PDL 1618

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo III
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                Capo IV
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                Capo V
                        Articolo 23
                        Articolo 24

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1618

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PINI, DE FILIPPO, CARNEVALI, SCHIRÒ, RIZZO NERVO

Disciplina dell'attività funeraria

Presentata il 21 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! — Nel corso della XVII legislatura la 12a Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica ha esaminato congiuntamente, in sede referente, i disegni di legge atti Senato n. 447, n. 1611 e n. 2492 riguardanti la disciplina delle attività funerarie. Nel corso dell’iter in Commissione è stato adottato un testo unificato della relatrice Maturani, il cui contenuto è ora recepito in questa proposta di legge. Il testo unificato è il risultato di un accurato lavoro di sintesi dei disegni di legge all'esame della Commissione nella scorsa legislatura, nonché del recepimento di molte delle istanze e delle osservazioni proposte dai soggetti auditi. Questo lungo lavoro di ascolto è stato molto importante perché l'iniziativa legislativa verte su un argomento estremamente delicato, sul quale da tempo si richiede un intervento riformatore che, fino a questo momento, proprio per la sua complessità, non è stato attuato. Fra i tanti aspetti toccati in questo testo (economico, sociale, igienico-sanitario) si pone particolare attenzione all'aspetto di «servizio» e ai suoi destinatari. È comprensibile il motivo di questa scelta. Quelli del settore funerario sono servizi che intervengono nei momenti più dolorosi e difficili della vita ed è anche per questo motivo che occorre fare ogni sforzo possibile, per quanto difficile, affinché la loro prestazione sia ottimale, efficiente, trasparente e adeguata all'evolversi della società e ai mutamenti dei costumi, nel rispetto della volontà di ciascuno.
La riforma si inserisce in un quadro normativo in cui l'ordinamento funerario è disciplinato dal testo unico delle leggi sanitarie, che risale al 1934 (regio decreto n. 1265 del 1934), dal regolamento di polizia mortuaria del 1990 (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990) e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. A parte l'ultima, si tratta di norme vetuste che non tengono conto dei mutamenti sociali e di costume intervenuti negli ultimi decenni. Alcune regioni hanno cercato di modernizzare il settore funerario con proprie leggi che, comunque, non hanno risolto o hanno risolto solo parzialmente i problemi annosi che affliggono il settore.
La presente proposta di legge cerca di rispondere alla pressante esigenza di semplificare e riorganizzare il settore funerario tenendo conto della sua specificità, mediante l'armonizzazione e il superamento dell'attuale quadro normativo, caratterizzato da norme statali in gran parte superate e da norme regionali e provvedimenti comunali spesso difformi tra loro. Fra le tante carenze e criticità ravvisabili nell'ambito dello svolgimento delle attività funerarie c'è sicuramente la mancanza di un efficace e rigoroso sistema di controllo: negli ultimi anni è aumentato in modo rilevante il numero dei reati commessi da operatori sanitari o da imprese funebri a danno dei parenti dei defunti, le infiltrazioni mafiose nel settore, i casi di gestione di imprese funebri da parte di associazioni criminali, la compravendita di informazioni sui decessi nelle strutture sanitarie, nonché i casi di evasione fiscale. Si tratta di reati e comportamenti tanto più deplorevoli in quanto commessi a danno di persone sofferenti che rappresentano la parte debole del rapporto. Nel corso degli anni, a questi gravi problemi si è aggiunta la progressiva difficoltà dei comuni nella gestione dei servizi funerari a causa delle crescenti ristrettezze finanziarie.
La presenza di moltissimi operatori nell'ambito di comuni in grave difficoltà, i fenomeni di malcostume e di illegalità diffusi, i controlli spesso del tutto inefficaci, l'evasione fiscale e la permanenza di norme superate e inadeguate danno la misura di un settore in profonda crisi, che necessita di un radicale cambiamento. Il sistema richiede da tempo un intervento del legislatore per i motivi esposti. Alla complessità della situazione delineata bisogna aggiungere il vero e proprio caos normativo risultante dalla successione nel tempo di norme statali e regionali spesso in contrasto tra loro. Occorre definire in modo chiaro le competenze spettanti ai vari soggetti per costituire un quadro normativo applicabile in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.
Trasparenza, legalità ed efficienza sono le finalità principali perseguite dalla presente proposta di legge. Il perseguimento di tali finalità è possibile solo mediante l'introduzione, tra l'altro, di una normativa puntuale e cogente in materia di controlli sulle attività funebri e funerarie.
Il presente testo ha la finalità di delineare un nuovo sistema di regole, strutturale e non contingente del quale sono di seguito illustrate le novità più importanti. Innanzitutto, si provvede alla definizione delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL), stabilendo con chiarezza i compiti di ogni soggetto in tutto il territorio nazionale. Un evento universale qual è la morte, connaturato all'esistenza, non può essere trattato diversamente a seconda della regione di residenza. Pur nel rispetto della normativa regionale, ci sono aspetti che devono essere eguali per tutte le persone, a garanzia del rispetto della dignità umana e del diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.
