PDL 1648

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1648

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

( DI MAIO )

con il ministro dell'interno
( SALVINI )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

con il ministro della salute
( GRILLO )

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
( COSTA )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
( CENTINAIO )

con il ministro per i beni e le attività culturali
( BONISOLI )

con il ministro della difesa
( TRENTA )

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
( BUSSETTI )

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( TONINELLI )

e con il ministro per gli affari europei
( SAVONA )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015

Presentato il 6 marzo 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

1. Contesto dell'Accordo.

L'Unione europea (UE) è impegnata a rafforzare le proprie relazioni con il Kazakhstan, in una prospettiva di lungo termine e in considerazione dei vantaggi che possono scaturirne per ambedue le Parti.
Attualmente, il quadro giuridico dei rapporti fra l'UE e il Kazakhstan è rappresentato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC), firmato nel 1995 e in vigore dal 1999. Negli ultimi anni, le relazioni con il Kazakhstan si sono sviluppate e approfondite in ogni campo: le Parti hanno istituito un effettivo dialogo politico, anche in tema di diritti umani, mentre la cooperazione in diversi settori – specialmente in quelli dell'energia e dei trasporti – si è significativamente estesa. L'UE è la maggiore controparte commerciale del Kazakhstan e il livello degli investimenti europei nel Paese è in costante crescita. Il Kazakhstan svolge, infine, un ruolo fondamentale di partner dell'Unione nell'ambito della Strategia dell'UE per l'Asia centrale.
La Strategia, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007 e rinnovata una prima volta nel 2012, è stata elaborata dall'UE in risposta alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. Essa rappresenta, inoltre, il contesto di riferimento delle relazioni fra l'UE e i Paesi della regione (oltre al Kazakhstan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan), divenuti più vicini all'Unione stessa a seguito del suo allargamento nel 2004, come pure dello sviluppo della dimensione orientale della Politica europea di vicinato (PEV), realizzatosi, nel 2009, con l'avvio del Partenariato orientale.
La Strategia trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche. Nel giugno 2015, l'UE ha avviato un ulteriore processo di attualizzazione della Strategia, secondo un approccio innovativo che dovrà tenere conto delle specificità di ciascun Paese (principio di differenziazione) e coinvolgere maggiormente i partner e le rispettive società civili.
Il Kazakhstan ha perseguito negli anni – quale parte della propria politica estera – un percorso di sostanziale avvicinamento all'UE, incardinato dal programma presidenziale del 2008 «Path to Europe» e realizzato poi sia con la firma di alcuni memorandum d'intesa in materia di energia e trasporti, sia con l'intensificazione di contatti ad alto livello con l'UE e con i suoi Stati membri.
Su questo sfondo, il Kazakhstan da tempo auspicava che il quadro delle relazioni con l'UE fosse adeguato alla loro raggiunta ampiezza, mediante un accordo di maggiore respiro e conforme alle istanze attuali, superando il vecchio APC che non rispecchia più né lo stato attuale dei rapporti bilaterali né la crescente rilevanza politico-economica del Paese, ora annoverato fra i principali attori nello scenario dell'Asia centrale.
Nel 2009 le Parti hanno quindi concordato sulla necessità di elevare il livello delle relazioni bilaterali, attraverso un esercizio che avrebbe trovato la sua espressione ottimale in un «accordo rafforzato» (enhanced agreement), secondo una formula innovativa di approfondimento delle relazioni applicabile a Paesi partner che, pur non rientrando nella PEV, ricoprono comunque ruoli chiave.
Con tali presupposti, il testo dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione, scaturito da tre anni di negoziato, delinea un quadro giuridico ad ampio spettro e comprende – come è prassi per gli accordi dell'UE di ultima generazione – clausole politiche sui diritti umani, sulla Corte internazionale di giustizia, sulle armi di distruzione di massa e sulla cooperazione antiterrorismo. L'Accordo si basa sui princìpi dell'economia di mercato, considerati come presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.
La cooperazione abbraccia una vasta gamma di settori – tra cui sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia e trasporti, tassazione, educazione, cultura, affari sociali, scienza e tecnologia – riguardando anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e la corruzione.
Con le clausole di natura commerciale, l'Accordo mira ad assicurare un miglior clima per gli affari e gli investimenti, apportando quindi consistenti benefìci economici alle imprese europee.
L'Accordo stesso è imperniato su tre cardini:

