PDL 1601

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1601

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BUTTI, BELLUCCI, BOND, CARETTA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, RAMPELLI, RIZZETTO, SILVESTRONI, ZUCCONI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fermo amministrativo dei veicoli immatricolati all'estero e istituzione di un archivio nazionale unico delle violazioni commesse con tali veicoli

Presentata il 15 febbraio 2019

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Onorevoli Colleghi! – La riscossione delle multe comminate ad automobilisti di veicoli immatricolati con targa estera risulta sempre molto difficile per le istituzioni italiane, a causa di diverse ragioni: dai vuoti lasciati dalla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, a quelli del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino alle prevedibili difficoltà pratiche.
La direttiva, in particolare, ha facilitato la ricerca dell'intestatario del veicolo (ogni Stato membro dell'Unione europea può consultare direttamente e in automatico le banche dati degli altri Stati membri) e quindi l'invio del verbale. La normativa europea permette il coordinamento tra i diversi Paesi e chiarisce che le multe ricevute all'estero sono valide e devono essere pagate, ma non chiarisce le sanzioni alle quali sarà soggetto un automobilista che non paghi la multa. Poiché non esiste una disciplina comune per tutti i Paesi, ogni Stato membro adotta un proprio sistema. Alcuni Stati fermano i trasgressori alla frontiera, altri adiscono le vie giudiziarie civili per il recupero del credito dovuto, altri anche non appartenenti all'Unione europea come la Svizzera prevedono norme penali e altri ancora procedono al recupero dei crediti internazionali mediante società specializzate.
Il codice della strada, d'altra parte, è efficace solo nei casi in cui la violazione è contestata direttamente. Infatti, il conducente del veicolo con targa estera deve pagare la sanzione pecuniaria immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore: questa è la più evidente eccezione alla regola secondo cui la sanzione pecuniaria può essere pagata entro sessanta giorni dalla contestazione. Se non si paga immediatamente, è necessario versare una cauzione, pena il fermo amministrativo del veicolo fino all'eventuale versamento e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.
A fronte di una previsione così rigida, il nostro sistema sanzionatorio si rivela estremamente debole qualora la violazione non sia contestata immediatamente al conducente. Con la progressiva e inarrestabile estensione dei sistemi di rilevazione automatica (tutor, autovelox, telecamere per semafori, zone a traffico limitato eccetera), la maggioranza delle violazioni segue la via della notificazione del verbale entro novanta giorni dal fatto. In queste situazioni la possibilità che il verbale sia pagato è, di fatto, affidata alla volontà del proprietario del veicolo: manca infatti un sistema che consenta di individuare in automatico se il mezzo circoli ancora nel territorio nazionale e, comunque, qualora lo si individuasse, le attuali procedure di pignoramento sono generiche e non adatte alla situazione specifica.
Da uno studio della Commissione europea è emerso che i guidatori stranieri, pur rappresentando in media il 5 per cento del traffico, sono responsabili del 15 per cento delle infrazioni per eccesso di velocità: un numero elevato di sanzioni resta quindi inapplicato.
La proposta di legge è finalizzata, pertanto, a colmare, almeno in parte, il vuoto normativo in riferimento ai veicoli immatricolati sia in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo nel rispetto della citata direttiva (UE) 2015/413 sia nei restanti Stati esteri, estendendo il fermo amministrativo su tali veicoli nel caso in cui, dopo la comunicazione della violazione all'intestatario e in assenza di ricorso, la sanzione non sia pagata.
Si prevede, inoltre, l'istituzione di un archivio nazionale delle violazioni del codice della strada, consultabile da parte delle Forze di polizia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale recante gli estremi dettagliati della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, entro centoventi giorni dall'accertamento, deve essere inviato al proprietario del veicolo, in conformità alle convenzioni in vigore con lo Stato di immatricolazione del veicolo, e registrato nell'archivio nazionale unico telematico delle violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, consultabile dalle Forze di polizia.
3-ter. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, l'informativa sulle infrazioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, deve essere inviata al proprietario del veicolo secondo le modalità previste dall'articolo 5 della medesima direttiva.
3-quater. Qualora, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, il proprietario del veicolo non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria o non proponga ricorso, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino all'avvenuto pagamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

Art. 2.
(Istituzione dell'archivio nazionale unico telematico delle violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale unico telematico delle violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

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