In primis, si stabilisce che i servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni. Si introducono, poi, definizioni puntuali al fine di garantire un omogeneo esercizio delle attività funerarie. Potrebbe forse sembrare un mero esercizio di stile ma, in realtà, è forte l'esigenza di individuare in modo chiaro in cosa consistono le varie attività e a tale fine sono necessarie definizioni precise per il superamento della confusione che regna in questo settore.
Un altro aspetto importante riguarda l'esercizio delle attività funebri, che sono attività economiche da svolgere secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che difendano l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari. L'esercizio delle attività funebri è quindi riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre.
Si individuano altresì i requisiti necessari che l'impresa funebre deve possedere ai fini dell'esercizio dell'attività funebre: una sede adeguata, il titolo a esercitare la vendita di beni in sede fissa, la previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, la disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità a tempo pieno necessarie in relazione al numero medio annuo di funerali. Sono stabiliti, inoltre, le cause di preclusione dell'esercizio delle attività funebri e i requisiti qualitativi e di competenza professionale che i soggetti che lavorano nelle imprese funebri devono possedere ai fini della tutela dei princìpi di concorrenza nel mercato e della salvaguardia degli utenti.
È prevista poi l'istituzione dei centri di servizio funebre che operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipulazione di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza.
Molte novità sono introdotte in materia di trasporto funebre: sono definiti in modo più puntale gli adempimenti immediatamente successivi al decesso e, per superare le attuali farraginosità burocratiche, sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione.
Inoltre, è definito un contesto unitario di riferimento per le strutture di accoglienza temporanea dei defunti che, fino a questo momento, sono state variamente disciplinate dalle regioni. Sono quindi stabiliti i requisiti minimi strutturali per le case funerarie. È vietata la presenza di case funerarie gestite da imprese funebri nell'ambito delle strutture sanitarie. Le sale del commiato, derivazioni delle sale laiche presenti anche in altri sistemi nel mondo, rappresentano le sale dove è possibile svolgere riti di commemorazione dei defunti a feretro chiuso.
Un'altra novità importante riguarda la disciplina della cremazione: i procedimenti autorizzativi devono garantire a tutti la parità di trattamento in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o da un soggetto diverso avente titolo.
Inoltre, sulla scorta delle esperienze maturate in altri Paesi europei, è introdotta nell'ordinamento funerario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano un'esposizione più dignitosa, previa definizione dei requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi. La tutela del dolente è uno dei punti fermi della presente proposta di legge: è previsto il divieto di pubblicità e di procacciamento di funerali all'interno delle strutture sanitarie, degli obitori, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali, nonché il divieto di esposizione di materiali pubblicitari di imprese funebri all'interno di tali luoghi.
Un altro aspetto fondamentale è quello relativo ai costi. I corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre devono essere definiti secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi contemplate nel preventivo e nella fatturazione; è prescritto per ciascuna impresa o agenzia funebre l'obbligo di pubblicare e di aggiornare il listino dei prezzi all'interno della sede in cui tratta gli affari con il pubblico; sono previsti schemi uniformi, validi nell'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente proposta di legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
Inoltre, le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizio o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate, devono disporre dei titoli per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni. Questa precisazione risulta necessaria per evitare che l'esercizio di alcuni adempimenti dell'attività funebre sia svincolato rispetto alla legislazione di riferimento per l'attività praticata.
Per quanto riguarda la vigilanza, la presente proposta di legge identifica nei comuni e nelle ASL i soggetti preposti a esercitare le funzioni di polizia amministrativa e di controllo sull'attività funebre. A tale fine essi si avvalgono di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. Inoltre, ai fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e di controllo. Sono poi previste sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni relative al mandato, ai trasporti funebri, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri nonché alla tutela del dolente e al divieto di pubblicità e di procacciamento.
Molto importante è la previsione che le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;

b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri a rotazione in luogo di modalità ad accumulo, favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;

c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL;

d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali;

e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali di affezione.

