PDL 160

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 160

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLO RUSSO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nei settori della produzione e del commercio, con particolare riferimento alla contraffazione dei prodotti e dei marchi italiani

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta nasce dall'esigenza di accendere un faro su un fenomeno, quello della contraffazione e della pirateria commerciali, che danneggia, spesso in maniera irrimediabile, l'immagine del made in Italy e la competitività del nostro Paese nei mercati nazionali e internazionali. La qualità di cui sono espressione le produzioni italiane è direttamente proporzionale alla dimensione e alla portata degli illeciti perpetrati ai danni dei marchi nazionali. Da qui la necessità di tutelare in primo luogo l'identità dell'Italia che, a cominciare dall'agricoltura e dal design, fa delle caratteristiche esclusive della propria offerta commerciale una bandiera. Analoghe attenzione e salvaguardia si impongono, in particolare, nei confronti delle aziende, della proprietà intellettuale, della creatività e della ricerca: insomma verso un sistema che contribuisce a elevare il valore delle proposte del made in Italy. Il lavoro della Commissione sarà, pertanto, indispensabile per lo studio del fenomeno, che travalica i confini nazionali, al fine di fornire elementi utili per contrastarlo a garanzia della nostra economia, dei consumatori e dell'intera filiera produttiva.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, sulle attività illecite nei settori della produzione e del commercio, con particolare riferimento alla contraffazione dei prodotti e dei marchi italiani, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini sulle organizzazioni coinvolte nelle attività illecite o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite, oggetto di frodi commerciali e di adulterazioni e altre attività economiche, con particolare riguardo ai prodotti esteri contraffatti messi in commercio quali prodotti italiani;

c) verificare l'eventuale esistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nelle filiere produttive, commerciali o di controllo;

d) verificare l'eventuale esistenza di attività di sostegno o di promozione da parte di istituzioni centrali, enti locali o società pubbliche ad aziende che delocalizzano le loro produzioni mantenendo una presunta riconoscibilità nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di tutela dei prodotti e dei marchi italiani nonché di contrasto alla loro contraffazione, e svolgere indagini per accertare l'esistenza di eventuali attività illecite connesse alla mancata o inadeguata attuazione.

2. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e gli eventuali limiti normativi e tecnici imputabili alle istituzioni centrali che hanno reso inadeguate le loro azioni di contrasto alle attività illecite, con particolare riferimento al mancato o inadeguato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, e all'insufficiente funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici, nonché di individuare e valutare eventuali fatti o fenomeni sociali che richiederebbero politiche di prevenzione, di controllo e di repressione più efficaci.
3. La Commissione, in particolare, può raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti nazionali allo scopo di accertare la dimensione delle attività illecite in specie per quanto riguarda:

a) i prodotti contraffatti e oggetto di pirateria commerciale messi in commercio nel territorio nazionale suddivisi per settori produttivi;

b) i prodotti contraffatti e oggetto di pirateria commerciale che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzati in altri Stati;

c) le risorse effettivamente impegnate per rinforzare il sistema di contrasto a partire da quello doganale;

d) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni delle istituzioni centrali e degli enti locali relative alla produzione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e oggetto di pirateria commerciale;

e) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

f) le risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività illecite connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale;

g) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali nazionali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale;

h) le buone prassi e la normativa applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea ed i risultati raggiunti;

i) la qualità dei brevetti nazionali e l'esistenza di brevetti inutilizzati o rilasciati senza un adeguato esame del loro contenuto innovativo;

l) l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le disposizioni vigenti in materia di promozione dell'innovazione;

m) le criticità sul piano europeo e internazionale anche in relazione ai prodotti del cosiddetto «italian sounding».

4. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.
5. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussiste una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza alcun indugio a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

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