PDL 1610

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1610

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUCA DE CARLO, CIABURRO, DEIDDA, FRASSINETTI, OSNATO, TRANCASSINI, VARCHI

Delega al Governo per l'istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile

Presentata il 19 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata al ripristino e alla ricomposizione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (noto anche come «riforma Madia»).
La soppressione del Corpo forestale dello Stato, l'improficua frammentazione tra Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché la militarizzazione coatta dei forestali in due anni di attività non hanno portato alcun risultato positivo né in termini economici, né in termini qualitativi del servizio necessario per la tutela dell'ambiente e dell'uomo che lo abita. I risultati operativi auspicati dal Governo Renzi e la riduzione delle spese non sono ad oggi riscontrabili in senso positivo, ma i costi di gestione delle emergenze sono aumentati a dismisura.
La riforma Madia avrebbe dovuto comportare un risparmio di 100 milioni di euro in tre anni a fronte di un costo di circa 1 milione di euro derivante dall'attribuzione delle funzioni forestali ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma già nell'estate 2017 diversi boschi italiani furono colpiti da incendi con danni stimati per 2 miliardi di euro e in tali situazioni non fu possibile agire né con forze altamente specializzate né con mezzi destinati agli interventi di emergenza. Parte dei velivoli del Corpo forestale dello Stato furono dismessi o accantonati, imponendo così alle regioni di ricorrere a società private dotate di Canadair e di elicotteri.
A seguito della riforma Madia, il Corpo forestale dello Stato ha subìto un drammatico smembramento in termini funzionali, che ha comportato una vera e propria diaspora dei lavoratori specializzati. Le mansioni svolte da un solo forestale qualificato oggi possono essere svolte solo con l'intervento di almeno quattro uomini non esperti in materia. Dal 1° gennaio 2017 lo Stato italiano si è privato della possibilità di attuare un efficace controllo dei boschi, delle foreste e dei parchi naturali nazionali, affidando tale compito a una Forza armata, l'Arma dei carabinieri, non propriamente predisposta a questo tipo di mansioni.
L'Italia è l'unica nazione a essersi privata di un Corpo specifico per il settore forestale rinunciando così alla prevenzione, all'educazione ambientale e alla sicurezza, non tenendo dunque conto che l'attuazione di politiche di prevenzione ha un costo decisamente minore rispetto a qualsiasi tipo di intervento in condizioni di emergenza.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si prevede, mediante un'apposita delega al Governo, l'istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile, per restituire dunque le competenze specifiche al Corpo forestale dello Stato e all'Arma dei carabinieri ricostituendo in entrambi i casi il personale e le funzioni originarie, mediante l'abrogazione e la sostituzione, in tutto o in parte, delle disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di procedere al riordino delle funzioni in materia ambientale e, in particolare, delle funzioni in materia di tutela del patrimonio forestale e agroalimentare nonché di prevenzione e di contrasto del rischio idrogeologico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile, di seguito denominato «corpo», in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del corpo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e attribuzione a esso delle funzioni di tutela ambientale, delle foreste, del paesaggio e della biodiversità, con specifico riferimento alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei nonché alle attività per l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1985, n. 874;

b) organizzazione del corpo in ruoli equiordinati ai ruoli della Polizia di Stato;

c) modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo la facoltà di transito nel corpo del personale dell'ex Corpo forestale dello Stato assegnato alle amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016, del personale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nonché del personale già appartenente alle disciolte polizie provinciali e connessa riallocazione delle necessarie risorse finanziarie e strumentali, compresi i mezzi navali per la vigilanza delle aree marine protette, i mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi e il supporto delle funzioni di polizia giudiziaria e le scuole forestali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ricomposizione delle funzioni di polizia ambientale e forestale, in conformità all'impianto unitario previsto dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, integrato da ulteriori competenze coerenti con quelle attribuite al corpo e con le funzioni relative alla tutela delle filiere agroalimentari e della gestione tecnica temporanea delle aziende e dei terreni rurali sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, anche ai fini di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) trasferimento al corpo del personale in possesso di adeguate competenze per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) che non opti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, per rimanere nelle amministrazioni di destinazione al 1° gennaio 2017;

c) attribuzione al corpo delle attività previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e previsione delle modalità di integrazione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, anche avvalendosi della dipendenza funzionale del personale di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;

d) ricomposizione del Servizio aereo per lo svolgimento di funzioni a supporto dell'attività di polizia ambientale e forestale e del concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto e nella valorizzazione dei titoli professionali acquisiti dal personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi, anche a terra;

e) ricostruzione delle carriere e dei profili professionali del personale destinato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad amministrazioni non appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

f) previsione della possibilità di far confluire nel corpo, a domanda e senza vincoli numerici, il personale appartenente al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che abbia svolto il corso di specializzazione ambientale e sia impiegato in una delle sedi dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale già appartenente ai ruoli delle polizie provinciali e il personale idoneo e non vincitore nelle graduatorie dei concorsi banditi dall'ex Corpo forestale dello Stato non esaurite al 31 dicembre 2016;

g) subentro nei rapporti contrattuali con il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e trasferimento delle relative risorse;

h) istituzione di procure nazionali ambientali nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte d'appello con compiti esclusivi di investigazione e di coordinamento delle indagini nel settore ambientale, con particolare riferimento ai reati ambientali di tipo associativo di cui agli articoli 452-bis e seguenti del codice penale;

i) conferma dell'attribuzione all'Arma dei carabinieri dell'incarico di protezione internazionale in materia di ambiente, anche con collaborazioni nel campo della formazione, ad esclusione dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nonché di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1985, n. 874;

l) previsione del completo ritorno nella disponibilità del corpo delle risorse economiche, dei mezzi e delle strutture già attribuiti al Corpo forestale dello Stato e trasferiti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché di quelli sostituiti o integrati agli stessi.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pur mantenendo l'attuale denominazione e la medesima articolazione territoriale, non può essere oggetto di ulteriori variazioni organizzative.
5. Fino all'istituzione del corpo, il personale del ruolo forestale e quello che alla data del 1° gennaio 2019 risulti impiegato presso una delle sedi centrali o territoriali dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, permane nella medesima sede di servizio e può essere destinato a un altro impiego solo per effetto di promozione a un ruolo superiore.
6. Per i corsi di formazione del personale di nuova assunzione, di aggiornamento e addestramento e di specializzazione professionale, il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nelle more dell'istituzione del corpo, continua ad avvalersi dell'organizzazione, delle infrastrutture e delle risorse già appartenute al Corpo forestale dello Stato nonché di quelle dell'Arma dei carabinieri.
7. Con regolamenti da adottare con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in via transitoria e fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, i criteri e le modalità attuative relativi alle assunzioni urgenti di personale da impiegare per il potenziamento dei servizi di cui al presente articolo, con l'obiettivo minimo del raggiungimento delle piante organiche del disciolto Corpo forestale dello Stato.

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