Riguardo all'ultimo punto, la presente proposta di legge risponde a un sentimento diffuso introducendo anche nel nostro ordinamento la disciplina per la sepoltura degli animali di affezione, nel rispetto della salute pubblica.
È poi disciplinata la modalità di affidamento del servizio di illuminazione votiva, stabilendo che tale servizio è di competenza dei comuni e che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessino alla data di scadenza indicata nel contratto e non possano essere ulteriormente prorogate. Come nella maggior parte dei Paesi esteri, sono introdotte forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per contribuire a formare una scelta delle famiglie libera dalle urgenze e dai condizionamenti che intervengono nell'immediatezza della perdita, nonché per offrire ai soggetti stipulanti, in una fase antecedente alla morte, la possibilità di decidere anticipatamente le modalità delle proprie esequie e della propria sepoltura.
Il testo affronta, inoltre, il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali prevedendo, in coerenza con quanto stabilito dall'Unione europea, il superamento dell'attuale esenzione per alcuni servizi e il loro assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta. Nel contempo è innalzata la soglia di deducibilità delle spese funebri e cimiteriali, comprendendovi anche le opere edili e lapidee cimiteriali con i relativi accessori funerari. Sono previste, inoltre, particolari agevolazioni fiscali per facilitare la diffusione della previdenza funebre e cimiteriale. Sono analogamente incentivate le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri, al fine di preservare e valorizzare lo smisurato patrimonio artistico e storico di tombe private esistente nei cimiteri italiani, oggi in una situazione di quasi totale abbandono. Si tratta di interventi molto importanti e attesi che rispondono a criteri di equità e di rispetto della dignità dei defunti e delle loro famiglie. Per superare l'attuale frammentazione delle disposizioni regionali e locali, si demandano poi ad appositi regolamenti le disposizioni attuative della legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale.
Infine, si prevede che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie possano continuare a esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla medesima data. È infatti opportuno introdurre norme transitorie affinché il passaggio da un sistema all'altro sia disciplinato e non sia penalizzante per i soggetti che operano nel rispetto delle regole.
La presente proposta di legge rappresenta il risultato di un lungo e proficuo lavoro iniziato in Parlamento nella scorsa legislatura all'insegna della collaborazione tra le diverse forze politiche e si ritiene che la sua approvazione non sia più rinviabile.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) e m), della Costituzione, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento, alla sepoltura o alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria.
2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché le relative modalità di svolgimento;

b) uniforma il trattamento dei resti mortali, delle ossa umane e delle ceneri cremate nel territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali della persona e a fini di tutela igienico-sanitaria;

c) armonizza lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

d) stabilisce le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.

3. I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in materia di predisposizione e di gestione del sistema locale dei servizi sociali. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I servizi necroscopici e cimiteriali, anche in considerazione della loro appartenenza alla memoria storica della collettività di riferimento, sono compresi nella nozione di servizio pubblico essenziale e i beni immobili ad essi destinati sono assoggettati al regime dei beni demaniali. Nell'ambito di tali servizi è altresì compreso l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla custodia, al mantenimento o all'ampliamento delle aree cimiteriali, all'accettazione dei defunti nel cimitero o nel crematorio, alla concessione di spazi per sepolture nonché alle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione del decesso o prima dell'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione del decesso o dopo l'accertamento della morte;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, quando siano decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora sia stato stabilito un periodo di inumazione ordinaria inferiore, il predetto termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «soggetti aventi titolo» si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;

e) per «dolenti» si intendono coloro che, essendo estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;

f) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

g) per «attività funebri» si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e i seguenti servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei soggetti aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funerari, in occasione del funerale;

3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi come definita dalla lettera n);

4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione al cimitero o all'impianto di cremazione;

5) ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre, il solo trasporto di salma o di cadavere;

h) per «attività necroscopiche» si intendono le attività poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che vi provvede direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre:

1.1) quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano indigenti o quando vi sia il disinteresse da parte dei soggetti aventi titolo e non vi siano altri soggetti disponibili a provvedere e sia necessario eseguire il trasporto e la sepoltura ovvero la semplice fornitura della bara da inumazione ovvero la cremazione. Per «disinteresse» si intende la circostanza nella quale non vi sono, o non sono noti, i soggetti aventi titolo nei riguardi della persone defunta e al trasporto di essa non provvedono terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del predetto termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere presso un deposito di osservazione, un obitorio o un servizio mortuario, avvalendosi del servizio sanitario regionale;

