PDL 1654

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1654

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MAZZETTI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di requisiti per la qualificazione dei residui di produzione delle lavorazioni del comparto tessile come sottoprodotti

Presentata il 7 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il comparto tessile rappresenta una realtà fondamentale dell'industria manifatturiera italiana.
L'industria tessile e dell'abbigliamento rappresenta, infatti, uno dei comparti dell'industria manifatturiera più importanti in Italia, con oltre 400.000 addetti con un fatturato che rappresenta circa il 9 per cento di quello dell'intero settore manifatturiero.
All'interno di questo comparto, il distretto tessile di Prato (che comprende dodici comuni in un'area situata tra le province di Prato, Pistoia e Firenze) rappresenta ancora oggi il primo distretto europeo per produzione tessile e storicamente il primo che ha realizzato un ciclo tessile a economia circolare. A Prato è sempre stata fatta economia circolare, inizialmente senza neanche esserne consapevoli.
In tutti questi anni le diverse normative, soprattutto nazionali, hanno contribuito a ostacolare il normale svolgimento dell'attività che permette di utilizzare i materiali tessili (non solo lanieri) nell'attività produttiva, ottenendo prodotti di altissima qualità senza attingere, o attingendo in scarsa misura, a materie prime che l'Italia non ha mai avuto e che è costretta a importare con un pesante aggravio della bilancia commerciale.
Dagli anni ’50 del secolo scorso nel territorio nazionale si è sviluppata un'estesa rete di aziende impegnate nella raccolta, nella cernita, nel carbonizzo (operazione a base di acido cloridrico che serve a eliminare la componente cellulosica presente nei tessuti) e nella sfilacciatura dei tessuti per la produzione delle fibre rigenerate, a cui si aggiungono filature e tintorie che nobilitano il filato pronto per essere tessuto. Centinaia di aziende recuperano, separano, lavorano e confezionano filati e capi di altissimo pregio a partire da oggetti e materiali lanieri che in tal modo non vengono mai dismessi o abbandonati ma, attraverso cicli e impianti tecnologicamente avanzati, sono riportati a nuova vita.
Questa attività consente di risparmiare ogni anno notevoli quantità di lana, cotone, acqua, energia, sostanze coloranti, eccetera. I benefìci sono, quindi, non solo economici, ma anche ambientali.
Vale la pena di riportare alcuni dati a supporto di quello che si otterrebbe in termini di risparmio: a Prato si producono scarti della lavorazione tessile e dell'abbigliamento per circa 50.000 tonnellate. Oggi questa immane quantità di scarti è destinata alla discarica o all'incenerimento perché, a torto, è considerata rifiuto e quindi soggetta a una serie di prassi e di procedure e gli imprenditori preferiscono smaltirla come rifiuto piuttosto che rischiare sanzioni determinate dalla mancanza di chiarezza della normativa. La normativa vigente, quindi, non agevola il recupero di materie e costringe gli operatori a classificare i materiali di scarto come rifiuti piuttosto che come materiali da avviare alla riutilizzazione: le categorie classificatorie (rifiuti, sottoprodotti, «end of waste») compongono un quadro irrisolto a causa della loro complessità e interpretazione discrezionale.
Favorire questo comparto significa sostenere l'economia circolare.
La normativa riguardante i sottoprodotti è chiara nel mettere in risalto i passaggi necessari per definire un sottoprodotto, ma non lo è nel definire la «normale pratica industriale» che, per l'ampiezza dei settori che vi fanno riferimento, è impossibile definire con precisione.
Per tale ragione è necessario procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, specificatamente e solo per il comparto tessile e dell'abbigliamento, rifacendosi alla prassi consolidata riconosciuta da istituti tecnici di livello nazionale e dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, che addirittura riconosce valori economici a quelli che, talvolta con errata valutazione, alcuni organi di controllo definiscono rifiuto, ponendo le aziende interessate nella situazione sgradevole di essere colpevolizzate solo per aver ottemperato a quella che è la prassi – un uso e una consuetudine consolidata – di riutilizzo di sottoprodotti.
La presente proposta di legge vuole dare una risposta all'esigenza emersa con forza tra le imprese del comparto tessile. Queste imprese sono quelle che producono sottoprodotti, che trasformano i sottoprodotti e che riutilizzano i sottoprodotti per farne nuovamente filati e tessuti e per reimmetterli nel mercato dei beni di lusso.
Con la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione si interviene sulla normativa vigente introducendo alcune disposizioni che permetterebbero agli operatori artigianali e industriali di lavorare in tranquillità e di creare un nuovo valore aggiunto di cui il Paese ha assoluta necessità, favorendo sensibilmente l'economia circolare. Le disposizioni introdotte si riferiscono ai cosiddetti «prodotti pre-consumo», che devono essere considerati a tutti gli effetti sottoprodotti che derivano da un processo di produzione che ne consente l'utilizzo e pertanto rientrano nella tipologia prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sottoprodotti delle lavorazioni del comparto tessile e dell'abbigliamento)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Fatti salvi le disposizioni di carattere generale adottate in materia di dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti ai sensi del presente decreto e il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità dei materiali previsti dalle pertinenti normative di settore, per i materiali tessili costituenti residui di produzione delle lavorazioni del comparto tessile e dell'abbigliamento, sono considerate normali pratiche industriali le attività e le operazioni indicate nell'allegato D-bis alla parte quarta del presente decreto, a condizione che costituiscano parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare e a favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non determinare impatti complessivi negativi sull'ambiente»;

b) dopo l'allegato D alla parte quarta è inserito l'allegato D-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure eventualmente necessarie per adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, alle disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. All'allegato 1, suballegato 1, punto 8.4.3, annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, la parola: «, igienizzazione» è soppressa.

