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di sanzioni per la pesca illegale nelle acque interne

Presentata il 14 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il bracconaggio ittico nelle acque interne è un fenomeno, piuttosto recente, che sta pesantemente alterando ecosistemi di particolare interesse naturalistico. L'utilizzo di strumentazioni di pesca illegali (quali ad esempio tramagli di lunghezza superiore al consentito, elettrostorditori, fertilizzanti ad uso agricolo) sta depauperando in maniera significativa la fauna ittica, in particolare nei corpi idrici delle province di Ferrara, Rovigo e Ravenna. Tali attività hanno compromesso in maniera evidente e forse irreparabile il patrimonio ittico delle acque di bacini storicamente ricchi di vita quali il Po ed il Reno con i rispettivi affluenti. Recenti campionamenti di fauna ittica effettuati dall'università di Ferrara hanno dimostrato, infatti, un crollo della presenza di tale fauna stimato addirittura in misura pari al 50 per cento. Oltre agli evidenti danni ambientali e al mancato rispetto della dignità degli animali uccisi con metodi cruenti, la pratica della pesca illegale comporta problematiche di ordine pubblico e sanitarie. I bracconieri, infatti, sono sovente pregiudicati, spesso di origine rumena, riuniti in bande. La struttura piramidale di tali bande e le modalità di esecuzione dei reati ricordano quelle dei clan della camorra. Numerose, infatti, sono le segnalazioni di intimidazione ai danni di pescatori sportivi e soprattutto di pescatori di professione che lavorano lecitamente nelle acque interne; senza contare i furti di motori e imbarcazioni a danno dei privati. Questi soggetti, poi, vendono la loro «merce» non solo nel proprio Paese di origine, ma, secondo le indagini dei carabinieri del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare della regione Emilia-Romagna, anche a esercizi commerciali locali, soprattutto a ristoranti gestiti da orientali, in spregio a qualsiasi normativa vigente in tema di tracciabilità e salubrità degli alimenti.
L'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, pareva essere la soluzione al problema, ma i continui sequestri e fermi amministrativi (come quelli avvenuti il 3 marzo 2019 nel territorio bolognese) dimostrano che il fenomeno è tutt'altro che debellato. Il presente progetto di legge mira pertanto a inasprire gli strumenti repressivi mediante l'introduzione di un «DASPO fluviale», cioè il divieto, per tali soggetti, di sostare presso gli argini dei bacini idrici. Bisogna invertire velocemente la rotta perché, una volta distrutti, sarà impossibile ricostruire questi ecosistemi.
Nel dettaglio, la proposta di legge prevede la modifica dell'articolo 40, comma 4, della legge n. 154 del 2016 introducendo, oltre alle sanzioni già esistenti (che peraltro vengono modificate stabilendo che le pene detentive e pecuniarie già previste si applichino cumulativamente, invece che alternativamente), l'applicazione del divieto di accesso in aree ove insistano bacini idrici interni navigabili per coloro che violino i divieti di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del medesimo articolo 40: pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; raccogliere, detenere, trasportare e commerciare animali storditi o uccisi in violazione dei precedenti divieti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con la sentenza di condanna il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso, per un periodo da sei mesi a due anni, in aree ove insistano bacini idrici interni navigabili».

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