2) del servizio sanitario regionale per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio e il servizio mortuario sanitario nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

i) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre o del centro di servizi, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque all'esecuzione delle attività funebri di cui alla lettera g);

l) per «attività cerimoniali funebri» si intendono le attività finalizzate a manifestazioni di cordoglio e di commemorazione del defunto, svolte in ambito civile e religioso, compresi l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi cerimoniali predisposti per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza situate nel cimitero o nel crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura, collocata fuori delle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dei cimiteri, deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, e all'esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura, collocata fuori delle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, anche in un cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso o in un'urna cineraria;

m) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso o di deposizione ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture sanitarie o cimiteriali, svolto, rispettivamente, dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da chiunque sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune per il singolo trasporto;

3) il trasporto, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto, con le necessarie precauzioni igienico-sanitarie, da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso dell'autorizzazione al trasporto singolo o cumulativo rilasciata dal comune;

n) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

Capo II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI

Art. 3.
(Attività funebri)

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei soggetti aventi titolo.
2. L'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6.
3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese funebri, ai sensi dell'articolo 7.
4. I comuni, singoli o associati, possono costituire imprese funebri nei casi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali.

Art. 4.
(Impresa funebre)

1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso delle seguenti dotazioni umane e strumentali:

a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente una sala di esposizione per gli articoli funerari;

b) il titolo idoneo per esercitare la vendita di beni in sede fissa, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) la disponibilità di uno o più autoveicoli funebri per il trasporto funebre e di una rimessa idonea per i medesimi;

d) un direttore tecnico dell'impresa, che può anche essere il titolare o il legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i soggetti aventi titolo committenti, che sia presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto di vendita o comunque presso ogni locale destinato al ricevimento del pubblico;

e) un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità di personale a tempo pieno necessarie in relazione al numero medio annuo di funerali, secondo quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge, valutato e verificato a consuntivo da ciascun comune, con una tolleranza non superiore al 20 per cento. Le imprese possono dotarsi di personale aggiuntivo in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'esercizio dell'attività l'impresa funebre deve disporre almeno di un autoveicolo funebre, di un direttore tecnico e di tre necrofori. La prestazione dei servizi funebri deve essere corredata dell'attestazione relativa alle risorse umane impiegate e alla conformità del loro impiego alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dell'impresa e del relativo personale nonché dell'indicazione degli eventuali contratti stipulati con centri di servizio funebre o agenzie monomandatarie di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 della presente legge. La SCIA e la relativa documentazione, entro trenta giorni dalla ricezione, sono trasmessi dal comune all'ASL territorialmente competente per le verifiche igienico-sanitarie, da effettuare entro i successivi trenta giorni. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali e umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.
4. Al fine di assicurare la piena e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, l'impresa funebre può avvalersi dei centri di servizi funebri, di cui all'articolo 6, attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore a un anno. Tali contratti devono essere dati in visione ai committenti che ne facciano richiesta in sede di formazione del preventivo per la fornitura di un servizio funebre, nonché trasmessi alle amministrazioni pubbliche in allegato alla SCIA, ai sensi del comma 3, e in ogni caso a seguito di richiesta da parte degli organi di vigilanza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 5 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa, anche di nuova assunzione.
7. Ogni impresa funebre stabilisce autonomamente i corrispettivi per le prestazioni inerenti alle forniture e ai servizi erogati.
8. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi compresi tra le attività necroscopiche.
9. Le imprese funebri sono tenute a dotarsi della certificazione UNI EN 15017:2006 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento.

Art. 5.
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolga attività funebri deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nell'intero territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti in ambito nazionale e firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore funebre.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della formazione professionale continua del personale di cui al medesimo comma, con preferenza per sistemi di formazione a distanza attraverso piattaforme telematiche che garantiscano l'accertamento dell'effettiva partecipazione dei soggetti destinatari.
3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le federazioni di settore operanti in ambito nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre possono attivare corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, da svolgere anche con sistemi di formazione a distanza. L'abilitazione transitoria conseguita mediante i corsi di cui al presente comma è valida fino al compimento del terzo anno decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il personale che svolga attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il decreto di cui al comma 1 ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.
5. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2015 e UNI EN 15017:2006 possono attivare corsi di abilitazione transitoria di cui al comma 3 per il personale da esse dipendente. In tal caso, la durata minima del corso è stabilita in trenta ore per ciascun addetto.