1. dialogo politico e cooperazione nella politica estera e di sicurezza;
2. commercio e affari;
3. cooperazione settoriale.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione con il Kazakhstan. I negoziati sono iniziati nel giugno dello stesso anno e hanno registrato, fra il settembre 2012 e l'ottobre 2013, una sospensione, a causa della partecipazione del Paese asiatico all'Unione doganale con la Russia e la Bielorussia, avviata nel 2010 come Unione doganale euroasiatica – con un unico codice doganale e una tariffa doganale unica, stesse procedure sul commercio estero e dogane, antidumping e misure di salvaguardia e compensazione – e successivamente evoluta, dal 1° gennaio 2015, nell'Unione economica eurasiatica, che comprende la Russia, la Bielorussia, il Kazakhstan, l'Armenia e, da ultimo, il Kirghizistan.
A seguito dell'ottava sessione negoziale, nel settembre 2014, l'UE e il Kazakhstan hanno definito il testo dell'intesa, che le Parti hanno parafato il 20 gennaio 2015. La firma da parte dei 28 Stati membri dell'UE ha avuto luogo il 16 novembre 2015 a Bruxelles ed è stata seguita, il 21 dicembre successivo, ad Astana, da quelle dell'Alto rappresentante Mogherini e del Ministro degli esteri kazako Idrissov.

3. Finalità dell'Accordo.

Per l'UE, l'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione costituisce uno strumento per promuovere relazioni più approfondite con il Kazakhstan e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nell'Asia centrale. Finalità più specifiche dell'Accordo sono:
l'istituzionalizzazione di un dialogo sui valori condivisi (democrazia, Stato di diritto, organizzazione di governo, diritti umani, libertà fondamentali, diritti delle minoranze, economia di mercato e sviluppo sostenibile);
la cooperazione nella politica estera e di sicurezza, sulle tematiche della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, del disarmo e della prevenzione dei conflitti;
l'approfondimento delle esistenti relazioni commerciali, alla luce dell'ammissione (luglio 2015) del Kazakhstan nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
il miglioramento del contesto per le relazioni di affari e gli investimenti, della stabilità macroeconomica, della fiscalità e delle politiche per lo sviluppo sostenibile e sociali del Paese;
la cooperazione rafforzata in settori chiave quali l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la sanità pubblica, la scienza e la tecnologia, l'istruzione, la cultura, la società dell'informazione e i media, le questioni migratorie, la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato;
la convergenza del quadro legislativo, regolamentare e amministrativo.
Al Kazakhstan, Paese che non è tra i destinatari della PEV, l'Accordo offre un percorso di avvicinamento all’aquis dell'ordinamento dell'Unione non dissimile da quello intrapreso da alcuni Paesi partner del Vicinato orientale, secondo l'approccio individualizzato che la rinnovata Strategia per l'Asia centrale intende mutuare proprio dalla PEV. L'Accordo testimonia l'interesse di ambedue le Parti a incrementare le proprie relazioni economiche e commerciali, pur nel quadro dell'appartenenza del Kazakhstan all'Unione economica euroasiatica.
Per l'Italia, l'Accordo schiude importanti opportunità per le imprese, come dimostrato dalle conclusioni della VIII sessione del Gruppo di lavoro intergovernativo italo-kazako sulla cooperazione industriale ed economica e gli scambi, tenutasi il 15 febbraio 2018 a Roma e co-presieduta dall'onorevole Paola De Micheli, allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Vice Ministro dell'economia kazako, Aybatyr Zhumagulov. Nell'occasione, è stato possibile registrare gli importanti sviluppi intervenuti nei tre anni dalla precedente sessione, in ambito economico (intese dell'ENI sul nuovo giacimento di Isatay e sul progetto di parco eolico), culturale ed educativo, oltre che l'ampliamento degli ambiti di collaborazione (rispetto al tradizionale settore energetico), a partire dalla sfera ambientale e sanitaria. È inoltre emerso l'interesse di alcune aziende italiane a intraprendere nel Paese nuovi progetti nei settori farmaceutico, infrastrutturale, logistico e dell'allevamento, nonché a sfruttare le opportunità offerte dal processo di riforma economico-amministrativa in corso in Kazakhstan.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2017 l'Italia figura al ventiquattresimo posto tra i Paesi investitori, con 191,2 milioni di dollari, mentre gli investimenti kazaki in Italia ammontano a 74,4 milioni di dollari. Attualmente risultano registrate in Kazakhstan 389 joint ventures italo-kazake, di cui 248 operative.
Infine, in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, il volume dell'interscambio italo-kazako è stato pari a quasi 2 miliardi di euro nel 2017 (in diminuzione del 14 per cento rispetto al 2016).

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

L'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan e consta di nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.
Il testo stabilisce i princìpi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); commercio e imprese (titolo III, che regola gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI).
Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. È istituito inoltre un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo.

