PDL 1625-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1625-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della difesa
(TRENTA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017

Presentato il 21 febbraio 2019

(Relatore: CAPPELLANI )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 31 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1625, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017»;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di apprestare un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1625, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017»;

rilevato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

rilevato, altresì, che l'Accordo è volto anche a indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

evidenziato che l'articolo 3 disciplina le aree di cooperazione e i metodi di attuazione dell'Accordo;

evidenziato, altresì, che l'articolo 4 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, che avverrà nel rispetto degli ordinamenti nazionali, ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione, precisando che i due Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi, senza l'assenso della Parte cedente, il materiale acquisito nell'ambito dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1625, d'iniziativa del Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

la prima riunione con la Controparte, ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019;

le attività di cooperazione di cui al citato articolo 3 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b., 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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