PDL 1613

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1613

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, SOZZANI, MULÈ, ROSSO, PENTANGELO

Modifiche agli articoli 41 e 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata del periodo di accensione della luce gialla semaforica nonché di fermo amministrativo dei veicoli nel caso di guida senza patente

Presentata il 19 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riguarda due aspetti particolari dell'applicazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che rendono disagevole per i cittadini utenti l'esercizio di talune attività disciplinate dal codice.
Il primo problema si ravvisa nell'applicazione del comma 17 dell'articolo 116, con riguardo alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi nei casi di cui al comma 15, ovvero la guida di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida o in assenza della stessa poiché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psico-fisici.
È evidente, infatti, che il fermo amministrativo del veicolo, su quattro o su due ruote, colpisce in tale caso il proprietario dello stesso che, sebbene non sia colpevole di alcuna violazione, ricade nell'ipotesi di «incauto affidamento», ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 116 che così dispone: «Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida (...) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...)».
Il combinato disposto dei commi 14, 15 e 17 può arrecare un potenziale duplice danno al proprietario del veicolo qualora il conducente del suo mezzo sia privo di patente di guida o questa gli sia stata revocata o non rinnovata: da un lato, infatti, egli è sottoposto alla sanzione pecuniaria di cui al comma 14, e, dall'altro, è soggetto al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, quale sanzione accessoria, laddove invece il conducente è punito solo con l'ammenda, ai sensi del comma 15.
Ai sensi della normativa vigente, quindi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea alla violazione ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Per evitare tale combinazione di sanzioni a carico del proprietario del veicolo, l'articolo 2 della presente proposta di legge novella l'articolo 116 del codice della strada introducendo il comma 17-bis che riduce l'ambito di applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 17 ai soli casi in cui le violazioni di cui al comma 15 non siano commesse da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ha la materiale disponibilità dello stesso.
Al fine di garantire la necessaria azione sanzionatoria a carico del conducente che non è proprietario o non ha la materiale disponibilità del veicolo, nei casi di violazione del comma 15 si dispone che lo stesso sia punito con un'ammenda di importo pari al massimo edittale previsto dal comma 15 (30.660 euro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 8 del 2016 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018) incrementato del 50 per cento.
Il secondo problema, invece, si rileva con riguardo alla disciplina delle luci gialle delle lanterne semaforiche, di cui all'articolo 41 del codice della strada. La normativa vigente, infatti, disciplina vari aspetti relativi ai semafori: dai colori delle luci (rosso, giallo e verde) alla forma (circolare) nonché al funzionamento nelle fasce orarie notturne o in caso di spegnimento. Ciononostante, ad esclusione ad esempio della nota del Ministero dei trasporti 16 luglio 2007, n. 67906, non vi è alcuna disposizione che disciplini in via generale o in modo dettagliato la durata dell'accensione della luce gialla dei semafori.
In tal modo nel corso degli anni sono stati presentati numerosi ricorsi da parte di cittadini utenti avverso i verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada, in cui, in particolare, è stata contestata la durata ridotta della luce gialla semaforica che ha determinato l'infrazione.
Diverse sentenze della Corte di cassazione hanno rigettato i ricorsi e in alcuni casi hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle multe e delle spese, ma comunque il giudice, nelle diverse pronunce di primo, secondo e ultimo grado ha confermato i problemi illustrati: l'assenza di chiare indicazioni normative e regolamentari con riguardo al periodo di accensione della luce gialla nei semafori che, in alcune circostanze, a causa della ridotta durata avrebbe potuto causare l'infrazione da parte del conducente del veicolo.
Vale la pena altresì richiamare l'attenzione sul fatto che un periodo di accensione ridotto non è solo un elemento tecnico ma può rappresentare per le amministrazioni comunali anche una significativa leva finanziaria grazie all'incremento del numero di sanzioni e quindi di risorse per le casse dell'ente locale.
Al fine quindi di prevenire ulteriori disagi ai cittadini utenti chiarendo in maniera più idonea e trasparente i limiti entro i quali gli stessi possono esercitare i propri diritti e rispettare i propri doveri, la presente proposta di legge, all'articolo 1, novella l'articolo 41 del codice della strada introducendo un secondo periodo al comma 10 per prevedere un tempo di tolleranza entro il quale l'attraversamento dei segnali di arresto in presenza di luce gialla non è sanzionabile (comma 1, lettera a)); introducendo inoltre il comma 10-bis si dispone l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che regoli la durata della luce gialla semaforica (comma 1, lettera b)). Nelle more dell'adozione del decreto il comma 2 dispone che la durata minima della luce gialla sia almeno di 4 secondi. Infine, al comma 3 si prevede che il decreto provveda ad aggiornare il decreto 27 aprile 2017 che reca le caratteristiche per omologare e installare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.
L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 116 del codice della strada introducendo il comma 17-bis. Questo dispone che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (per tre mesi) non si applica quando il conducente, in caso di mancanza di patente di guida o di rinnovo della stessa (comma 15), non sia anche il proprietario del veicolo o il soggetto che ha la materiale disponibilità dello stesso. In questi casi, quindi, si prevede un inasprimento della sanzione a carico del conducente che incorre in una delle irregolarità di cui al comma 15, cioè si incrementa il massimo edittale del 50 per cento (da 9.032 euro a 13.548 euro).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal presente articolo, il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche non può essere inferiore a 4 secondi.
3. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«17-bis. La sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ai sensi del comma 17 non si applica nei casi in cui le violazioni di cui al comma 15 siano commesse da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo o da chi ha la materiale disponibilità dello stesso. Nei casi previsti dal primo periodo il conducente è punito con un'ammenda di importo pari al massimo edittale di cui al comma 15, incrementato del 50 per cento».

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