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ALLEGATO 1

(Articolo 1, comma 1, lettera b))

«Allegati alla Parte Quarta

Allegato D-bis

Materiali tessili residuali destinati a essere reimpiegati

1. Il presente allegato ha ad oggetto i materiali tessili residuali di produzione destinati a essere reimpiegati nella lavorazione tessile per la produzione di filati, tessuti, ovatte, tessuti non tessuti e pannelli (fonoassorbenti, eccetera) o per altri impieghi.
2. Ai fini del presente allegato, costituisce materiale tessile residuale di produzione ogni materiale o sostanza tessile che non è deliberatamente prodotto in un processo di lavorazione tessile e che può essere o non essere un rifiuto.
3. In relazione ai materiali tessili residuali di cui al punto 1, le operazioni e le attività indicate nella sezione 1 del presente allegato costituiscono normali pratiche industriali alle condizioni previste dal comma 2-bis dell'articolo 184-bis.
4. Per i materiali tessili residuali di cui al punto 1 il requisito della certezza dell'utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi nonché l'intenzione di non disfarsi del residuo possono essere dimostrati mediante la corrispondenza del materiale alle caratteristiche indicate nel listino delle merci quotate (ex mercuriali) formato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio in cui ha sede lo stabilimento di produzione o, in mancanza, da quella più vicina nel cui listino risulti iscritto il materiale tessile interessato.
5. La corrispondenza dei materiali tessili residuali di cui al punto 1 alle caratteristiche indicate nel listino delle merci quotate di cui al punto 4 è attestata dal produttore con dichiarazione contenente le informazioni indicate nella sezione 2 del presente allegato. La dichiarazione è trasmessa per via telematica all'autorità stabilita dalla regione competente ed è conservata in copia presso il luogo di deposito o di utilizzazione del materiale.
6. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

Sezione 1

Sottoprodotto residuo

Operazioni e attività di normale pratica industriale

Cascami di lavorazione del fiocco di lana e della pettinatura, come fondi di vasca di lavaggio, cascami di cardatura, pettinacce, blousses, bloussettes, liste, lappole, volandole, laps e code di tops

Cernita* e classificazione per tipologia, qualità e colore – battitura – tagliatura – decolorazione e/o tintura – carbonizzazione ad umido o a fumo – battitura – sfioccatura

Cascami di filatura cardata e/o pettinata di miste di fibre naturali e/o sintetiche e/o artificiali, come code di tops, laps, blousses di ripettine, fila, filandre, frasami e veli di cardatura

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – decolorazione o tintura – carbonizzazione a umido o a fumo – battitura – sfilacciatura a umido o a secco con lavaggio e asciugatura – garnettatura

Cascami di tintura in fiocco di fibre naturali, sintetiche e artificiali

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – decolorazione o tintura – tagliatura – carbonizzazione a umido o a fumo – battitura – sfioccatura – sfilacciatura a secco o a umido con lavaggio e asciugatura

Cascami di roccatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura, garzatura del filato, orditura, tessitura come fila o filandre, cimose, testate di pezza di fibre naturali e/o sintetiche e/o artificiali

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – decolorazione o tintura – carbonizzazione a umido o a fumo – battitura – sfilacciatura a secco o a umido con asciugatura – garnettatura

Cascami di rifinizione e qualsiasi nobilitazione, come testate di pezza, rifilature di pezze, rasature di pelliccetta, aspirazioni in genere

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – sfilacciatura a secco o ad umido e asciugatura – decolorazione o tintura – carbonizzazione a bagno o a umido – battitura – garnettatura

Cascami della produzione per estrusione di fiocchi, tow, tops e filati sintetici e/o artificiali

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – tagliatura – decolorazione o tintura – sfilacciatura – macinatura

Ritagli di tessuto ortogonale in sorte di fibre naturali e/o sintetiche e/o artificiali

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – sfilacciatura a secco o a umido e asciugatura – tagliatura – decolorazione o tintura – carbonizzazione a umido o a fumo – battitura – garnettatura

Ritagli di maglieria in sorte di fibre naturali e/o sintetiche e/o artificiali

Cernita* e classificazione per tipologia, per qualità e per colore – sfilacciatura a secco o a umido e asciugatura – tagliatura – decolorazione o tintura – carbonizzazione a umido o a fumo – battitura – garnettatura

* La cernita può consistere anche nel semplice controllo visivo.

Sezione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI TESSILI RESIDUALI ALLE CARATTERISTICHE INDICATE NEL LISTINO DELLE MERCI QUOTATE PRESSO LA COMPETENTE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti informazioni:

a) data di emissione;

b) dati identificativi del produttore: denominazione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo della sede legale e della sede operativa;

c) impianto di produzione: indirizzo;

d) informazioni sul sottoprodotto:

1) indicazione della tipologia dei materiali tessili residuali che sono oggetto della dichiarazione;

2) indicazione della corrispondente voce del listino delle merci quotate presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La dichiarazione è sottoscritta dal produttore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli effetti previsti dall'articolo 76 del medesimo testo unico».

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