PDL 1650

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
INCERTI, CENNI, ROSSI, CIAMPI, DE MARIA, D'ALESSANDRO, CRITELLI, PAGANI, BENAMATI, DE LUCA

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva

Presentata il 7 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il castagno rappresenta il «gigante buono» che da sempre accompagna l'uomo del Mediterraneo europeo e asiatico e dell'Europa centro-meridionale nell'avventura della vita e della storia. Radicato fortemente già nella preistoria, il suo corpo vigoroso e longevo percorre tutte le ere storiche, i suoi rami protesi al cielo rappresentano ancora la sua voglia di futuro e di amicizia con l'uomo, nonché il suo contributo al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio agrario e forestale.
Il castagno europeo (Castanea satìva) è una pianta arborea molto longeva (può vivere diverse centinaia di anni) e può raggiungere dimensioni imponenti (altezze fino a 35 metri e circonferenze che possono superare anche 20 metri). Questa pianta, diffusa tipicamente in ambienti forestali, appartiene alla famiglia delle Fagaceae (o Cupuliferae), famiglia nella quale sono incluse anche altre piante che caratterizzano i nostri boschi, per esempio faggi (genere Fagus) e querce (genere Quercus), oltre a specie appartenenti a generi presenti allo stato spontaneo solamente in altre aree geografiche (Castanopsis, Lithocarpus e Nothofagus). Nel genere Castanea sono elencate anche specie di castagni che sono originari di altri continenti, ovvero le specie asiatiche e americane: C. mollissima della Cina, C. crenata del Giappone e C. dentata dell'America settentrionale. A queste specie, che sono in generale le più note poiché ampiamente coltivate, si affiancano altre specie meno importanti sul piano economico, alcune delle quali comunque oggetto di coltivazione ovvero utilizzate per l'ibridazione con i castagni più comuni.
In base ai dati della divisione statistica della FAO (Faostat), nel 2017 a livello mondiale sono state prodotte complessivamente 2.327.495 tonnellate di castagne su una superficie di 603.076 ettari. Il dato comprende tutte le principali specie di castagno da frutto coltivate nel mondo. L'Italia è il quinto produttore mondiale di castagne con 52.356 tonnellate, preceduta dalla Cina con 1.937.719 tonnellate (l'83 per cento della produzione mondiale), dalla Bolivia con 85.047, dalla Turchia con 62.904 e dalla Corea del Sud con 52.764.
Nel corso degli ultimi cinquanta anni la produzione italiana è crollata: nel 1961 era infatti superiore a 120.000 tonnellate. Le cause di questa riduzione sono molte: il calo dei consumi, l'aumento dei concorrenti, le tecniche di produzione antiquate, le situazioni climatiche avverse e la presenza di nuove patologie.
I dati statistici evidenziano, inoltre, che l'Italia è, dopo la Cina, il principale esportatore mondiale di castagne, sia per valore degli scambi sia per quantità scambiate. Questo ruolo nei mercati esteri è tuttavia sempre più minacciato dalla concorrenza asiatica, come dimostra l'evoluzione nel tempo delle quantità importate che nel decennio 2006-2016 sono passate da 5.283 tonnellate a 37.016, provocando per la prima volta un saldo negativo a partire dagli anni 2013-2014.
L'impennata delle importazioni di questi anni è stata provocata in maniera determinante dall'emergenza fitosanitaria del cinipide del castagno, che ha ridotto drasticamente la produzione nazionale, spingendo la domanda al rialzo delle importazioni che hanno superato il valore delle vendite all'estero.
I dati sull'evoluzione del numero delle aziende agricole e della superficie investita dal 1970 al 2010 (anno dell'ultimo censimento agricolo) mostrano una sensibile riduzione di entrambe le variabili. Tra il 1970 e il 2000 le aziende si sono ridotte del 51,3 per cento e la superficie investita a castagneto da frutto del 47,5 per cento. Nonostante la forte contrazione, rimane tuttavia una solida base di castanicoltori che si attesta intorno a 30.000 unità.
Il censimento dell'agricoltura del 2010 ha evidenziato, inoltre, che la superficie coltivata a castagneti è concentrata principalmente in cinque regioni, Campania, Toscana, Calabria, Piemonte e Lazio, seguite a distanza dall'Emilia-Romagna. In tutte le regioni italiane si registra una forte riduzione di aziende e di superfici rispetto al 2000.
Secondo questi dati, le aziende castanicole sono di piccola e media dimensione: l'80 per cento delle aziende e il 40 per cento della superficie sono compresi nella classe di superficie 0-5 ettari, mentre la superficie media investita a castagneto da frutto è di circa 2 ettari. Il castagno risulta situato per oltre il 70 per cento sopra i 500 metri di quota; la superficie accidentata è pari a circa un quarto di quella totale.
Per queste caratteristiche, la castanicoltura italiana si presenta molto differenziata dal punto di vista ambientale, strutturale, tecnico ed economico. Le rese unitarie dipendono in gran parte dalle varietà e dalla loro rispondenza alle caratteristiche pedoclimatiche locali; inoltre, alle varietà sono legate le problematiche commerciali.
In Italia predomina la coltivazione di varietà di Castanea sativa, ma in Piemonte sono state coltivate molte varietà di ibridi euro-giapponesi, che sono state poi diffuse in altre aree del territorio nazionale. I dati disponibili mostrano che in tutte le regioni è dominante il castagneto estensivo tradizionale, caratterizzato da impianti in quote collinari e montane, basse densità di piantagione, scarsi input culturali e bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori di produzione.
