PDL 1648-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1648-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

( DI MAIO )

con il ministro dell'interno
( SALVINI )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

con il ministro della salute
( GRILLO )

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
( COSTA )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
( CENTINAIO )

con il ministro per i beni e le attività culturali
( BONISOLI )

con il ministro della difesa
( TRENTA )

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
( BUSSETTI )

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( TONINELLI )

e con il ministro per gli affari europei
( SAVONA )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015

Presentato il 6 marzo 2019

(Relatore: ORSINI )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 15 maggio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

evidenziato come l'Accordo si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

rilevato che l'Accordo in esame si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

considerato che il Kazakhstan ha perseguito negli anni un percorso di sostanziale avvicinamento all'UE e che nel 2009 le Parti hanno concordato sulla necessità di elevare il livello delle relazioni bilaterali, attraverso un «accordo rafforzato» secondo una formula innovativa di approfondimento delle relazioni applicabile a Paesi partner che, pur non rientrando nella Politica europea e di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave;

evidenziato che gli articoli da 4 a 13 del Titolo II, relativi al dialogo politico e alla cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, impegnano le Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali;

evidenziato, altresì, che le Parti si impegnano ad intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la stabilità dell'Asia centrale, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e prodotti di uso duale, la lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e a collaborare, a livello laterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

eventuali riduzioni tariffarie collegate al trattamento della nazione più favorita per le merci provenienti dal Kazakhstan (equiparate al trattamento tariffario accordato a tutte le merci provenienti da altri Paesi aderenti all'OMC) avranno ripercussioni soltanto per il bilancio dell'UE, in quanto i cespiti doganali sono di competenza unionale (Direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale – DG Taxud);

l'esenzione degli oneri all'importazione di cui all'articolo 18 dell'Accordo in questione ha un effetto sulla riduzione degli oneri di natura amministrativa delle due Parti contraenti UE e Kazakhstan, non comportando, pertanto, effetti finanziari sul bilancio pubblico;

i funzionari di ruolo competenti potranno effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo;

ritenuto che:

all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che provvede alla copertura finanziaria, gli oneri di missione del personale, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali;

appare pertanto necessario riformulare il predetto comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame, intendendosi in tal modo automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

valutate favorevolmente le disposizioni di cui al Titolo III, Capo 8, recanti la disciplina e la regolazione degli appalti pubblici, con particolare riguardo al principio di non discriminazione come base per lo svolgimento delle procedure e alle disposizioni volte ad evitare conflitti di interesse e prevenire le pratiche di corruzione;

apprezzate le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo 7, in cui si prevede lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione tra le parti sulle questioni ambientali, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente;

evidenziato quanto disposto dal medesimo Titolo IV, Capo 8, per l'intensificazione e lo sviluppo della cooperazione per la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

sottolineato infine il contenuto del Capo 7 del Titolo VI, volto a promuovere la cooperazione nel settore della protezione civile, al fine di migliorare le misure di prevenzione e di risposta alle catastrofi naturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

preso atto che l'Accordo rappresenta il coronamento di un percorso di progressivo avvicinamento all'Unione europea, iniziato nel 2008 e definito rafforzato, in quanto intende dare conto dell'approfondimento delle relazioni applicabili dalla UE a Paesi partner che, pur non rientrando nella Politica europea di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave;

apprezzata la finalità dell'Accordo, volto a innovare il quadro giuridico dei rapporti tra l'UE e il Kazakhstan e ad ampliare, rispetto al precedente assetto, i settori di collaborazione, con particolare riferimento alla cooperazione economica;

considerato che, al Capo X del Titolo III, l'articolo 152 reca, tra l'altro, la dichiarazione del riconoscimento dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e che le parti, in tale contesto, ribadiscono il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo sia nella prassi, alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dagli Stati membri dell'Unione europea e dal Kazakhstan;

rilevato che, in coerenza con tali convenzioni, l'articolo 153 prevede il riconoscimento reciproco del diritto di fissare i livelli di protezione del lavoro e di adottare o modificare le rispettive legislazioni, l'impegno delle parti a scoraggiare scambi e investimenti indebolendo o riducendo tali livelli di protezione e, infine, il divieto di rendere inefficaci o derogare a tali disposizioni al fine di incoraggiare gli scambi e gli investimenti;

preso atto che, all'articolo 154, le parti si impegnano a promuovere, tra l'altro, anche le prassi di responsabilità sociale delle imprese nell'ambito del miglioramento del contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

osservato che al Titolo IV, Capo XVI, che riguarda la cooperazione in materia di occupazione, rapporti di lavoro, politica sociale e pari opportunità, all'articolo 230, le Parti dichiarano il loro impegno a promuovere l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale e la lotta alla discriminazione, come pure un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e lavorano regolarmente nell'altra Parte;

considerato che gli obiettivi da perseguire, elencati all'articolo 231, sono i seguenti: miglioramento della qualità della vita e del contesto sociale; miglioramento dell'inclusione sociale e del livello di protezione sociale dei lavoratori, nonché ammodernamento dei sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria; riduzione della povertà e miglioramento della coesione sociale; lotta alla discriminazione nell'occupazione e negli affari sociali; promozione delle misure attive per il mercato del lavoro e miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'impiego; creazione di nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose; miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché del livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; rafforzamento della parità di genere, promuovendo la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e garantendo la pari opportunità nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia, nella società e nei processi decisionali; miglioramento della qualità della legislazione sul lavoro e garanzia di una migliore protezione dei lavoratori; rafforzamento e promozione del dialogo sociale, anche aumentando la capacità delle parti sociali;

rilevato che l'articolo 232, confermando l'impegno delle Parti all'attuazione efficace delle convenzioni dell'OIL, riconoscono, tenendo conto della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso del 2006, che l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti sono un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile e promuovono, in linea con la Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in particolare delle parti sociali, nell'elaborazione delle rispettive politiche sociali e nella cooperazione tra l'Unione europea e il Kazakhstan, impegnandosi anche a rafforzare la cooperazione in materia di lavoro dignitoso, occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

valutate favorevolmente le disposizioni contenute al Capo 15 del Titolo IV, che interviene in materia di cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale;

preso in particolare atto con favore che tale cooperazione è tra l'altro volta a favorire lo scambio di esperienze in materia di indicazioni geografiche (IG) – in relazione alle quali il Titolo III, al Capo 7, appresta una specifica disciplina – in materia di politiche di qualità e dei relativi meccanismi di controllo, nonché di misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione agricola anche con il metodo biologico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

considerato che l'Accordo in esame si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

rilevato che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo oggetto di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

evidenziato come l'Accordo si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 281 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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