Titolo I – Princìpi generali e obiettivi dell'Accordo (articoli da 1 a 3): è stabilito che il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali pertinenti – e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. Le Parti si impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei princìpi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. È previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti «entro i limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione». Tale cooperazione rappresenta un processo con cui le Parti «contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale».

Titolo II – Dialogo politico; cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli da 4 a 13): le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei princìpi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la stabilità dell'Asia centrale, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e prodotti di uso duale. Contribuiscono alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. Collaborano, infine, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Titolo III – Commercio e imprese (articoli da 14 a 198): rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci (capo 1), la cooperazione doganale (capo 2), gli ostacoli tecnici agli scambi (capo 3), le questioni sanitarie e fitosanitarie (capo 4), lo scambio di merci e lo stabilimento (capo 5), i movimenti di capitali e i pagamenti (capo 6), la proprietà intellettuale (capo 7), gli appalti pubblici (capo 8), le materie prime e l'energia (capo 9), il commercio e lo sviluppo sostenibile (capo 10), la concorrenza (capo 11), le imprese di proprietà dello Stato (capo 12), la trasparenza (capo 13) e la risoluzione delle controversie (capo 14).
A tutt'oggi il Kazakhstan non è riconosciuto dall'UE come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione. La sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è quella di riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'UE nell'instaurazione di un'economia di mercato. In questo processo di transizione, il 2015 ha segnato una tappa importante per l'apertura del Paese al commercio internazionale. Il 27 luglio 2015, infatti, il Kazakhstan ha aderito all'OMC, con una decisione ratificata dal Parlamento il 31 ottobre 2015, cosicché il 15 dicembre successivo il Paese ha partecipato come membro effettivo alla X Conferenza ministeriale dell'Organizzazione, tenutasi a Nairobi. Con l'adesione, il Kazakhstan si è impegnato a rispettare i princìpi di liberalizzazione commerciale dell'OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali a ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri, essendo tenuto a estendere i vantaggi concessi a uno Stato a tutti gli altri membri dell'Organizzazione e accordare ai beni e ai servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale.
L'Accordo con l'UE ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT). Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano, inoltre, ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi dell'OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (Technical Barriers to Trade – TBT), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phyto-Sanitary – SPS) e sui servizi (General Agreement on Trade in Services – GATS). Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.
Con riferimento agli aspetti fiscali del titolo III, il capo 5, dedicato ai servizi e allo stabilimento, consente alle Parti (articolo 55 sulle eccezioni generali) di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articolo 46), purché il regime differenziato «sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte», e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata. È altresì precisato – nella nota in calce all'articolo citato – che le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.

Titolo IV – Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (articoli da 199 a 234): la parte è suddivisa in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.
Di rilievo è la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (capo 15), in quanto il Kazakhstan è un importante partner commerciale per l'UE e per l'Italia, specie per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale. Tale cooperazione ha per obiettivo quello di promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (articolo 228). Essa comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, a favorire l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (articolo 229).
L'Accordo favorirà lo scambio di esperienze sulle indicazioni geografiche (IG), sulle politiche di qualità e sui relativi meccanismi di controllo nonché sulle misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione biologica dei prodotti agricoli.
Quanto alla tutela delle IG, l'Accordo (titolo III, capo 7, articoli da 81 a 83) impegna le Parti a garantire «una protezione adeguata ed illimitata (...), per mezzo di un sistema sui generis e in conformità alla legislazione interna, a condizione che l'indicazione geografica sia meritevole di tutela giuridica nel Paese di origine». È inoltre precisato che le disposizioni dell'Accordo integrano le pertinenti norme minime contenute nella normativa dell'OMC (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS). Tale protezione sarà estesa attraverso il divieto di qualsiasi impiego commerciale abusivo (diretto o indiretto) di una IG e di ogni usurpazione, imitazione o evocazione della stessa. È inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori. La divulgazione di questi princìpi, che sono alla base della politica europea nel settore agricolo, è suscettibile di apportare significativi vantaggi anche a favore delle popolazioni rurali kazake, con il conseguente miglioramento e ampliamento reciproco del commercio agroalimentare.
Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202 del capo 3 prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali. Queste disposizioni tendono a un'efficace attuazione dei princìpi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza e lo scambio di informazioni. Le Parti, infine, si impegnano a intensificare il dialogo e lo scambio di esperienze con l'intento di evitare pratiche fiscali dannose.

Titolo V – Cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (articoli da 235 a 243): riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. L'Accordo (articolo 236) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. È rafforzata, inoltre, la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria.
In tema di lotta alla criminalità, l'Accordo (articolo 242) prevede che la collaborazione si estenda alla repressione di tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, e ai suoi tre Protocolli, utilizzando tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.
In materia migratoria (articolo 238), le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina, sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un «dialogo completo» sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.