I fattori che determinano la differenza nell'andamento del prezzo della Castanea sativa tra le diverse regioni sono legati alla qualità della produzione raccolta, alla quantità di resa ad ettaro e all'organizzazione della filiera.
Gli ibridi euro-giapponesi hanno prezzi superiori perché i frutti si presentano più grossi e sono più dolci; le loro piante richiedono temperature superiori e maggiore presenza di acqua, preferendo i suoli non acidi delle pianure, nei quali producono molto più delle cultivar tradizionali.
Da uno studio condotto dal Centro di politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sulla base dei dati della Rete di informazione contabile agricola (RICA), in attuazione del Piano nazionale del settore castanicolo 2010-2013, risulta che la castanicoltura italiana è portata avanti da aziende familiari, condotte da capoazienda con bassa scolarizzazione, prevalentemente anziani, per i quali l'attività agricola rappresenta la fonte esclusiva di reddito. Inoltre, le aziende castanicole sono caratterizzate da scarsa diversificazione; pressoché assenti risultano attività quali agriturismo, servizi ambientali, conto-terzismo attivo e vendita diretta. I dati sulla formazione del reddito aziendale mostrano che le aziende agricole con castanicoltura da frutto non riescono a remunerare il lavoro familiare.
In questo panorama, l'unico aspetto positivo è il più basso uso di fitofarmaci delle aziende castanicole rispetto alle aziende con altre colture permanenti, che permette loro di ottenere una percentuale del valore della produzione che si traduce in reddito netto mediamente migliore.
Nonostante le difficoltà del settore, i castanicoltori italiani curano e difendono i propri castagneti. In questi anni l'impegno profuso nel fronteggiare l'emergenza fitosanitaria del cinipide del castagno lo ha dimostrato ampiamente. Questi agricoltori, infatti, hanno dato un contributo fondamentale al successo della lotta biologica contro questo patogeno attraverso il progetto Bioinfocast (dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del citato Piano nazionale del settore castanicolo).
Il castagno rappresenta per i castanicoltori non solo una semplice pianta da frutto, ma anche la base energetica dell'alimentazione (il poeta Giovanni Pascoli definiva questa coltura «italico albero del pane») e una «pianta generosa» (di cibo e di legno) che è anche il simbolo dell'amore per il territorio (che il castagno trattiene con le radici), per la biodiversità e per il paesaggio nonché di un rapporto autentico tra l'uomo e la natura.
Il forte legame tra castanicoltura da frutto e identità territoriale è rappresentato anche dai 16 prodotti italiani a base di castagne a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) sul totale di 25 prodotti europei. In particolare, 12 DOP o IGP per le castagne e i marroni e 4 per prodotti a base di castagne (farina e miele), che nell'insieme rappresentano il 12 per cento dei prodotti ortofrutticoli di qualità riconosciuta. Tuttavia, da un'indagine statistica condotta dal CREA è emerso che i produttori non riescono a ottenere un prezzo maggiore rispetto alle castagne senza DOP o IGP.
Appare quindi necessario che il rilancio della castanicoltura da frutto passi attraverso un percorso di valorizzazione che sia sostenibile non solo economicamente ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. La sostenibilità economica della castanicoltura da frutto, pertanto, non può passare attraverso un processo di separazione del prodotto dal territorio, ma deve prevedere l'attivazione di un processo di «ri-territorializzazione», inteso come consapevolezza della necessità del prendersi cura del proprio ambiente naturale e del ritrovare in questa cura un mondo ricco di stili di vita e di identità.
In questa prospettiva di valorizzazione dei territori castanicoli si inserisce la proposta di istituire un comitato di assaggio. Infatti, per promuovere e tutelare la castagna, prodotto tipico delle nostre zone interne nonché alimento essenziale per intere generazioni contadine, un comitato di assaggio potrebbe rappresentare uno dei possibili strumenti per creare legami di reciprocità tra i territori castanicoli, gli abitanti e i consumatori.
Un comitato di assaggio è un gruppo di assaggiatori esperti che si riunisce per effettuare un'analisi sensoriale, cioè una valutazione visiva, olfattiva e gustativa delle caratteristiche di un prodotto alimentare e, per ognuna di queste, individua particolari descrittori. Attraverso i cinque sensi riesce a valutare la qualità del prodotto e, attraverso la compilazione di una scheda, l'assaggiatore annota le sensazioni individuali che ha percepito. I risultati delle schede di ogni assaggiatore sono elaborati da un programma che calcola la media e delinea il profilo sensoriale della cultivar esaminata.
Attualmente l'olio è l'unico prodotto alimentare per il quale l'esame organolettico attraverso l'assaggio è obbligatorio. Ha valore legale ed è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 per classificare merceologicamente un olio di oliva. Pertanto, l'introduzione di questa metodologia per la caratterizzazione sensoriale della castagna a livello locale richiederà di affrontare alcuni problemi iniziali, tra i quali la fissazione dei parametri di riferimento, con un approccio rigorosamente scientifico e oggettivo, entro i cui limiti il frutto dovrà rientrare per ottenere la caratterizzazione. Questi parametri dipenderanno, a loro volta, dalle modalità di consumo delle castagne: crude, bollite, caldarroste, in purea, eccetera.
I compiti del comitato di assaggio per la castagna non devono limitarsi alla mera valutazione sensoriale delle varietà esaminate, ma devono essere più ampi e, partendo dalla valutazione, riguardare il miglioramento qualitativo della produzione attraverso il suggerimento di buone pratiche agronomiche, la valorizzazione della produzione in base al miglior utilizzo delle castagne, l'informazione del consumatore e l'educazione al gusto.
