PDL 1645

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1645

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BATTILOCCHIO, BARELLI, MARROCCO, PETTARIN, ROSSELLO, SPENA, VIETINA

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni in abiti storici, dei giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso

Presentata il 5 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il nostro è un Paese ricco di tradizione e di cultura e conosciuto a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza e la varietà della sua arte.
Una ricchezza che esprime la storia dei luoghi anche attraverso le proprie tradizioni culinarie e le manifestazioni di carattere locale quali le rievocazioni di eventi in abiti storici e i giochi storici, tra i quali si distinguono quelli in cui ancora oggi vengono utilizzati animali, come cavalli o asini, che una volta erano parte integrante delle attività quotidiane soprattutto nei piccoli e piccolissimi comuni.
Come un tessuto ricamato con soggetti diversi ma profondamente armonioso nel complesso, le numerose manifestazioni di rievocazione storica e i giochi storici contribuiscono a disegnare il panorama completo del nostro Paese e a rafforzare e a tenere vivo, nelle comunità, il legame con il proprio passato e con la propria storia e rappresentano una testimonianza identitaria significativa, oltre a costituire anche momenti di piacevole attività ludica collettiva.
Inoltre, non si può ignorare il fatto che queste rappresentazioni, per la preparazione delle quali spesso le comunità si impegnano moltissimo in termini di risorse economiche ma anche di tempo, creatività, spirito artistico e cura degli spazi, possono costituire un'occasione importante di sviluppo turistico dei territori e, di conseguenza, possono agire da volano per l'espansione del tessuto ricettivo locale, dal punto di vista della ristorazione, delle attività ricettive e dei settori dell'indotto.
Molto spesso le manifestazioni di rievocazione storica si svolgono nei piccoli borghi di cui l'Italia è disseminata, gioielli del patrimonio storico e architettonico, specifici e caratteristici per ogni singolo territorio di cui rappresentano l'anima, l'immagine e il corpo: una sorta di carta geografica degli usi e dei costumi.
Non si deve dimenticare, inoltre, che accanto a una regata o a un palio, ai margini di un corteo in abiti d'epoca o di una rievocazione storica si svolgono anche manifestazioni strettamente connesse al settore produttivo e agricolo, quali la vendita di prodotti dell'enogastronomia locale, e si registrano spesso presenze nell'ordine di 20.000 persone. Queste manifestazioni si svolgono nella maggior parte dei casi grazie all'impegno della popolazione: il tasso di autofinanziamento di tali eventi è molto elevato e ugualmente cospicuo è il ricorso al volontariato, soprattutto nel caso di rievocazioni di grandi eventi. Da non sottovalutare è, poi, la spinta alla riqualificazione e al rilancio dell'artigianato, sempre espressione e sempre legato da un nesso causale diretto tra i prodotti e le caratteristiche e la vocazione del territorio. Tutto il Paese è attraversato da manifestazioni di rievocazione storica di questo tipo.
La presente proposta di legge consta di cinque articoli.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali e definisce, tra l'altro, le manifestazioni in abiti storici, i giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale, tradizionale ed economico.
L'articolo 2 prevede la promozione delle manifestazioni in abiti storici, dei giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso da parte dello Stato, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
L'articolo 3 istituisce il Comitato scientifico delle manifestazioni in abiti storici, dei giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso presso il Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 4 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'elenco delle manifestazioni in abiti storici, dei giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso. L'articolo 5, infine, assicura la copertura finanziaria mediante un incremento delle risorse del Fondo per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce e promuove le manifestazioni in abiti storici, i giochi storici, in particolare quelli equestri, svolti con la partecipazione di cavalli o asini, e le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
2. Ai fini della presente legge si intendono per manifestazioni in abiti storici, giochi storici, in particolare equestri, svolti con la partecipazione di cavalli o asini, e rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, di seguito denominati «manifestazioni, rievocazioni e giochi storici», le rappresentazioni che rispettano documentati criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
3. Le manifestazioni, le rievocazioni e i giochi storici rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.
(Promozione)

1. Nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la pratica collettiva delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici, di cui alla lettera a), e degli eventi a essi connessi;

c) l'istituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 3;

d) l'istituzione e la gestione dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Comitato scientifico per le manifestazioni, le rievocazioni e i giochi storici)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato scientifico per le manifestazioni, le rievocazioni e i giochi storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti, della loro storicità, veridicità e fedeltà, e dell'espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

b) espressione del parere di cui alla lettera a), corredato di una motivata relazione sulle ragioni dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalla medesima lettera a);

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.

2. I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che disciplina anche le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. I componenti del Comitato scientifico non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

Art. 4.
(Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica ed elenco delle manifestazioni delle rievocazioni e dei giochi storici)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
2. Alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del presidente, con propria deliberazione da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici, da inserire nell'elenco di cui al comma 1;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui al comma 1;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo nazionale.

4. L'Albo nazionale di cui al comma 1 è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge sono a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base a criteri determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 è soppresso.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato per una somma pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono altresì destinate alla concessione di contributi in favore delle associazioni iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 per la copertura delle spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari sulla rievocazione storica.

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