PDL 1607

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1607

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTIN

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

Presentata il 19 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a introdurre disposizioni a tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo (gifted o plusdotati), cioè alunni che manifestino o abbiano capacità potenziali di apprendimento superiori rispetto a quelle dei coetanei. Si tratta di un tema che è già stato oggetto della risoluzione parlamentare n. 7-01418 del 12 dicembre 2017 presso la VII Commissione a firma degli onorevoli Palmieri, Baldelli e Crimi.
Il tema dell'inclusione scolastica e della tutela e valorizzazione dell'alunno plusdotato è di particolare importanza.
Infatti, l'Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi ancora uniformato alle molteplici sollecitazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea volte alla tutela e alla valorizzazione degli alunni plusdotati fin dai primi anni di scolarità. In particolare, si ricorda la raccomandazione n. 1248/94 del Consiglio d'Europa sull'istruzione dei bambini con alto potenziale cognitivo, che ha evidenziato che tali alunni «dovrebbero beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano loro di valorizzare pienamente le loro possibilità nell'interesse proprio e della società. Nessun Paese può effettivamente permettersi di sprecare il talento e non identificare in tempo ogni potenziale intellettuale o di altro tipo sarebbe uno spreco di risorse umane. Ciò richiede gli strumenti giusti».
Sullo stesso tema è intervenuto anche il Comitato economico e sociale europeo che, nella 486a Sessione plenaria del 16-17 gennaio 2013, ha reso il parere «Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani con alte abilità intellettuali nell'Unione europea».
Da ultimo il Parlamento europeo, con l'avviso ai membri del 26 febbraio 2017, emesso a seguito di una petizione presentata da un avvocato italiano, ha sottolineato che l'Unione incoraggia gli Stati membri a emanare un sistema di istruzione inclusiva che soddisfi anche i bisogni degli alunni plusdotati, che hanno necessità sicuramente peculiari. D'altra parte gli altri Paesi europei già dispongono di una programmazione speciale per tali alunni.
Non è un tema caro solo all'Europa: negli Stati Uniti d'America l'identificazione di questi alunni avviene nelle scuole fin dai primi anni di scolarizzazione e i ragazzi plusdotati vengono direttamente inseriti in programmi speciali nei quali è elaborato un percorso personalizzato per ciascuno di loro.
Va sottolineato come molti studi abbiano dimostrato che il mancato riconoscimento precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo possa causare misdiagnosi di disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), di depressione o di spettro autistico e come, talvolta, per cercare di curare una patologia in realtà inesistente si sia arrivati perfino alla somministrazione di farmaci.
Tutto questo potrebbe essere evitato con l'adozione di percorsi scolastici adeguati.
Gli alunni con alto potenziale cognitivo che non vengono riconosciuti e supportati a scuola sono anche destinati a un precoce abbandono scolastico. Si tratta, secondo alcune rilevazioni operate da ricerche americane, di una percentuale compresa tra l'8 e il 17 per cento. Il tema è di sicuro rilievo per l'Italia posto che siamo chiamati dagli obiettivi della Strategia Europa 2020, fissati dalla Commissione europea, a diminuire la soglia di abbandono scolastico precoce nel limite del 10 per cento entro il 2020.
Ridurre il tasso di abbandono scolastico nei ragazzi plusdotati aiuterebbe dunque l'Italia ad abbassare tale soglia.
Gli alunni plusdotati, secondo le principali associazioni italiane che si occupano del tema, sono il 5 per cento, quindi in Italia vi sono circa 430.000 alunni con alto potenziale cognitivo. Si tratta, dunque, di una percentuale rilevante e meritevole di attenzione.
Questi ragazzi hanno bisogno di un approccio differenziato nell'ambito scolastico, al pari di quanto è previsto per gli alunni (affetti da dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia) tutelati dalla normativa sui disturbi specifici di apprendimento che, stando ai dati riportati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono circa il 3-5 per cento della popolazione scolastica: un numero uguale, se non addirittura inferiore, rispetto agli alunni plusdotati.
Agli alunni con alto potenziale cognitivo devono dunque essere assicurati piani didattici specificamente individuati per ciascuno di loro. Sicuramente i piani formulati per gli alunni con bisogni educativi speciali non possono fornire un punto di riferimento: la plusdotazione è infatti una condizione ben diversa da quella che caratterizza i giovani con disturbi o difficoltà di apprendimento.
Gli alunni plusdotati dovrebbero inoltre beneficiare di ulteriori possibilità di passare a classi superiori a quelle successive da essi frequentate rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. Si pensi che negli Stati Uniti d'America sono permessi molti «salti» di classe.
In altri termini, l'assenza di una specifica disciplina sulla tutela dell'alto potenziale cognitivo a scuola non permette di individuare e di aiutare gli alunni plusdotati, di formare in modo adeguato i docenti e gli operatori del settore e di garantire la flessibilità organizzativa necessaria in relazione alle esigenze cognitive, emozionali e sociali degli alunni plusdotati.
A questi princìpi si ispira la presente proposta di legge che mira: al riconoscimento e alla tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo; a garantire loro un'adeguata e stimolante formazione e istruzione attraverso l'inclusione scolastica e il sostegno allo sviluppo delle loro peculiarità; a promuovere l'adozione di percorsi scolastici personalizzati tenendo conto delle attitudini e dei bisogni del singolo per garantirne la tutela dell'equilibrio psico-fisico; alla previsione di percorsi formativi specifici per il personale docente nella gestione dell'alunno o alla riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce le finalità, tra le quali quella di garantire il diritto degli alunni con alto potenziale cognitivo alle pari opportunità di formazione e istruzione, allo sviluppo del loro potenziale di apprendimento, all'incoraggiamento del loro successo scolastico, alla riduzione del loro sottorendimento, alla diminuzione del tasso di abbandono scolastico precoce e alla tutela dei loro bisogni relazionali ed emozionali. L'attuazione di tali finalità avviene attraverso l'identificazione precoce di questi alunni, l'adozione di percorsi didattici adeguati, la formazione degli insegnanti e la comunicazione e collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie.
L'articolo 2 definisce gli alunni con alto potenziale cognitivo.
L'articolo 3 reca disposizioni sulla valutazione degli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo che tale valutazione possa essere effettuata anche su iniziativa delle famiglie.
L'articolo 4 istituisce la figura del referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado, stabilendo altresì i suoi compiti e prevedendo il suo aggiornamento.
L'articolo 5 disciplina la formazione degli insegnanti e dello psicologo scolastico e istituisce un esame curricolare in alcuni specifici corsi di laurea universitari e nelle scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
L'articolo 6 prevede ulteriori passaggi di classe per gli studenti con alto potenziale cognitivo rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti.
L'articolo 7 individua le misure didattiche per gli alunni con alto potenziale cognitivo che comprendono, in particolare, l'adozione di piani didattici personalizzati. Tali piani possono prevedere la frequenza di una o più materie in una classe superiore, l'arricchimento, l'approfondimento e l'ampliamento di una o più discipline, nonché l'uso di metodi di apprendimento individuali e possono essere adottati anche avvalendosi della collaborazione delle figure professionali e delle associazioni accreditate di cui all'articolo 3. È prevista anche la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro e di studio. Le misure didattiche applicate devono essere monitorate al fine di valutare nel tempo la loro efficacia.
L'articolo 8 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge.
L'articolo 9 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 10 è costituito dalla clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione degli alunni con alto potenziale cognitivo al fine di:

a) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali;

b) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità;

d) incoraggiare il loro successo scolastico;

e) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) l'identificazione precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo;

b) l'adozione di piani didattici personalizzati;

c) la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni con alto potenziale cognitivo;

d) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con alto potenziale cognitivo.

3. Il riconoscimento dell'alto potenziale cognitivo è effettuato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.
(Definizione di alunno con alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge per alunno con alto potenziale cognitivo o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che nel corso degli studi abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.

Art. 3.
(Riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Qualora la scuola e lo psicologo scolastico individuino un alunno con un presunto alto potenziale cognitivo, comunicano alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico riconoscimento di tale potenziale.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato, anche su iniziativa della famiglia, da neuropsichiatri infantili, da psichiatri o da psicologi con una formazione specifica in materia di alto potenziale cognitivo acquisita a seguito di uno specifico tirocinio annuale, ovvero che possano dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico mediante pubblicazioni o attività pubblicistica da almeno due anni.
3. Il riconoscimento è effettuato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, presso associazioni che si occupano di alto potenziale cognitivo, istituite in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, o presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private di cui al comma 3.
5. L'esito del riconoscimento è comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola frequentata dall'alunno.
6. Qualora il riconoscimento sia effettuato su iniziativa della famiglia ai sensi del comma 2, la famiglia provvede a comunicare alla scuola l'esito di tale riconoscimento.

Art. 4.
(Referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 nelle scuole di ogni ordine e grado è individuato un insegnante con la funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo, incaricato di individuare gli alunni con presunto alto potenziale cognitivo da sottoporre al riconoscimento ai sensi dell'articolo 3.
2. Il referente per l'alto potenziale cognitivo partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate ai sensi dell'articolo 3 o dalle strutture private ai sensi dell'articolo 3. Al termine dei corsi di aggiornamento è rilasciato, previo esame di verifica, un certificato di abilitazione all'esercizio della funzione di referente.
3. Il referente per l'alto potenziale cognitivo adotta piani didattici personalizzati per gli alunni con alto potenziale cognitivo e stabilisce, d'intesa con le famiglie, che gli alunni con alto potenziale cognitivo siano ammessi a una classe superiore a quella da essi frequentata per seguire una o più discipline.
4. Il referente per l'alto potenziale cognitivo vigila anche sulla formazione permanente degli insegnanti della scuola.

Art. 5.
(Formazione del personale)

1. Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e lo psicologo scolastico, ove presente, partecipano a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo con un minimo di 10 ore per il primo anno e di 5 ore per gli anni successivi, al fine di acquisire le competenze per individuare precocemente gli alunni con alto potenziale cognitivo e adottare le misure didattiche di cui all'articolo 7. I corsi sono tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate ai sensi dell'articolo 3 o dalle strutture private ai sensi del medesimo articolo 3. I docenti dei corsi, al termine degli stessi, effettuano verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma svolto.
2. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 è istituito almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso:

a) i corsi di laurea universitari in psicologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in servizio sociale e politiche sociali, in matematica e in lettere classiche e moderne;

b) le scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Art. 6.
(Iscrizione a classi superiori)

1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'alunno con alto potenziale cognitivo, valutato ai sensi dell'articolo 3, può iscriversi a classi superiori a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, previa idoneità conseguita mediante un apposito esame.

Art. 7.
(Misure didattiche)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni con alto potenziale cognitivo sono adottati piani didattici personalizzati, nei quali si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali bisogni educativi speciali.
2. I piani didattici personalizzati possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e la compattazione in una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali.
3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con alto potenziale cognitivo che frequentano la stessa classe o classi diverse.
4. Le misure didattiche applicate nei piani didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alla condizioni di ciascun alunno.
5. Per l'adozione dei piani didattici personalizzati e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia, della collaborazione delle figure professionali di cui all'articolo 3, comma 2, o delle associazioni accreditate ai sensi del citato articolo 3.

Art. 8.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 9.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della medesima legge.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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