PDL 1640-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1640-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

Presentato il 1° marzo 2019

(Relatore: CABRAS )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 31 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1640, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012»;

evidenziato come l'Accordo di cooperazione di cui si propone la ratifica si inquadri nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e abbia l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori tenendo presente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1640, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'accoglienza in Italia di delegazioni del Qatar, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico della nazione di appartenenza delle delegazioni, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Qatar di delegazioni italiane,

rilevata la necessità, all'articolo 3, di esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1640, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012»;

evidenziato che le relazioni bilaterali del Qatar con l'Italia – come con altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito – stanno registrando una fase di intensificazione e che alcuni atenei italiani (Università per Stranieri di Siena, Università di Sassari, Milano Statale, Milano Politecnico, Venezia e Università di Roma Tor Vergata) hanno già stipulato accordi bilaterali con università del Qatar,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo valuti l'opportunità – nel contesto dell'attuazione dell'Accordo in esame e alla luce del ruolo chiave che il Qatar ha assunto nella regione, anche grazie ad una rete di alleanze di carattere geopolitico con i maggiori partner occidentali e regionali, in un'area segnata da instabilità, conflitti, terrorismo internazionale ed altri fenomeni criminali di tipo transnazionale, come il traffico di esseri umani e di armamenti – di rafforzare il legame di cooperazione bilaterale nel contrasto e nella prevenzione al terrorismo di matrice jihadista e per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 196.165 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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