PDL 1640

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1640

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
( BUSSETTI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

Presentato il 1° marzo 2019

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. Nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati, l'Accordo mira ad estendere la cooperazione nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, tenendo conto degli interessi comuni tra le Parti, che hanno stipulato tale atto su basi di reciproco rispetto. Pertanto, esso intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie dei due Paesi.
L'Accordo è composto di tredici articoli relativi al settore dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca.
Per quanto attiene alla cooperazione nei due settori citati, l'Accordo intende promuovere la cooperazione attraverso:

la condivisione degli sviluppi e dei risultati conseguiti dai due Paesi nel settore educativo, mediante le seguenti iniziative: scambi e visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi; mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali; scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche, con riserva sui diritti di proprietà intellettuale (articolo 1);

la partecipazione a corsi di formazione congiunti e la preventiva informazione circa i programmi realizzati annualmente, specificandone i relativi aspetti organizzativi (articolo 2);

la promozione dello studio della lingua dei rispettivi Paesi (articolo 3);

lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infanzia, all'istruzione tecnica e professionale, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue (articolo 4);

lo scambio di informazioni sui titoli e sui diplomi rilasciati dai rispettivi istituti di istruzione (articolo 5);

la cooperazione accademica con accordi tra università, scambi e visite di docenti, lettori e ricercatori universitari; lo sviluppo della ricerca mediante la cooperazione nella produzione di studi, pubblicazioni e documenti tra le università dei due Paesi (articolo 6);

lo scambio di informazioni relativamente alle attività e al funzionamento dei sistemi universitari e ai relativi titoli, con possibilità di istituire un tavolo di esperti per redigere un accordo bilaterale per il mutuo riconoscimento dei titoli universitari al fine del proseguimento degli studi da parte degli studenti di un Paese negli istituti di istruzione dell'altro (articolo 7);

l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per attività di ricerca (articolo 8);

l'organizzazione di incontri periodici tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, di visite reciproche di esperti, di conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, infine, su studi e attività di ricerca (articolo 9).

Per quanto attiene alle disposizioni generali, l'Accordo prevede:

l'informazione reciproca, con anticipo di almeno quattro mesi, mediante corrispondenza tra le Parti, in merito a ogni decisione riguardante i membri delle delegazioni partecipanti a seminari e ad ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche, come agli aspetti organizzativi (articolo 10);

l'impegno di ciascuna Parte ad assumere a proprio carico i costi e le spese sostenuti per la realizzazione delle attività di collaborazione derivanti dall'Accordo (articolo 11);

la possibilità di adottare emendamenti delle disposizioni previste nell'Accordo su consenso scritto delle due Parti, con entrata in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 dello stesso (articolo 12);

l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultima notifica con la quale ogni Parte avrà notificato all'altra l'avvenuta conclusione delle procedure di ratifica. L'Accordo, di durata triennale, potrà essere rinnovato a ciascuna scadenza, salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza (articolo 13).

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione intercorsa tra l'Italia e il Qatar nei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie dei rispettivi Paesi. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi arabi in una prospettiva di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della conoscenza della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti allo svolgimento di attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare della sua ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non incide sulle attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 196.165 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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