Art. 6.
(Centri di servizio funebre)

1. I centri di servizio funebre operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipulazione di contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
2. È consentito alle imprese funebri di svolgere anche attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto nel loro oggetto sociale.
3. I centri di servizio funebre sono tenuti a dotarsi delle certificazioni ISO 9001:2015 e UNI EN 15017:2006 entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) i rapporti contrattuali tra i centri di servizio funebre e le imprese funebri non costituiscono servizi propri di pompe funebri.

Art. 7.
(Mandato)

1. Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei soggetti aventi titolo, in altro luogo purché situato al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.
2. Per l'organizzazione di un funerale l'impresa funebre può avvalersi di un'agenzia funebre monomandataria, previa stipulazione di un contratto scritto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agenzia funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa a disposizione dall'impresa commissionaria, per la trattazione degli affari.
3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2. In ogni caso, i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato.
4. Il mandato conferito all'agente funebre ai sensi dei commi 1, 2 e 3 deve recare, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.
5. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti verso l'esterno la qualificazione di «impresa funebre». I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti verso l'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.
6. Non sono ammessi agenti plurimandatari né contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre o con imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre.

Art. 8.
(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento della salma, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, indipendentemente dalla circostanza che sia o no intervenuto l'accertamento della morte.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da un'impresa funebre o da un centro di servizi funebre, dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero a un altro Stato, nel caso di trasporto all'estero.
3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della medesima struttura.
4. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, qualora il decesso sia avvenuto in un'abitazione ritenuta inadatta dal medico dell'ASL intervenuto per la constatazione del decesso, in difetto di scelta di un altro luogo idoneo da parte dei soggetti aventi titolo, il medico dispone che la salma sia trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario da soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
5. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma in un altro comune, nell'eventualità che i soggetti aventi titolo ne facciano richiesta. La suddetta certificazione è comunicata dall'impresa funebre, anche per telefax o con modalità telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso e al comune di destinazione della salma;

b) all'ASL territorialmente competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

6. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'identità dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per telefax o con modalità telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5. Qualora presso il comune in cui è avvenuto il decesso non sia stata effettuata la constatazione di decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione del relativo accertamento, da inviare, anche per telefax o con modalità telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.
7. Nei casi in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a ipotesi di reato, l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto della salma o del cadavere all'obitorio.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma di cui al medesimo comma può essere effettuato dopo il termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Al fine di consentire lo svolgimento delle onoranze funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'accertamento della morte, ove non sia stato eseguito prima del trasferimento, è effettuato nel luogo in cui la salma è stata trasportata.
10. Gli addetti al trasporto di salma o di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla distanza da percorrere, sia stato confezionato nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i trasporti verso l'estero la verifica è effettuata dall'ASL territorialmente competente per il luogo da cui avviene la partenza.
11. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi la denominazione dell'impresa funebre e il numero di autorizzazione all'esercizio delle attività funebri. L'addetto al trasporto redige altresì il verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, in tre copie, una delle quali accompagna il feretro a destinazione, una è trasmessa al comune di decesso e una è conservata dal medesimo addetto al trasporto.
12. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, si procede al trasporto funebre obbligatorio, consistente nella raccolta della salma sulla pubblica via, ovvero da luogo privato o pubblico, e nel suo trasferimento all'obitorio, con costi a carico del comune nel cui territorio è raccolta la salma. Quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano in stato di indigenza, o in caso di disinteresse dei soggetti aventi titolo, il comune provvede al trasporto del cadavere direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o tramite affidamento a un'impresa funebre, nei modi consentiti dalla legge. Il comune, mantenendone la titolarità, può altresì affidare il servizio, mediante specifica convenzione, a rotazione alle imprese funebri operanti nel proprio territorio.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasporto dei cadaveri previste dal capo IV del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9.
(Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

a) locale di osservazione o sosta delle salme;

b) camera ardente o sala di esposizione;

c) locale di preparazione delle salme;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) sala per onoranze funebri al feretro;

g) almeno una cella frigorifera;

h) deposito per il materiale.

3. Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche o private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre.
4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei soggetti aventi titolo, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare nuove case funerarie all'interno dei cimiteri. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di defunti, già esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla predetta data.

Art. 10.
(Cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire parità di trattamento ai cittadini in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato, ovvero del nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione della possibilità di cremare il cadavere, nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato. In caso di cadavere derivante da esumazione o estumulazione straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo di sepoltura.
3. La volontà del defunto nel senso della cremazione, espressa dallo stesso o riferita da soggetti aventi titolo, è riconosciuta con una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto risultante da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tranne il caso in cui i soggetti aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, indipendentemente dall'eventuale contrarietà dei soggetti aventi titolo, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, tranne il caso in cui i soggetti aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Per le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la predetta certificazione è valida nell'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, mediante dichiarazione di volontà dei soggetti aventi titolo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, resa all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione di volontà sia stata resa all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

d) volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto dei soggetti aventi titolo, mediante dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa dal defunto.

4. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assolte nel comune di destinazione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tali casi, qualora non sia escluso il sospetto che la morte sia conseguente a reato, il richiedente la cremazione è tenuto a presentare la documentazione attestante l'assenza di elementi cautelativamente ostativi, ai sensi del comma 2.
5. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle stesse sono consentiti unicamente nel rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b), e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del comune competente.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire esclusivamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna:

a) nel cinerario comune;

b) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari;

d) in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri spazi aperti, purché non interferisca con attività umane.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. La dispersione è effettuata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5; il soggetto che la esegue, nei successivi trenta giorni, trasmette la relativa attestazione all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
8. Qualora il defunto abbia espresso la volontà nel senso della dispersione delle sue ceneri, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione è consentito il prelievo, da parte dei soggetti aventi titolo, di una simbolica porzione di ceneri di dimensione non superiore a 20 centimetri cubici per ciascun soggetto e comunque di dimensione complessiva non superiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri prelevate sono inserite, a cura dell'addetto che provvede alla consegna dell'urna, in contenitori infrangibili, adeguatamente sigillati in modo da prevenire lo spargimento del contenuto. Ai predetti contenitori si applicano le disposizioni del presente articolo.
9. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e la loro destinazione, alternativamente, alla tumulazione, all'inumazione o all'affidamento ai soggetti aventi titolo, nel rispetto della volontà espressa del defunto con le modalità di cui al comma 3.
10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con i materiali e le modalità previsti dalla normativa vigente.
11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è conferita al cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo.
12. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione dopo che siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione e venti anni dalla tumulazione, qualunque sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti legittimati ai sensi del comma 3. Qualora i predetti soggetti non provvedano a esprimere l'assenso al gestore del cimitero, la cremazione può essere comunque eseguita previa pubblicazione nell'albo pretorio del comune, per un periodo di novanta giorni, di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.
13. Per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 16.
14. Per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. I crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, sono mantenuti in esercizio con le medesime modalità previste alla predetta data e il loro esercizio è equiparato ad affidamento di servizio pubblico locale.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori, con specifico riferimento ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la registrazione delle cremazioni.
16. Nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito, su richiesta dell'interessato, un carattere alfanumerico idoneo a identificare il soggetto che intenda indicare la sua volontà di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a uno dei soggetti aventi titolo, con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo. La richiesta è sempre modificabile o revocabile; essa è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente l'espressione della volontà del richiedente, con esclusione di ogni indicazione sulla motivazione, al solo fine di far risultare tale volontà all'atto del rilascio di una delle autorizzazioni previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dall'articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dal presente articolo.

Art. 11.
(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi sono consentiti qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo e possono essere eseguiti da operatori abilitati solo successivamente all'accertamento della morte e al compimento del prescritto periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi, validi in tutto il territorio nazionale, in base ai seguenti criteri:

a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;

b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi;

c) definizione dei metodi e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo le garanzie atte ad assicurare che i suddetti metodi e sostanze non pregiudichino la salute dell'operatore.

Art. 12.
(Tutela del dolente. Divieto di pubblicità e di procacciamento)

1. Al fine di garantire la libertà dei soggetti aventi titolo nella scelta dell'impresa funebre di cui avvalersi:

a) è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari delle imprese funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, e nei cimiteri;

b) è vietato il procacciamento, ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre, negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nei cimiteri.

Art. 13.
(Obblighi di trasparenza)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, dei corrispettivi per le prestazioni dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;

b) lo schema di riferimento valido nell'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere nel preventivo e nella fatturazione;

c) l'obbligo, per ciascuna impresa o agenzia funebre, di esporre all'interno della sede in cui tratta gli affari con il pubblico il listino aggiornato dei prezzi praticati;

d) schemi uniformi, validi nell'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 14.
(Attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri)

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizi o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli richiesti per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizi o cessioni di beni.
2. Le attività funebri non rientrano tra le prestazioni di servizi disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24, comma 1, della medesima legge.

Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni e le ASL, secondo le rispettive attribuzioni, verificano l'osservanza delle norme relative all'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla notificazione dell'atto di accertamento e all'irrogazione delle relative sanzioni. A fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e di controllo.
2. Agli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse proprie dei comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché gli introiti un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie versano mensilmente le somme percepite dai committenti a titolo di contributo ai sensi del comma 2 all'ASL competente per territorio.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. La falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
6. La violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 10 e 12 da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre e di agente funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.
7. La violazione delle disposizioni richiamate ai commi 5 e 6 comporta altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla data in cui l'atto di accertamento della violazione diviene definitivo. La durata della sospensione è elevata a dodici mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 10.

Capo III
DISCIPLINA CIMITERIALE

Art. 16.
(Piani regolatori cimiteriali)

1. Le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale (PRCL).
2. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;

b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri mediante rotazione in luogo di modalità che prevedano l'accumulo delle sepolture, favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;

c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL. Tale parametro può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane, garantendo in ogni caso una distanza non superiore a 30 chilometri in linea d'aria tra un crematorio e un altro;

d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata all'ASL di riferimento, che la esercita ai sensi dell'articolo 15;

e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali di affezione, di cui all'articolo 17.

3. I PRCT sono adottati, nel rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale, sulla base dei dati statistici relativi all'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e dei relativi fabbisogni, considerando l'opportunità di ridurre la durata delle concessioni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate o mediante nuove costruzioni con loculi areati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori.

4. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d).
5. Il PRCT ha la durata minima di venti anni e massima di quaranta anni ed è oggetto di revisione ogni dieci anni. Il termine per la revisione può essere ridotto qualora il soggetto preposto alla vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d), rilevi scostamenti capaci di influire negativamente sulle condizioni di erogazione del servizio.
6. Le città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) definizione dei livelli minimi di servizio, predisposizione dello schema del contratto di servizio per gli affidamenti di cui all'articolo 18 e stipulazione del contratto di servizio con il soggetto gestore;

c) accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

d) gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private;

e) rilascio delle autorizzazioni necessarie in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

f) determinazione degli oneri e dei diritti da applicare per la realizzazione e l'uso dei sepolcri privati;

g) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

7. Le città metropolitane e gli enti di area vasta possono delegare le funzioni di cui al comma 6, lettere d) ed e), ai comuni territorialmente competenti.
8. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 12654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica dei requisiti tecnico-costruttivi e sanitari definiti dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni adottate in materia dalla città metropolitana o dall'ente di area vasta competente. I progetti di cui al periodo precedente prevedono comunque che nel loculo, nel quale sia o no presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Le estumulazioni si considerano ordinarie decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci anni da quella areata».

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, si provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.
10. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, comprese le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 2, lettera d), si provvede mediante le risorse proprie dei comuni competenti in relazione all'area di riferimento, disponibili a legislazione vigente, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 e del contributo fisso di cui al medesimo articolo 15, comma 2.

Art. 17.
(Cimiteri per animali di affezione)

1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. In ogni caso, in deroga all'articolo 824, secondo comma, del codice civile, non sono soggetti al regime del demanio pubblico.
2. I cimiteri per animali di affezione sono localizzati secondo le previsioni del PRCT di cui all'articolo 16, previo parere dell'ASL territorialmente competente per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie degli animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il proprietario può procedere alla cremazione delle spoglie degli animali nei centri abilitati, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge.
5. Nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti regionali in materia, ai cimiteri per animali di affezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità.

Art. 18.
(Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)

1. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali. L'organizzazione e la gestione dei servizi cimiteriali sono di competenza dei comuni, che vi provvedono in forma singola o associata.
2. Entro un anno dall'adozione del PRCT e della carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 6, lettera a), i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando i servizi cimiteriali non siano gestiti in economia, provvedono all'affidamento dei medesimi servizi nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica a un'impresa cimiteriale pubblica o privata;

b) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;

c) affidamento in house a una società cimiteriale pubblica o a un'azienda speciale.

