PDL 1646

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1646

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PINI, UNGARO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di genitorialità

Presentata il 5 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Per favorire, garantire e promuovere la parità totale dei diritti nella coppia crediamo sia necessario equipararne anche i doveri. In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge, che modifica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Pensiamo che le modifiche proposte non siano più rinviabili, in particolare dopo l'intervento della Commissione europea, che lo scorso gennaio ha invitato gli Stati membri ad aggiornare le normative vigenti in materia di congedi genitoriali, prevedendo un aumento del periodo di congedo per i padri da un minimo di dieci giorni – da retribuire in maniera analoga al congedo per malattia – e introducendo un congedo di paternità rafforzato di due mesi non trasferibile ai fini della tutela delle donne contro il mobbing nel luogo di lavoro.
Riteniamo, inoltre, che il congedo parentale obbligatorio per i padri sia ormai necessario considerando che – secondo dati della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – Eurofound – in 23 Paesi dell'Unione europea solo il 10 per cento dei padri decide di prendere il permesso per assentarsi dal lavoro in occasione della nascita del proprio bambino (si va dallo 0,02 per cento della Grecia al 44 per cento della Svezia). Il riconoscimento del diritto al congedo non ha quindi comportato, nella maggioranza dei Paesi europei, un aumento dei doveri genitoriali da parte dei padri e la stessa situazione si è registrata anche in Italia.
Sempre prendendo ad esempio l'Europa, si ricorda che in Portogallo, dove il congedo è obbligatorio per entrambi i genitori, essi possono prendere 120 o 150 giorni consecutivi (150 giorni se entrambi i genitori condividono le ferie). In Olanda, il congedo consiste in 3 mesi full time o in 6 mesi part time per ciascun partner fino agli otto anni di vita del bambino. In Svezia ai genitori spettano 480 giorni fino ai nove anni del bambino. Attualmente in Spagna è allo studio un sistema che prevede un congedo di 8 settimane nel 2019, di 12 settimane nel 2020 e di 16 settimane nel 2021 da parte del padre, equiparato a quello di maternità.
Le modifiche previste dalla presente proposta di legge consentirebbero all'Italia di avere la legislazione più avanzata a livello europeo, stabilendo il congedo parentale obbligatorio per i padri per quattro mesi dalla nascita del bambino o, in accordo con la madre, al termine del congedo parentale della madre. I mesi di congedo parentale del padre sono aumentati a cinque in casi specifici, come la morte della madre, l'abbandono del neonato o in caso di ingresso in famiglia di un minore. Inoltre è previsto il diritto al congedo parentale anche per le coppie unite ai sensi della cosiddetta «legge Cirinnà» (legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze).
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalla previsione di un'aliquota del 70 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi superiori a 1 milione di euro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Congedo di paternità e congedo di genitorialità)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dai seguenti:

«Art. 28. – (Congedo di paternità)1. Il padre lavoratore deve astenersi dal lavoro per quattro mesi a partire dalla nascita del bambino, ovvero, in accordo con la madre, al termine del congedo di maternità.
2. In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del bambino da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre lavoratore, egli ha il dovere di astenersi dal lavoro per cinque mesi dopo la nascita del bambino o comunque entro dodici mesi dalla nascita ovvero dall'ingresso in famiglia del minore.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.
4. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Art. 28-bis. – (Congedo di genitorialità)1. Il congedo di cui all'articolo 28 è riconosciuto anche alla lavoratrice o al lavoratore unito al genitore ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;

b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice» sono soppresse.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalle seguenti:

«e) oltre 75.000 euro e fino a 1 milione di euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 1 milione di euro, 70 per cento».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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