Titolo VI – Altre politiche di cooperazione (articoli da 244 a 260): viene qui trattata la cosiddetta «cooperazione settoriale». Il titolo si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica. L'apparato dispositivo si limita a poco più di un articolo per ciascun capo: si tratta quindi sostanzialmente di premesse per ulteriori approfondimenti e di dichiarazioni d'impegno a sviluppare la collaborazione nei settori considerati.

Titolo VII – Cooperazione finanziaria e tecnica (articoli da 261 a 267): si specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria sarà basata su programmi di azione annuali.

Titolo VIII – Quadro istituzionale (articoli da 268 a 270): istituisce un Consiglio di cooperazione – organismo ricorrente in questa tipologia di accordi di partenariato – con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. È coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati ad hoc.
La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 270, che istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione assegnando ad esso il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan.

Titolo IX – Disposizioni generali e finali (articoli da 271 a 287): è stabilito (articolo 281) che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti avranno notificato al Segretariato generale del Consiglio dell'UE, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. La validità è illimitata, con possibilità di denuncia di una delle Parti previa notifica per iscritto all'altra, sempre per via diplomatica.
Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.
È prevista l'applicazione provvisoria della parte commerciale dell'Accordo (titolo III), che rientra nella competenza esclusiva dell'UE. A seguito dell'avvenuta ratifica da parte del Kazakhstan, essa ha avuto inizio il 1° maggio 2016.
L'articolo 275 stabilisce che, nei settori contemplati dall'Accordo, le misure applicate dal Kazakhstan nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri non danno luogo a discriminazione tra i predetti Stati o le loro persone fisiche e giuridiche e che, viceversa, le misure applicate dall'UE non discriminano tra persone fisiche e giuridiche della controparte. Tale principio non pregiudica, tuttavia, il diritto delle Parti di applicare disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. L'articolo 276 (fiscalità) prevede, infine, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».

I sottoelencati allegati, ai sensi dell'articolo 284, fanno parte integrante dell'Accordo:

ALLEGATO I Riserve in conformità all'articolo 46;
ALLEGATO II Limitazioni applicate dalla Repubblica del Kazakhstan in conformità all'articolo 48, paragrafo 2;
ALLEGATO III Ambito di applicazione del capo 8 (Appalti pubblici) del titolo III (Commercio ed imprese);
ALLEGATO IV Mezzi per la pubblicazione delle informazioni e degli avvisi sugli appalti pubblici di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici);
ALLEGATO V Regole di procedura per l'arbitrato ai sensi del titolo III (Commercio ed imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie);
ALLEGATO VI Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori ai sensi del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie);
ALLEGATO VII Meccanismo di mediazione ai sensi del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie).

Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

5. Disposizioni del disegno di legge di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e vi si dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore.
L'articolo 3 prevede la copertura dell'onere che discende dal Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, pari a euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019. Per la copertura di tale onere sarà impiegato l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenuto nel fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è pertanto autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo, coerenza con il programma di Governo.

La ratifica dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, risponde all'esigenza di rinnovare, rafforzandolo, il quadro delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, nei settori di precipuo interesse a fronte delle sfide globali che investono le aree situate ai confini esterni dell'Unione europea (UE) come pure la regione dell'Asia centrale. Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'UE. Costituendo la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e la Repubblica del Kazakhstan, l'Accordo non incide sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in osservanza della sua partecipazione all'UE.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al punto 5), la natura dell'Accordo è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Allo stato attuale non risultano essere all'esame del Parlamento accordi bilaterali di partenariato e cooperazione fra l'Italia e il Kazakhstan.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto si tratta della ratifica di un Accordo concluso in sede europea, secondo le procedure previste nell'ambito dell'UE. L'Accordo ha origine nella facoltà dell'UE di stipulare con Paesi terzi accordi bilaterali relativi a fattispecie commerciali. A tale fine esistono procedure europee ben definite per l'apertura e la conduzione dei negoziati nonché per la conclusione di tali accordi.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo è conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie che ne sono oggetto.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa europea. I negoziati condotti dalla Commissione europea – su mandato del Consiglio – per la conclusione di accordi di questo tipo si basano, infatti, su un testo standard che, nel corso del negoziato, è adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri dell'UE, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non introduce modifiche e integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Accordo abroga esplicitamente il preesistente Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 e in vigore dal 1° luglio 1999. Nel testo non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore dell'Accordo non implica la necessità di adottare né elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall'UE e dal Kazakhstan e non comportano quindi costi aggiuntivi per le amministrazioni italiane.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 281 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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