3. La durata degli affidamenti disposti ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), è stabilita dal comune in funzione delle prestazioni richieste, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti.
4. Entro un anno dal termine di scadenza dell'affidamento, di cui al comma 3, il comune attiva le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali ai sensi del comma 2.
5. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali devono provare la propria solidità economica e finanziaria tramite la sottoscrizione di idonea garanzia in favore dell'ente competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. I medesimi soggetti devono altresì presentare il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento.
6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione dei servizi cimiteriali utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 5 e assume la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali, con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.
7. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nello stesso ambito territoriale nonché con l'esercizio dell'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, salvo che siano attivate le procedure di separazione societaria ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

Art. 19.
(Servizio di illuminazione elettrica votiva)

1. Per «illuminazione elettrica votiva» si intende l'erogazione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe e delle altre sepolture, comprese le attività di fatturazione, riscossione, recupero dei crediti e rendicontazione, nonché le attività di allaccio e distacco, le relazioni di natura commerciale e di assistenza con gli utenti, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti nonché la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2019, l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, determinando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.
2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio mediante concessione;

b) affidamento del servizio, congiuntamente alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso procedure di finanza di progetto;

c) affidamento del servizio con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse, come definito dall'amministrazione in relazione al prezzo, alle caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, alla continuità e alla possibilità di accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità in house a una società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio della copertura integrale dei costi.
4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Il comune è tenuto a verificare la proprietà degli impianti entro la data di cessazione del contratto di concessione ed eventualmente a procedere al riscatto oneroso degli stessi, al termine della concessione, qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.
5. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.
6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 20.
(Segnalazioni all'Agenzia delle entrate e rilevazioni statistiche)

1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono annualmente, per via telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la tipologia dei dati, le modalità e i termini di trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3. L'ISTAT, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva nell'ambito della programmazione statistica nazionale una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;

b) autorizzazioni all'inumazione e alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

c) autorizzazioni all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;

d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri all'interno e fuori del cimitero;

e) concessioni cimiteriali rilasciate nell'anno, distinte per tipologia e durata;

f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;

g) impianti di cremazione operanti, nonché numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologia, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, al solo fine di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione e per comune, sono diffusi con periodicità annuale, anche al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi cimiteri e impianti di cremazione nei territori delle città metropolitana e degli enti di area vasta.

Capo IV
PREVIDENZA FUNERARIA
E MISURE FISCALI

Art. 21.
(Previdenza funeraria e cimiteriale)

1. Al fine di contribuire a una scelta libera da condizionamenti, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, è consentito avvalersi di strumenti previdenziali stipulati con una società di assicurazione, anche in forma disgiunta:

a) in vita, dalla persona beneficiaria;

b) da parte di un soggetto avente titolo, in favore della persona beneficiaria.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, finalizzato alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e di beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti legittimati a fornirli, che possono essere predeterminati dal beneficiario.
3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, finalizzato alla garanzia di copertura economica della sepoltura di un defunto e del suo mantenimento nel tempo, da parte di soggetti legittimati a fornirli, che possono essere predeterminati dal beneficiario.
4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e nei modi prefissati è di competenza della società di assicurazione, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione.

Art. 22.
(Misure fiscali)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali, con i relativi accessori funerari, sostenute in dipendenza della morte di persone, nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino all'importo massimo complessivo di 7.500 euro»;

b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazione per la previdenza funebre, nella misura del 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo complessivo di 7.500 euro nel periodo d'imposta in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazione per la previdenza cimiteriale, nella misura del 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo complessivo di 7.500 euro nel periodo d'imposta in cui sono corrisposti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativi accessori funerari».

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.
(Adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione)

1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sono adottate, rispettivamente, le disposizioni di attuazione della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni concernenti gli aspetti non specificamente disciplinati dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) previsione della denuncia di morte e accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) individuazione di locali di osservazione e obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri e ossa umane;

e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali nonché sulle modalità da osservare per la sepoltura e per la cremazione;

g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;

h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinino un numero elevato di decessi.

2. Sugli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei regolamenti sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, individuate dai regolamenti medesimi.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi del comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
4. Gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, per quanto possibile, sono formati, trasmessi e archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24.
(Norme transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23 possono continuare a esercitare le medesime attività fino al termine del secondo anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In virtù della loro eccezionale valenza storico-sociale, ai cimiteri appartenenti a confraternite e alle associazioni di volontariato disciplinate dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle rispettive federazioni regionali a cui aderiscono almeno trenta organizzazioni di volontariato proprietarie di cimiteri, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i feretri da utilizzare per i funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519:2014, «cofani funebri – casse di legno – cofani non conformi senza prove (CSP) – metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520:2014, «cofani funebri – casse di legno – terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine di consentire l'esaurimento dei prodotti esistenti, fino al termine del secondo anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito utilizzare per i funerali feretri conformi alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

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TABELLA 1
(Articoli 4, comma 1, lettera e), e 6, comma 1)

Funerali per anno

Mezzi funebri

Necrofori

Direttore tecnico

da 301 a 1.000

3

6

1

oltre 1.000

4

12

1

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