PDL 1679

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1679

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 marzo 2019 (v. stampato Senato n. 678)

d'iniziativa del senatore PETROCELLI

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 marzo 2019

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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