Le norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che definiscono gli standard di qualità dei prodotti all'esportazione, riguardanti le castagne fresche prevedono requisiti di carattere generale: i frutti devono essere interi, sani, puliti, privi di parassiti, esenti da danni provocati da attacchi di parassiti e privi di umidità esterna anormale. Esse non prevedono requisiti stringenti riguardanti la dimensione; la taglia minima è di 125 castagne per chilogrammo. Tuttavia, le castagne di pezzatura maggiore hanno prezzi maggiori, indipendentemente dagli aspetti sensoriali o dalle proprietà nutraceutiche.
In questo contesto, le castagne della specie Castanea mollissima (specie di provenienza cinese che si trovano spesso in vendita nei mercati) o gli ibridi euro-giapponesi i cui frutti si presentano più grossi della Castanea sativa hanno un chiaro vantaggio competitivo. Il comitato di assaggio dovrà quindi introdurre ulteriori e diversi elementi nella valutazione del valore della castagna fresca, che potrebbero avvantaggiare anche le castagne di piccola pezzatura che all'analisi sensoriale risultino particolarmente apprezzate.
Per quanto riguarda, infine, l'alimentazione, si ricorda che la castagna è un frutto ricco di acqua ma anche di vitamine (B1, B2, C e PP), di minerali di vario tipo (sodio, fosforo, zolfo, e ferro) e di amminoacidi essenziali. È un alimento privo di colesterolo, ricco in acidi grassi mono e polinsaturi che contiene, soprattutto nella buccia, sostanze con alto potere antiinfiammatorio (acido ellagico e procianidine). I carboidrati del frutto vengono trasformati in zuccheri lentamente, perciò il frutto rilascia energia a chi ne assume poco ma con continuità. È un frutto ad elevato indice glicemico e ad alto potenziale energetico che, pertanto, non può essere consumato da soggetti diabetici od obesi ma che, tuttavia, è molto indicato per chi soffre di anemia, inappetenza e magrezza. La farina di castagne è utilissima per chi è affetto da celiachia in quanto non contiene glutine e può sostituire la farina di grano. Queste caratteristiche, quindi, lo rendono ascrivibile agli alimenti funzionali e con caratteristiche nutraceutiche.
Con la presente proposta di legge si vuole intervenire in maniera organica sul settore castanicolo rispondendo alle molte esigenze che sono emerse nel corso degli ultimi decenni. Dopo il superamento dell'emergenza causata dal cinipide, infatti, il settore può tornare a guardare al futuro programmando le attività di recupero dei castagneti nei territori e riconquistando la sua posizione nei mercati internazionali.
In questo senso, allora, è importante continuare il monitoraggio e la ricerca scientifica per applicare le cure agronomiche fondamentali ai castagneti colpiti anche da malattie dovute all'indebolimento conseguente all'infezione da cinipide e prevedere adeguati interventi di potatura, concimazione, risanamento e ringiovanimento delle coltivazioni, di contenimento dello sviluppo del soprassuolo (non solo il manto erboso) e di regimazione delle acque piovane. In particolare, per quanto riguarda la biologia, la fisiologia e le risorse genetiche, le attività di ricerca compiute nell'ultimo quindicennio hanno permesso di fotografare la situazione del germoplasma castanicolo nel nostro Paese, di identificare le sorgenti di variabilità genetica e di collegarle con caratteristiche funzionali estremamente utili per il miglioramento delle piante dal punto di vista produttivo e di adattamento. Questo aspetto della ricerca è oggi quanto mai importante in uno scenario di cambiamento climatico globale che rende necessario intervenire specialmente con strategie di adattamento per recuperare la capacità di resilienza dell'ecosistema castanicolo.
In tale contesto, diventano fondamentali la cura dell'impianto e la gestione del frutteto per rendere competitiva la produzione nazionale nel mercato internazionale. In questo senso, è emersa con forza la necessità di concentrare gli sforzi e le risorse sulla coltivazione e sulle pratiche colturali del castagneto.
Le pratiche di gestione dello strato erbaceo devono essere modificate, perché troppo spesso esso viene eliminato e compromesso da sfalci non necessari, con evidenti conseguenze sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo.
L'introduzione di nuovi metodi di impianto è indispensabile nelle aree disponibili per garantire una base produttiva meno suscettibile alle variabili climatiche, così come è necessario intensificare gli studi sulle tecniche di propagazione del materiale da utilizzare nelle strategie di adattamento.
Per concludere, in Italia sono individuabili realtà estremamente differenziate dal punto di vista della dotazione delle risorse, delle caratteristiche strutturali ed economiche della filiera e del grado d'integrazione tra le sue componenti. La filiera castanicola italiana è costituita da pochi operatori che trasformano e commercializzano il prodotto nei mercati nazionali ed esteri, da un'offerta frammentata costituita da aziende di piccole dimensioni e dalla presenza di numerosi intermediari tra la produzione e il consumo. Tale struttura si riflette sia sul prezzo alla produzione (poco remunerativo) che su quello al consumo (troppo elevato), mentre pregiudica la costanza degli approvvigionamenti, in qualità e in quantità, e la lavorabilità del prodotto fresco. A tale fine gli operatori commerciali importano prodotti esteri per stabilizzare la capacità di offerta dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Uno dei maggiori vincoli allo sviluppo del settore è, pertanto, l'assenza di rapporti consolidati tra le varie componenti. Per ovviare a tale problema, la presente proposta di legge prevede incentivi mirati a una redistribuzione del valore aggiunto tra gli operatori della filiera in grado di assicurare ai produttori una remunerazione adeguata dei fattori di produzione, promuovendo l'integrazione e la partecipazione dei produttori e l'associazione tra loro.
