PDL 1617

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1617

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FASSINA

Modifiche al codice civile in materia di beni comuni
e di disciplina del diritto di proprietà

Presentata il 21 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! — Nella società civile si sta diffondendo una concezione estremamente positiva dei «beni comuni», sostenuta da numerosi convincimenti espressi sia in sede accademica che tra la gente comune, benché sia del tutto evidente l'impossibilità di offrire una definizione onnicomprensiva per detta tipologia di beni, non essendo logicamente ammissibile racchiudere nei limiti di un concetto un'idea che, in sostanza, rappresenta tutto quello che è naturalmente «bello e buono» per l'uomo.
Vale la pena di sottolineare che l'attenzione dei cittadini verso i beni comuni trae origine dal fatto che negli ultimi decenni si è proceduto alla svendita quasi totale dei beni pubblici, attraverso le privatizzazioni (procedimento con il quale si trasforma il soggetto pubblico proprietario in una società per azioni di diritto privato e si trasferisce, potremmo dire occultamente, la ricchezza di tutti a pochi soggetti scelti in base a procedure sconosciute), le delocalizzazioni (che determinano licenziamenti di personale che a loro volta contribuiscono a far aumentare la disoccupazione a livelli impressionanti) e le dismissioni di beni comuni ceduti a prezzo molto basso a singoli privati. Di qui la richiesta, sempre più pressante, di spazi liberamente fruibili da parte della collettività e, pertanto, di ricostituzione del «patrimonio pubblico» ingiustamente svenduto.
Le conseguenze del neoliberismo, al quale sono ispirati i princìpi fondamentali dei Trattati europei, sono sotto gli occhi di tutti. Gli eventi hanno inconfutabilmente dimostrato che le affermazioni secondo le quali la ricchezza deve essere nelle mani di pochi, che è necessaria una forte competitività e che lo Stato non deve occuparsi di economia hanno determinato un «sistema economico predatorio» che, attraverso i meccanismi della privatizzazione, della delocalizzazione e delle dismissioni, ha prodotto effetti devastanti sulla nostra economia e ridimensionato il ruolo del nostro Paese a livello europeo e mondiale.
Tutto ciò è potuto avvenire perché a partire dalla seconda metà degli anni ’70 non si è tenuto in debito conto il valore imperativo del dettato costituzionale in materia di proprietà pubblica e privata di cui all'articolo 42 della Costituzione e si sono approvate norme impostate su una nozione neoliberista della proprietà privata che, considerando recessivo l'interesse pubblico, esalta il potere del privato aprendo la strada a quel processo di dismissioni e di privatizzazioni cui si è fatto riferimento.
Appare allora evidente che, per difendere e promuovere i beni comuni, occorre subordinare l'interesse del privato all'interesse della collettività, esattamente come prevede la Costituzione la quale – è necessario ricordarlo – fu emanata quando ancora tra gli economisti era diffusa l'idea, di stampo keynesiano, secondo la quale il sistema economico diventa effettivamente «produttivo» solo se si distribuisce la ricchezza alla base della piramide sociale e se lo Stato interviene come protagonista dell'economia.
Considerato che la dottrina e la giurisprudenza sono state abbagliate dall'erronea ideologia neoliberista, senza tenere in nessun conto il concetto di proprietà privata derivante da una lettura del codice civile orientata in base alle norme costituzionali, è necessario che il legislatore intervenga per riformulare alcune disposizioni del codice civile in materia di proprietà così da sottrarle, in futuro, a dissennate privatizzazioni, delocalizzazioni e dismissioni, che hanno drasticamente impoverito il patrimonio pubblico italiano e impedito la diffusione e la fruizione dei beni comuni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Prima della sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice civile, dopo l'articolo 810 è aggiunto il seguente:

«Art. 810-bis.(Beni comuni) – Sono beni comuni le cose, materiali o immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti, servendo immediatamente la collettività la quale, tramite i suoi componenti, è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto. Detti beni sono fuori commercio e sono di proprietà collettiva demaniale o di uso civico e collettivo, urbano o rurale. Qualora si trovino in una proprietà privata, la pubblica amministrazione è tenuta a riacquisirli al patrimonio pubblico, mediante lo strumento della prelazione nelle vendite. La pubblica amministrazione può altresì istituire su tali beni le necessarie servitù pubbliche. In ogni caso la pubblica amministrazione è tenuta a controllare che sia perseguita da parte del proprietario la funzione sociale dei beni a lui nominalmente appartenenti. Nei casi di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia necessarie a garantire la prestazione di servizi essenziali o a situazioni di monopolio, la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisirle alla proprietà pubblica e, se del caso, a trasferirle o ad affidarle a comunità di lavoratori o di utenti, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione.
Ai fini della tutela dei beni comuni, definiti ai sensi del primo comma, sono legittimati ad agire in giudizio anche i cittadini, singoli o associati, secondo il principio di sussidiarietà».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 826 del codice civile è abrogato.
2. Rientrano nella disciplina dei beni demaniali i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
3. Rientrano nella disciplina dei beni comuni le miniere, le cave e le torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo.

Art. 3.

1. L'articolo 832 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 832. – (Contenuto del diritto) – Il proprietario ha il diritto di godere della cosa, materiale o immateriale, assicurandone la funzione sociale. Il mancato perseguimento della funzione sociale e il conseguente venire meno della tutela giuridica del proprietario autorizzano e obbligano il comune ove la cosa si trova ad assumere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzione sociale della cosa medesima.
Il proprietario ha diritto di disporre del bene in modo che non contrasti con l'utilità sociale né rechi danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. In caso di inadempimento di tale obbligo, l'atto di disposizione è nullo e il proprietario è tenuto al risarcimento del danno».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 948 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'azione di rivendicazione non si prescrive, fatti salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione e gli effetti del mancato svolgimento, nei termini previsti dai regolamenti comunali, delle attività necessarie per assicurare il perseguimento della funzione sociale della cosa materiale o immateriale».

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