PDL 1657

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1657

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NOVELLI

Trasformazione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù in ente pubblico non economico

Presentata l'11 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ha come scopo istituzionale la promozione del turismo giovanile, scolastico, sportivo e sociale attraverso la realizzazione e la gestione degli alberghi e degli ostelli per la gioventù e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire la crescita morale, culturale e fisica della gioventù mediante l'attività turistica. Il turismo è infatti considerato un mezzo insostituibile per la promozione sociale dei giovani e per favorire la reciproca conoscenza, affinché siano affermati i sentimenti universali di pace e di fraterna solidarietà.
Costituita nel 1945, l'AIG è un ente morale, riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, e assistenziale, ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 1959, a carattere nazionale e senza finalità di lucro. Il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, ha ammesso l'AIG ai benefìci previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, «per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito». Degli organi centrali dell'Associazione fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di istruzione, politiche giovanili e turismo, designati dalle rispettive amministrazioni. Sono membri di diritto degli organi centrali dell'associazione i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di istruzione, politiche giovanili e turismo, designati dalle rispettive amministrazioni. Inoltre, l'AIG è inclusa tra le organizzazioni non governative segnalate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite tra gli enti di sviluppo sociale.
A livello internazionale l'AIG è rappresentante unico per l'Italia nella International Youth Hostel Federation, che rappresenta il massimo organismo mondiale competente per la ricettività turistica dei giovani e che svolge funzioni consultive presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. In tale organismo, noto anche come Hostelling International, sono presenti 65 organizzazioni nazionali provenienti da tutti i continenti.
Alla luce delle citate disposizioni normative e in considerazione delle finalità statutarie perseguite dall'ente, si ritiene che sussistano tutti gli elementi individuati dal legislatore e dalla consolidata giurisprudenza civile, amministrativa e contabile rivelanti al fine di riconoscerne la natura pubblica.
L'AIG, infatti, nata con atto pubblico n. 28339 del 19 dicembre 1945 stipulato presso il notaio Achille Sabelli, è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, della Direzione generale del turismo, del Commissario nazionale alla gioventù italiana e con una dotazione finanziaria iniziale a carico dello Stato.
Occorre altresì evidenziare la presenza all'interno degli organi direttivi di rappresentanti designati dalle istituzioni, nonché l'erogazione di agevolazioni e contributi da parte dello Stato. Ne sono un esempio la concessione di immobili, in comodato d'uso gratuito o a canone simbolico, da parte delle amministrazioni dello Stato oppure i contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissariato del turismo e dalla legge n. 964 del 15 dicembre 1949, nonché quelli recentemente erogati in forza di apposite convenzioni sottoscritte con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sin dalla sua fondazione, del resto, l'AIG è sempre stata funzionalmente collegata alle istituzioni pubbliche e, in particolare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della pubblica istruzione (secondo la denominazione assunta nel tempo dallo stesso). Grazie a tale collegamento, nel tempo l'AIG ha potuto realizzare gli scopi sociali mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali, i quali affidavano alla stessa strutture da gestire per la riqualificazione del territorio e per la promozione di un turismo sociale a basso costo, nonché per lo sviluppo di aree disagiate mediante la realizzazione di progetti legati al territorio.
Alcuni di questi protocolli sono stati sottoscritti, anche recentemente, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'ANAS Spa, Ferrovie dello Stato Spa, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero di volta in volta competente in materia di turismo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Di tali evidenze, che palesano la natura pubblicistica delle funzioni svolte dall'Associazione, ha preso atto la stessa Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la quale ha affermato, con la deliberazione n. 01/29 del 19 aprile 2001, che i servizi erogati dall'Associazione rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, ossia tra i servizi pubblici essenziali. Infine, anche l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento, in un parere del 2014, ha evidenziato che l'ente persegue scopi di natura ideale, poiché lo specifico oggetto dell'attività economica consiste in un'attività di utilità sociale.
Attraverso la presente proposta di legge si intende, quindi, colmare un vuoto normativo e trasformare la natura giuridica dell'ente in ente pubblico non economico.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della sua natura giuridica di ente morale e assistenziale nonché dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è trasformata in ente pubblico non economico.
2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Alla tabella, parte V «Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero», allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».

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