Si prevede, inoltre, l'istituzione di un osservatorio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale punto di riferimento privilegiato per monitorare la situazione e promuovere la ripresa e la riqualificazione complessiva della presenza e del ruolo del castagno nel paesaggio agrario italiano.
In conclusione, il forte legame tra il castagno e l'identità territoriale implica che la valorizzazione delle produzioni dovrà considerare i diversi aspetti della multifunzionalità specifica del castagno. La presente proposta di legge interviene, quindi, per migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali, anche coerentemente con gli indirizzi della Strategia nazionale per le aree interne, promuovere un approccio integrato e partecipato, assicurare il coordinamento della filiera nonché l'informazione e la promozione del prodotto. La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare i problemi del settore castanicolo italiano, resi più evidenti, nel mercato interno, dalle emergenze fitosanitarie degli anni scorsi e, nei mercati esteri, dalle difficoltà rispetto alla concorrenza asiatica, con enormi ripercussioni economiche sui produttori, sugli operatori della filiera e sui territori.
Da queste constatazioni prende quindi le mosse l'iniziativa di proporre un intervento legislativo finalizzato a una maggiore tutela ambientale, alla difesa del territorio e del suolo e alla conservazione dei paesaggi tradizionali, favorendo interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio idrogeologico, nonché di sostegno e di promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva (articolo 1).
La disciplina degli interventi (articolo 2) è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la cui adozione è prescritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è inoltre rimessa l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti (comma 1), la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti secondo un criterio di priorità, nell'assegnazione dei contributi, in favore dei castagneti che sono stati infestati dal cinipide del castagno o che hanno dovuto fronteggiare altre emergenze di carattere fitosanitario (comma 2) e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili (comma 3).
Lo strumento operativo proposto (articoli 3, 4 e 5) è quello della concessione di contributi diretti ai proprietari o ai conduttori dei castagneti per la copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati; per sostenere l'integrazione e l'associazionismo all'interno della filiera castanicola tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, insieme alla multifunzionalità delle aziende castanicole.
L'introduzione di metodi di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie di castagne a garanzia della qualità dei prodotti è assicurata da un comitato di assaggio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (articolo 6). Presso lo stesso Ministero è inoltre istituito un osservatorio per il coordinamento delle azioni di monitoraggio della situazione relativa alle varie patologie e degli interventi di prevenzione e di trattamento fitosanitario, di ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, nonché di valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità (articolo 7).
Un contributo straordinario di 1.500.000 euro è concesso al CREA per la realizzazione di progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie, anche tenuto conto di quanto è accaduto a seguito l'emergenza determinata dalla diffusione del cinipide del castagno che ha rischiato di compromettere negli scorsi anni, in maniera definitiva, la produzione di castagneti in molte parti d'Italia e del pericolo rappresentato da nuove patologie, in particolare funghi e tra questi del fungo Gnomoniopsis spp.
Gli interventi finanziati con i contributi previsti dalla presente proposta di legge dovranno essere conformi non solo a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 2, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. I contributi dovranno inoltre essere preventivamente dichiarati compatibili con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 9).
La procedura per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, lo Stato, le regioni e i comuni. A livello statale, è istituito il Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti e per il sostegno della filiera castanicola, che può essere rifinanziato anche negli anni successivi al 2019. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre le regioni definiscono l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai vari interventi, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e provvedono, inoltre, alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio (articolo 10).
Per quanto riguarda i controlli, le regioni definiscono le modalità e provvedono ai controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi. Sono previste sanzioni differenziate a seconda che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale ovvero non abbia realizzato affatto gli interventi finanziati dai medesimi contributi (articolo 11). L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Lo Stato, ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.

Art. 2.
(Disciplina degli interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5. Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti che, essendo stati colpiti da infezioni dovute al cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu), hanno perduto la loro capacità di resilienza e sono maggiormente esposti al rischio di patologie;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2019-2021, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei medesimi castagneti.

Art. 4.
(Contributo per le spese di recupero
dei castagneti abbandonati)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2019-2021, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero dei castagneti abbandonati.

Art. 5.
(Contributo per il sostegno della filiera castanicola e della multifunzionalità aziendale)

1. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso, per il triennio 2019-2021, un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.

Art. 6.
(Comitato di assaggio)

1. Al fine di introdurre metodi di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un comitato di assaggio, composto da assaggiatori esperti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 7.
(Osservatorio)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un osservatorio per garantire un efficace coordinamento delle azioni di monitoraggio della situazione relativa alle patologie nel settore castanicolo, degli interventi di prevenzione di tali patologie e di trattamento fitosanitario, delle iniziative di ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, nonché per la valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità.

Art. 8.
(Contributo per progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo e, in particolare, sulla diffusione delle malattie fungine, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è concesso un contributo di 1.500.000 euro per l'anno 2019.

Art. 9.
(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10.
(Assegnazione dei contributi)

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti e per il sostegno della filiera castanicola, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il Fondo può essere rifinanziato per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 2.
4. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Art. 11.
(Controlli e sanzioni)

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Le regioni provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.
2. Le regioni possono predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali vigenti in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni della presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3, 4 e 5.
5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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